CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]' Massimiliano, per HALILI, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Emirjan HALILI avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 29 luglio 2022, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di tentato omicidio aggravato dai futili motivi (capi 1) e di porto abusivo di un'arma comune da sparo (capo 2). 1.1. Il procedimento di riesame, in ragione della non contestata esplosione di un colpo di pistola — che il ricorrente afferma di avere indirizzato verso il basso — che ha attinto la gamba della persona offesa, si è concentrato sulla idoneità dell'azione e sull'elemento psicologico del dolo di omicidio, non essendo contestato il delitto di cui al capo 2). 2. [OSCURATO:PERSONA] HALILI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto alla stregua del tentato omicidio anziché del delitto di lesioni, mancando la volontà omicida perché il colpo è stato esploso verso il basso, tanto che ha colpito la gamba, risultando irrilevante che alcuni minuti prima il ricorrente abbia minacciato di sparare alla persona offesa perché, immediatamente dopo, lo aveva cercato per riconciliarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sussiste l'interesse al ricorso, nonostante non sia contestata, né sotto il profilo della gravità indiziaria, né sotto quello delle esigenze cautelari, l'applicazione della misura della custodia in carcere per il delitto in materia di armi di cui al capo 2). 2.1. Il massimo consesso giurisprudenziale ha chiarito che «l'indagato ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia anche se con riferimento esclusivo ad una delle accuse (nella specie, quella di concussione), pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altro reato (nella specie, violenza carnale), rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per un qualsiasi motivo, in ordine all'altro reato» (Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746; indirizzo recentemente ribadito da Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Kasa, Rv. 281607). 2.2. Nel caso di specie, in effetti, l'impugnazione, rivolta esclusivamente contro la ritenuta gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio, conserva una concreta utilità, nonostante il ricorrente non contesti la misura cautelare per il concorrente reato in materia di armi, per l'autonomia della vicenda processuale di tale distinta imputazione. 3. Ciò non di meno, il ricorso sulla gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio è inammissibile. 3.1. Secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione sulla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall'articolo 292 cod. proc. pen. ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.Tenuto conto altresì dei limiti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si è affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884, [OSCURATO:PERSONA]). 3.2. D'altra parte, si è autorevolmente chiarito che, «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ebbene, l'errata qualificazione giuridica del fatto è denunciabile esclusivamente quale violazione di legge (sostanziale); si è precisato che «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè, Rv. 268404). 3.3. Il ricorso sul delitto di tentato omicidio invoca la qualificazione come lesioni personali ex art. 582 cod. pen. ma , senza contestare la manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione degli elementi indiziari, si limita a prospettare il vizio motivazionale della sussunzione giuridica della non contestata condotta di esplosione di un colpo di pistola "in basso", cioè verso la gamba della persona offesa, alla stregua del tentativo di omicidio, soggiungendo che, se il ricorrente avesse volto uccidere, avrebbe sparato più colpi e all'indirizzo di organi vitali. Si tratta di deduzioni che, oltre ad essere inammissibili per genericità, non sono consentite perché rivolte a criticare la motivazione, mentre doveva essere dedotta la violazione di legge sotto il profilo della qualificazione giuridica. 3.4. Del resto, il Tribunale del riesame ha puntualmente esaminato la questione della qualificazione giuridica del fatto, evidenziando una serie di elementi di fatto, la valutazione dei quali è contestata in modo assertivo, dai quali ha logicamente dedotto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentato omicidio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimen