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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 18117/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18567/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] N. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro AGENZIA delle [OSCURATO:PERSONA] I di MILANO -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MONZA n. 1124/2021 depositata il01/06/2021.

Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione esattoriale dinanzi al Giudice di pace di Monza, che l’accolse con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sente a dinanzi al Tribunale di Monza, lamentandone l’illegittima compensazionedelle spese.

Il Tribunale di Monza ha rigettato l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria conoscere della controversia.

Avverso la sentenza del Tribunale di Monza propone ricorso per cassazione, con un unico,complesso, motivo, [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso riguarda la sussistenza della giurisdizione tributaria, come ritenuto dal Tribunale di Monza, o quella ordinaria, come invece sostiene il ricorrente, con riferimento a multe e ammende per violazione dell’imposta di registro. [OSCURATO:PERSONA] reputa che nella specie debba richiamarsi la più recente giurisprudenza nomofilattica e segnatamente S ez.

U n. 26283 del 2022, in quanto si tratta di un’opposizione o comunque di un’impugnativa diretta dell’estratto di ruolo, senza allegazione e prova di alcuna mediazione e sotteso interesse.

Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venutoa conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bisdel Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. Valle d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).

Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia.

Con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».

Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. Valle I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azi one avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.

Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta.

Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. Valle un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta.

Come questa Corte ha già reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).

A tanto consegue che, pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta (o, sotto diverso angolo visuale, non può essere proseguita, in difetto di dimostrazione, valida anche a colmare quell’originaria carenza, di quello specifico interesse).

L’originaria inammissibilità della domanda preclude il rilievo della questione di giurisdizione, poiché l’esito della lite non potrebbe essere diverso anche in altra sede giurisdizionale.

La circostanza dell’essere stato il ricorso notificato e depositato prima della richiamata sopravvenienza normativa, e del successivo intervento nomofilattico, rende sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.

M. Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18567/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] N. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro AGENZIA delle [OSCURATO:PERSONA] I di MILANO -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MONZA n. 1124/2021 depositata il01/06/2021. Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione esattoriale dinanzi al Giudice di pace di Monza, che l’accolse con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sente a dinanzi al Tribunale di Monza, lamentandone l’illegittima compensazionedelle spese. Il Tribunale di Monza ha rigettato l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria conoscere della controversia. Avverso la sentenza del Tribunale di Monza propone ricorso per cassazione, con un unico,complesso, motivo, [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso riguarda la sussistenza della giurisdizione tributaria, come ritenuto dal Tribunale di Monza, o quella ordinaria, come invece sostiene il ricorrente, con riferimento a multe e ammende per violazione dell’imposta di registro. [OSCURATO:PERSONA] reputa che nella specie debba richiamarsi la più recente giurisprudenza nomofilattica e segnatamente S ez. U n. 26283 del 2022, in quanto si tratta di un’opposizione o comunque di un’impugnativa diretta dell’estratto di ruolo, senza allegazione e prova di alcuna mediazione e sotteso interesse. Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venutoa conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bisdel Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. Valle d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia. Con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. Valle I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azi one avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. Valle un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618). A tanto consegue che, pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta (o, sotto diverso angolo visuale, non può essere proseguita, in difetto di dimostrazione, valida anche a colmare quell’originaria carenza, di quello specifico interesse). L’originaria inammissibilità della domanda preclude il rilievo della questione di giurisdizione, poiché l’esito della lite non potrebbe essere diverso anche in altra sede giurisdizionale. La circostanza dell’essere stato il ricorso notificato e depositato prima della richiamata sopravvenienza normativa, e del successivo intervento nomofilattico, rende sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q. M. Ad. 04/05/2023 R.g. n. 18567del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del
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