CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19 Aprile 1990 avverso la sentenza del 3 giugno 2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bologna il 20 luglio 2017 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentata rapina aggravata in concorso, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi con violenza della somma di 250 C e di un paio di occhiali da vista, non riuscendovi per la pronta reazione della persona offesa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione di legge, e in particolare dell'art. 628 comma 3 n. 1 codice penale, e vizio di motivazione poiché la corte ha riconosciuto l'aggravante prevista dal comma 3 n. 1 dell'art. 628 cod.pen. in mancanza di adeguata motivazione. Presupposto di tale aggravante è la simultanea presenza sul luogo e nel tempo del delitto di più persone riunite ma, nel caso concreto, tale simultanea presenza non ricorre in quanto il coimputato separatamente giudicato, al momento della colluttazione tra Mastini e la persona offesa, si era già allontanato per raggiungere l'autovettura, rimanendo in attesa del ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'aggravante delle più persone riunite ricorre quando la violenza o minaccia è commessa da più persone simultaneamente. La Corte invece, pur riconoscendo l'assenza del correo che si era allontanato immediatamente dal luogo del delitto prima della colluttazione, ha riconosciuto l'aggravante delle più persone riunite. Con istanza il difensore ha chiesto la revoca della trattazione orale dell'udienza già disposta su sua richiesta e ha presentato conclusioni scritte, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo e unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza di primo grado ha operato un excursus in merito alla evoluzione della giurisprudenza sulla sussistenza dell'aggravante in parola e ha valorizzato il fatto che la persona offesa si fosse resa perfettamente conto della presenza di due soggetti che cooperavano, osservando correttamente che la costatazione che uno dei correi si fosse temporaneamente allontanato, per entrare nell'autovettura e attendere l'altro, non esclude la detta aggravante, anche se la violenza è stata posta in essere da uno solo dei due correi, poiché il complice si trovava a breve distanza e poteva intervenire a sostegno del primo e la sua presenza era comunque stata percepita dalla persona offesa. A fronte della doglianza formulata in termini piuttosto generici con il gravame, la corte di appello ha condiviso l'argomentazione del GUP, riferendo che la ratio dell'aggravamento deriva dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. In effetti i due imputati erano insieme al momento della sottrazione dei beni e hanno continuato a cooperare nell'esecuzione del delitto, in quanto uno si è allontanato dal negozio solo per rientrare nell'autovettura, rimanere in attesa dell'odierno ricorrente e agevolarne la fuga. Giova ribadire in questa sede che in tema di rapina impropria, ricorre l'aggravante delle più persone riunite - circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa - in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica. (Sez. 2 - , Sentenza n. 8324 del 04/02/2022 Ud. (dep. 10/03/2022 ) Rv. 282785 - 01 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Mela [OSCURATO:PERSONA]