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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 16556/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per tre episodi di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dei reati prima dell'emissione della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che i reati risultano commessi il 4, il 5 e il 6 ottobre 2017; che la sentenza di appello è stata pronunciata il 26 giugno 2024; che il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei; che, pertanto, i termini risultano decorsi il 4, il 5 e il 6 aprile 2025, dopo la pronuncia della sentenza di appello; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per tre episodi di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dei reati prima dell'emissione della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che i reati risultano commessi il 4, il 5 e il 6 ottobre 2017; che la sentenza di appello è stata pronunciata il 26 giugno 2024; che il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei; che, pertanto, i termini risultano decorsi il 4, il 5 e il 6 aprile 2025, dopo la pronuncia della sentenza di appello; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16556/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris