CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04480/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la ricostruzione della condotta del ricorrente, e la sua qualificabilità ex art. 341-bis cod. pen. non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello sulla base di pertinenti massime di comune esperienza con esiti convergenti con quelli del Tribunale; né si confronta con quella parte della sentenza in cui si richiamano le dichiarazioni di coloro che hanno assistito alla condotta oltraggiosa udendo le espressioni adoprate dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 ivembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] ente