CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 17 giugno 2025 ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Napoli il 22 dicembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore nominato ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. L'art. 1 I. n. 103 del 2017 stabilisce che il termine di prescrizione per i reati commessi dal 1° agosto 2017 è sospeso, fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, tra la data in cui decorre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, però, «la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02) 2.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato nella sentenza di appello, il termine di prescrizione è decorso tra la pronuncia della sentenza pronunciata dal Tribunale e prima del decorso del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della stessa per cui, non si essendosi determinata la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, il reato è estinto. A fronte della data di commissione del reato, e pure tendo conto della sospensione disposta dal Tribunale dal 21 aprile al 22 dicembre 2023, data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, il termine di prescrizione è maturato il successivo 31 dicembre 2023.è In data cioè anteriore a quella prevista dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza e, quindi, prima che potesse operare la sospensione di cui all'art. 1 I. n. 103 del 2017. Le considerazioni esposte, esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio P.Q.M