CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 14512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 11721-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MINISTRO 2021 PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2743 [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrentteoEuin, avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositate il 04/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso limitatamente al quarto e quinto motivo; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto monocratico la Corte d'appello di Perugia condannò il Ministero della Giustizia a pagare, per quel che qui residua di rilievo, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo covile, la somma di C 1.600,00, oltre interessi legali, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi C 250,00, oltre accessori. La medesima Corte, in composizione collegiale, all'esito dell'opposizione proposta dal Napolitano e da [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, rigettò l'opposizione, con la quale erano state contestate la quantificazione degli interessi al tasso legale e l'entità delle spese. Avverso quest'ultima determinazione il Napolitano proponeva ricorso corredato da quattro censure l'Amministrazione resisteva con controricorso. Venuto il processo alla trattazione della Sesta Sezione, esclusa evidenza decisoria quanto al «criterio di liquidazione delle spese della fase monitoria», lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria depositata il 19/3/2020. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P. G. ha depositato le proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1284, 4 comma, cod. civ. e degli artt. 2, 3 e 41, Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la decisione impugnata affermato che gli interessi andavano calcolati al tasso legale, non potendo la norma richiamata dal ricorrente trovare applicazione al di fuori del rapporto negoziale. La doglianza è manifestamente priva di giuridico fondamento. Dispone il quarto comma in discorso, introdotto con il d.l. n. 132/014: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»; ove poi si consideri che l'art. 1284 stabilisce la chiara regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, risulta evidente che la disposizione sopra riportata costituisce una chiara eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi. Non è dubbio che l'ipotesi qui in esame non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi richiamata, non potendo di certo considerarsi parti di un negozio il richiedente l'indennizzo e lo Stato, negozio in seno al quale avrebbero potuto regolare la materia. Le conclusioni sopra esposte non procurano alcuna irragionevole disparità di trattamento, proprio perché le fattispecie non sono affatto assimilabili e, meno che mai ledono la privata iniziativa economica, che qui non ha avuto alcuna parte. Peraltro, la denunzia di violazione di norme costituzionali, prima che manifestamente infondata, per quel che si è sopra detto, è inammissibile, stante che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014). Con il secondo e terzo motivo, fra loro correlati, il Napolitano lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e apparenza di motivazione; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/014, per non avere la Corte locale preso in effettivo esame la doglianza, con la quale veniva prospettato che la liquidazione dei compensi professionali si poneva al disotto del limite di legge. Con il quarto motivo, posto in via subordinata, viene contestata, la violazione dell'art. 92, cod. proc. civ. e dell'art. 4 del d.m. n. 55/014, per essere stato liquidato compenso inferiore a quanto previsto per i provvedimenti monitori, anche tenendo conto del numero delle parti assistite. Le esposte censure vanno accolte solo in parte. La denunzia di omessa statuizione è priva di fondamento, avendo la Corte di Perugia deciso sul punto. Non sussiste neppure l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, proprio perché non è qui configurabile, sia pure in tesi, un fatto dibattuto pretermesso; né, infine, si constata omessa motivazione, avendo, sia pure sinteticamente, la decisione impugnata reso motivazione sul punto. La dedotta violazione del d.m. n. 55 non sussisl:e, occorrendo osservare che la fase che si chiude davanti al presidente della corte d'appello risulta modellata sullo schema del procedimento monitorio, con la conseguenza che è più confacente alla natura effettiva dell'affare regolare le spese sulla base della tabella n. 8, non apparendo, al fine che qui rileva, determinante l'unica peculiarità obiettiva, costituita dal fatto che il procedimento si svolge davanti al giudice d'appello, ove si consideri che si tratta di un giudizio modellato in unico grado. Questa Corte, invero, di recente, ha avuto modo di decisivamente chiarire, fugando ogni contrario dubbio, che in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/7/2020, Rv. 658292). Il compenso minimo, avuto riguardo al valore dell'affare, seguendo i parametri di cui alla tabella n. 8 del d.m. n. 55, come riconosce lo stesso ricorrente è di C 225,00, quindi inferiore a quanto liquidato. Quanto, tuttavia, all'aumento del 20%, senza che qui occorra affrontare la questione che involge la doverosità o meno di una precipua motivazione sul punto, deve osservarsi che, in effetti, la Corte d'appello di Perugia ha ritenuto di riconoscere il predetto aumento.Stando così le cose la decisione risulta aver violato il minimo di tabella di C 270,00 (C 450 - 50% = C 225,00 + 20% = C 270,00). Essendo evidente che il Giudice del merito ha inteso fissare nel minimo il compenso, cassato sul punto il provvedimento impugnato, la causa può essere decisa nel merito siccome in dispositivo. In ragione della reciproca soccombenza le spese legali possono compensarsi. P.Q.M. accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta gli altri; cassa il provvedimento impugnato in relazione all'accolto motivo e, decidendo nel merito, liquida le spese del monitorio in C 270,00, oltre accessori; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera