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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24810/2026

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E [OSCURATO:PERSONA].DIST.

DI SASSARIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso;Lette le conclusioni in replica depositate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con le quali il difensore haillustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con lasentenza emessa il 9 settembre 2025, confermava quella del Tribunale di Sassariche aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo lecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata einfra-quinquennale - in relazione a due delitti di furto in abitazione.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 69, quartocomma, cod. pen.Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, ritenendo la sussistenza deldivieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in relazione allarecidiva contestata, non avrebbe preso atto degli interventi della Cortecostituzionale in ordine all’art. 69, quarto comma, cod. pen., fondati sullaesclusione di automatismi, principio che deve estendersi anche al capo di specie.4.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la Corteterritoriale, pur prendendo atto delle ragioni positive giustificanti la prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche, ha confermato il giudizio di equivalenza inmodo contraddittorio, offrendo una motivazione solo apparente.5.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo e il secondo motivo, strettamente connessi, sono infondati.La Corte costituzionale, infatti, non è mai intervenuta con declaratoria diillegittimità costituzionale in ordine all’art. 69, comma quarto, cod. pen., quantoal divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art.99, quarto comma, cod. pen.Pertanto, il divieto sussiste e la richiesta sostenuta con il primo motivo, diestendere la ratio degli interventi della Corte costituzionale al caso in esame, nonè consentita in presenza del citato divieto.D’altro canto, questa Corte, a più riprese, anche recentemente, ha esclusoche la ratio dei citati interventi demolitori della Corte costituzionale possaestendersi al caso del bilanciamento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.pen. con le circostanze attenuanti generiche, in quanto le deroghe ai limiti cuiall'art. 69, comma quarto, cod. pen. sono state riconosciute dalla Consulta soloqualora "trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio", nonrisultando possibile "esportare" automaticamente, alle attenuanti generiche, leargomentazioni che hanno determinato la declaratoria di incostituzionalità deldivieto di bilanciamento delle attenuanti di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma,cod. pen. e nemmeno di attribuire alle attenuanti generiche funzioni di riequilibrioe di "valvola di sicurezza" del sistema (da ultimo, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024,Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv.269522 – 01).In sostanza, questa Corte con tali ultime pronunce ha, in modo condivisibile,affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, commaquarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, commaquarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamentosi riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi,non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma silimita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato,qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precettipenalmente sanzionati.Alla infondatezza del primo motivo consegue anche quella del secondo, inquanto la sussistenza del divieto rende irrilevante il vizio di motivazione dedotto.3.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, in data 13/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA].DIST. DI SASSARIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso;Lette le conclusioni in replica depositate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con le quali il difensore haillustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con lasentenza emessa il 9 settembre 2025, confermava quella del Tribunale di Sassariche aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo lecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata einfra-quinquennale - in relazione a due delitti di furto in abitazione.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 69, quartocomma, cod. pen.Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, ritenendo la sussistenza deldivieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in relazione allarecidiva contestata, non avrebbe preso atto degli interventi della Cortecostituzionale in ordine all’art. 69, quarto comma, cod. pen., fondati sullaesclusione di automatismi, principio che deve estendersi anche al capo di specie.4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la Corteterritoriale, pur prendendo atto delle ragioni positive giustificanti la prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche, ha confermato il giudizio di equivalenza inmodo contraddittorio, offrendo una motivazione solo apparente.5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo e il secondo motivo, strettamente connessi, sono infondati.La Corte costituzionale, infatti, non è mai intervenuta con declaratoria diillegittimità costituzionale in ordine all’art. 69, comma quarto, cod. pen., quantoal divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art.99, quarto comma, cod. pen.Pertanto, il divieto sussiste e la richiesta sostenuta con il primo motivo, diestendere la ratio degli interventi della Corte costituzionale al caso in esame, nonè consentita in presenza del citato divieto.D’altro canto, questa Corte, a più riprese, anche recentemente, ha esclusoche la ratio dei citati interventi demolitori della Corte costituzionale possaestendersi al caso del bilanciamento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.pen. con le circostanze attenuanti generiche, in quanto le deroghe ai limiti cuiall'art. 69, comma quarto, cod. pen. sono state riconosciute dalla Consulta soloqualora "trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio", nonrisultando possibile "esportare" automaticamente, alle attenuanti generiche, leargomentazioni che hanno determinato la declaratoria di incostituzionalità deldivieto di bilanciamento delle attenuanti di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma,cod. pen. e nemmeno di attribuire alle attenuanti generiche funzioni di riequilibrioe di "valvola di sicurezza" del sistema (da ultimo, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024,Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv.269522 – 01).In sostanza, questa Corte con tali ultime pronunce ha, in modo condivisibile,affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, commaquarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, commaquarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamentosi riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi,non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma silimita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato,qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precettipenalmente sanzionati.Alla infondatezza del primo motivo consegue anche quella del secondo, inquanto la sussistenza del divieto rende irrilevante il vizio di motivazione dedotto.3. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, in data 13/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente