CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45334/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.VEISS Gianni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che lo aveva rite- nuto responsabile di reato di furto continuato di kit contenenti arnesi di la- voro tecnico-edile da autoveicoli in sosta e, riconosciute le circostanze ag- gravanti contestate e la recidiva e con la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello con coerente ragionamento logico giuridico. Con motivazione del tutto congrua e priva di contraddizioni logico giuridiche il giudice di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità della condotta consistita in plurimi atti predatori, dal carattere ripetitivo e abituale di tale condotta desunta dall'esistenza di un magazzino ove veniva stoccata la refurtiva e dalla capa- cità a delinquere desunta da plurimi precedenti penali anche specifici, nonché dall'assenza di profili di meritevolezza da valorizzare. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in conside- razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172). Il trattamento sanzionatorio risulta poi graduato sulla base di criteri edittali improntati a criteri medio minimi e la decisione non necessitava, nella specie, di specifica o più argomentata motivazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] FrancesccMria [OSCURATO:PERSONA] JL