CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22311/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difes a dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Alcontres (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) е dall'avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 72 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; –intimato – [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 258 /20 20 , depositata il 21 aprile2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre con otto mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza n. 258/2020 , resa pubblica il 21 aprile 2020, con la quale la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravameprincipale proposto dalla Curatela e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, confermata la risoluzione, già dichiarata dal primo giudice, del contratto di affitto di azienda con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis aveva assunto la gestione commerciale del complesso immobiliare denominato [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento della concedente [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato quest’ultimaa pagare alla controparte: a) la somma di € 500.000,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi dalla data della domanda al saldo; b) la somma di € 544.500,00 a titolo di rimborso delle somme spese per lavori di manutenzione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; considerato che: èpervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 3 luglio 2023, alle ore 11,52, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firma autografa dai legali rappresentanti della società ricorrente e digitalmente dal procuratore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non avendo l’intimato svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Cor