CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16031/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa in data 20 giugno 2023 dal Tribunale di Varese che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello integralmente sopperito alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, nonché relativa mancanza di motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pp. 2 e 3 sent. app.) dal Giudice di merito, oltre ad essere manifestamente infondato. In tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Renna, Rv. 286029. Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; così anche Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282878). Quanto alla motivazione resa al riguardo dalla sentenza di appello, deve rammentarsi che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni della statuizione in punto di pena (p. 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere este