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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29255/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qúale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, commi 1, 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e art. 337 cod. pen. (capo 2), per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente di tipo cocaina e per essersi opposto ai pubblici ufficiali mentre compivano un atto del proprio servizio, dandosi alla fuga a bordo di un'autovettura senza fermarsi all'alt.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo • lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la condotta posta in essere dall'imputato, il quale, dopo l'intimazione dell'alt, si è dato alla fuga a bordo di un'autovettura in modo precipitoso, compiendo manovre spericolate, anche a zig-zag, ad altissima velocità, così ostacolando l'esercizio di una pubblica funzione.

In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili e ha, anzi, evidenziato le modalità del fatto sintomatiche di un radicamento nel mercato criminale del traffico di droga, nonché l'atteggiamento oppositivo del ricorrente ed i precedenti penali, indici una pervicacia criminale.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M(1-; . [OSCURATO:PERSONA];abio 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qúale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, commi 1, 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e art. 337 cod. pen. (capo 2), per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente di tipo cocaina e per essersi opposto ai pubblici ufficiali mentre compivano un atto del proprio servizio, dandosi alla fuga a bordo di un'autovettura senza fermarsi all'alt. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo • lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la condotta posta in essere dall'imputato, il quale, dopo l'intimazione dell'alt, si è dato alla fuga a bordo di un'autovettura in modo precipitoso, compiendo manovre spericolate, anche a zig-zag, ad altissima velocità, così ostacolando l'esercizio di una pubblica funzione. In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili e ha, anzi, evidenziato le modalità del fatto sintomatiche di un radicamento nel mercato criminale del traffico di droga, nonché l'atteggiamento oppositivo del ricorrente ed i precedenti penali, indici una pervicacia criminale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M(1-; . [OSCURATO:PERSONA];abio 3
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