CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 10823/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5634/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio indicato nella pec dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1098/2021 depositata il 29/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto in data 19.03.2010 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e a nome della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (NAI), evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di compravendita concluso tra [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto un appartamento sito al 4° piano di un più ampio fabbricato sito in Carrara, nonché l’atto di compravendita stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l’appartamento sito al 5° piano dello stesso immobile, entrambi conclusi il 18.03.2009. Rilevava che la [OSCURATO:SOCIETA]. -le cui quote sociali erano detenute al 100% dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - si sarebbe resa inadempiente degli obblighi avendo venduto appartamenti che presentavano irregolarità urbanistiche. Pertanto, l’attrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. vanterebbero ragioni creditorie nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Lamentava che le già menzionate società venditrici avrebbero posto in essere una serie di operazioni di vendita tese alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra le quali le vendite avvenute nel 2009 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di eludere i propri obblighi nei confronti delle attrici. Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]. contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Tribunale di Massa con la sentenza del 26.03.2018 rigettava le domande attoree, condannando le attrici al pagamento delle spese di giudizio. Contro la sentenza del Tribunale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e a nome di NAI [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proponeva appello dinnanzi alla Corte territoriale di Genova, reiterando le domande formulate nel giudizio di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica della citazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nonché il difetto di legittimazione ad agire di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’improcedibilità e/o inammissibilità del gravame. [OSCURATO:PERSONA] CaRiSpezia, che aveva costituito ipoteca, si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello con condanna dell’appellante alle spese e competenze di giudizio. La Corte d’appello di Genova con sentenza del 29.10.21 “dichiara(va) inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’attrice l’atto di vendita intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui al rogito 18.03.09 e tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggetto del rogito 18.05.09 e tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui al rogito 12.03.09. Respingeva l’appello per quanto riguarda l’atto di costituzione d’ipoteca tra [OSCURATO:PERSONA] e Carispezia”. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Leparti intimat e non si costituisc ono . Il Procuratore generale conclude per l’accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 4 c.p.c., 132, 156,161, 162 e 119 disp, att. c.p.c. La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova sarebbe priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio decidente, mentre risulta apposta la sola firma del relatore. Il primo motivo è fondato e l’accoglimento assume rilievo assorbente rispetto al successivo motivo. La sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova sezione III civile n. 1098 del 2021 reca effettivamente la sola sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], consigliere relatore ed estensore della sentenza e non anche la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante. Ai sensi dell'articolo 119 disp. att. c.p.c. la sentenza emessa in forma collegiale deve recare la sottoscrizione dell'estensore e del presidente, il quale è tenuto a controfirmare la decisione una volta verificata la conformità del testo a lui presentato rispetto all'originale della minuta consegnata al cancelliere. L'assenza di sottoscrizione da parte di uno dei giudici per i quali è normativamente prevista la sottoscrizione della sentenza, e quindi dell’estensore o del presidente per la sentenza emessa in forma collegiale, dà luogo alla nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 132 c.p.c., atteso che la sottoscrizione del “giudice” è qui da intendersi come sottoscrizione del corpo giudicante costituito dal presidente e dell'estensore e costituisce pertanto uno degli elementi essenziali della sentenza. L’orientamento è pacifico. Questa Corte ha già avuto modo di afferma re che “la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (nella specie, del componente più anziano che avrebbe dovuto firmare in luogo del presidente deceduto) non è inesistente bensì nulla in quanto la sottoscrizione non è omessa ma solo insufficiente” (Cass. n. 19323 del 18/7/2019). Si è al riguardo ancherecentemente ribadito che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del Presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. civ., stante il vizio di “insufficiente” sottoscrizione, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato (Cass. Sez. 1, 22/05/2024, n. 14359). Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 3, 85 c.p.c. in relazione all’art 1703 c.c. e 2495 c.c. A seguito di dismissione del mandato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della NAI, detto legale non avrebbe potuto svolgere l’ulteriore attività difensiva nell’interesse di NAI, società peraltro cancellata dal registro delle imprese. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo. Dell’impugnata sentenzas’impone pertanto la declaratoria di relativa nullità conconseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione (Cass. n. 21193 del 31/10/2005). La sentenza, pertanto, essendo priva della sottoscrizione del Presidente del collegio giudicante, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, la quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia , anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ A ppello di Genova , in diver