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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32129/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35240/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n.1847/2019 depositata il 17/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;che la questione della novità e lo jus superveniens suggeriscono la declaratoria di compensazione delle spese del presente giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma,il 16/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35240/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.1847/2019 depositata il 17/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;che la questione della novità e lo jus superveniens suggeriscono la declaratoria di compensazione delle spese del presente giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma,il 16/11/202
Decreto Cassazione n. 32129/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris