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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 12350/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1041/1919W" avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero; in persona del ScstitUto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 7 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza in data 29 maggio 2023 del GIP del Tribunale di Como che aveva rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato degli art. 110 cod. pen.,. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 'oltre cinquantamila dosi di eroina - di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva.

2. Il ricorrente articola due censure contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'attualità delle esigenze cautelari e il vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza della misura applicata. • [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha ben evidenziato che il ricorrente, nel chiedere al GIP non la revoca, ma la sostituzione della misura in atto, non ha contestato le esigenze cautelari ma l'adeguatezza e la proporzionalità del carcere.

Rispetto a tale prospettazione, il Tribunale del riesame ha osservato che l'indagato è latitante, perché si è dato consapevolmente alla fuga, sfuggendo all'arresto e abbandonando un importante quantitativo di stupefacente.

Pertanto, la disponibilità manifestata a tornare in Italia per scontare una misura meno afflittiva e al contempo lavorare è stata ritenuta logicamente recessiva rispetto al giudizio negativo sulla sua personalità, sia avuto riguardo all'omessa rescissione di legami con gli ambienti criminali sia avuto riguardo alla incapacità di rispettare gli ordini dell'Autorità.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è ampia, diffusa e copre anche l'impossibilità di disporre gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il ricorrente si è limitato a ripetere le doglianze già sollevate con l'appello cautelare, senza sottoporre a rigorosa critica l'ordinanza impugnata.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che 11 ricorso sia stato presentato . senza "versare in colpa nella determinazione della causa .di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1041/1919W" avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero; in persona del ScstitUto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 7 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza in data 29 maggio 2023 del GIP del Tribunale di Como che aveva rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato degli art. 110 cod. pen.,. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 'oltre cinquantamila dosi di eroina - di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva. 2. Il ricorrente articola due censure contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'attualità delle esigenze cautelari e il vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza della misura applicata. • [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ben evidenziato che il ricorrente, nel chiedere al GIP non la revoca, ma la sostituzione della misura in atto, non ha contestato le esigenze cautelari ma l'adeguatezza e la proporzionalità del carcere. Rispetto a tale prospettazione, il Tribunale del riesame ha osservato che l'indagato è latitante, perché si è dato consapevolmente alla fuga, sfuggendo all'arresto e abbandonando un importante quantitativo di stupefacente. Pertanto, la disponibilità manifestata a tornare in Italia per scontare una misura meno afflittiva e al contempo lavorare è stata ritenuta logicamente recessiva rispetto al giudizio negativo sulla sua personalità, sia avuto riguardo all'omessa rescissione di legami con gli ambienti criminali sia avuto riguardo alla incapacità di rispettare gli ordini dell'Autorità. La motivazione dell'ordinanza impugnata è ampia, diffusa e copre anche l'impossibilità di disporre gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il ricorrente si è limitato a ripetere le doglianze già sollevate con l'appello cautelare, senza sottoporre a rigorosa critica l'ordinanza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che 11 ricorso sia stato presentato . senza "versare in colpa nella determinazione della causa .di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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