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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33343/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale in data 25.5.2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 di arresto ed Euro 2250,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285 del 1992.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285 del 1992 quanto ai presupposti della sussistenza del reato.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

3. Il ricorso é manifestamente infondato Manifestamente infondato é il primo motivo.

Ed invero la sentenza impugnata, richiamandosi a quella di primo grado, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato visto intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo senza che peraltro lo stesso abbia mai offerto una diversa ricostruzione dell'attività svolta.

Quanto al presupposto della recidiva nel biennio, dalla sentenza di primo grado risulta che l'odierno ricorrente é stato già sanzionato per ben 53 volte nel periodo dicembre 2016-gennaio 2020 per la stessa violazione con sanzioni tutte divenute definitive.

Manifestamente infondato anche il secondo motivo in quanto reiterativo di analoga doglianza mossa con l'atto di appello su cui la Corte di merito si é compiutamente e logicamente pronunciata.

Ed invero il diniego delle circostanze attenuanti generiche é stato motivato con i precedenti dell'imputato che viene considerato in ragione del suo curriculum criminale come un "vero e proprio specialista del settore".

4. Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale in data 25.5.2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 di arresto ed Euro 2250,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285 del 1992. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285 del 1992 quanto ai presupposti della sussistenza del reato. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 3. Il ricorso é manifestamente infondato Manifestamente infondato é il primo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, richiamandosi a quella di primo grado, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato visto intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo senza che peraltro lo stesso abbia mai offerto una diversa ricostruzione dell'attività svolta. Quanto al presupposto della recidiva nel biennio, dalla sentenza di primo grado risulta che l'odierno ricorrente é stato già sanzionato per ben 53 volte nel periodo dicembre 2016-gennaio 2020 per la stessa violazione con sanzioni tutte divenute definitive. Manifestamente infondato anche il secondo motivo in quanto reiterativo di analoga doglianza mossa con l'atto di appello su cui la Corte di merito si é compiutamente e logicamente pronunciata. Ed invero il diniego delle circostanze attenuanti generiche é stato motivato con i precedenti dell'imputato che viene considerato in ragione del suo curriculum criminale come un "vero e proprio specialista del settore". 4. Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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