CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18262-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 166, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/04/2017; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 Numero sezionale 491/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di Numero di raccolta generale 9979/2022consiglio del Data pubblicazione 28/03/2022 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 17.9.2010 [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], Maria, Anna e Vincenza, dall’altro lato e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/2010, emesso dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, con il quale era stato loro ordinato di pagare la somma di € 10.438,38 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di saldo del prezzo pattuito, con scrittura privata del 25.5.2010, per la compravendita di un motopeschereccio. Gli opponenti eccepivano di aver estinto ogni loro debito nei confronti degli opposti ed allegavano, a riprova, una dichiarazione liberatoria sottoscritta da questi ultimi. Si costituivano in giudizio gli opposti, contestando di aver sottoscritto la dichiarazione prodotta da parte opponente ed evidenziando che essa era contraddetta dai pagamenti effettuati dalla predetta parte anche in epoca successiva alla data dell’apparente sottoscrizione della dichiarazione stessa. Con sentenza n. 20/2012 il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dallo Sciascia, nei cui confronti confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava invece inefficace in danno degli altri opponenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il provvedimento ingiuntivo era stato emesso in epoca successive al decesso di quest’ultima. Interponeva appello avverso detta decisione lo Sciascia e si costituivano in giudizio, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non sono stati citati e non hanno partecipato al giudizio di secondo grado. Con la sentenza impugnata, n. 492/2017, la Corte di Appello di Bari accoglieva l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli appellati alle spese del doppio grado. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 Numero sezionale 491/2022 Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9979/2022Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto plausibile il fatto che i ricorrenti, dopo aver concesso ai loro debitori, con la dichiarazione a loro firma del 20.11.2001, una dilazione ulteriore del pagamento del corrispettivo pattuito per la vendita del motopeschereccio, avessero ricevuto gli ulteriori pagamenti eseguiti dai debitori stessi. Secondo i ricorrenti, il debito era scaduto nel 1998 e non sarebbe stata logica la concessione, a tre anni di distanza, di una ulteriore proroga dei termini di pagamento. Inoltre, poiché l’ulteriore rateazione che sarebbe stata concessa nel 2001 sarebbe venuta a scadere dopo il 7.3.2003 –data della presunta dichiarazione liberatoria prodotta dalla parte debitrice– quest’ultima non poteva che essere falsa. Secondo i ricorrenti, poiché l’interpretazione letterale di detta scrittura liberatoria non era univoca (tanto che di essa era stata proposta una diversa lettura, rispettivamente, dallo Sciascia e dalla Corte di Appello), il giudice di merito avrebbe dovuto considerare il complessivo comportamento delle parti, e ritenere che l’obbligazione di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo non poteva esser stata adempiuta totalmente alla data del 7.3.2003. Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello non ha affatto interpretato la scrittura in modo letterale, ma –al contrario– ha proceduto ad una valutazione complessiva del significato della stessa, proprio rilevando che nel testo vi era una espressione idonea ad ingenerare confusione. Con detta dichiarazione, riportata a pag. 15 della sentenza impugnata, i F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 Numero sezionale 491/2022 creditori “… danno atto che la parte acquirente ha corrisposto sino Numero di raccolta generale 9979/2022Data pubblicazione 28/03/2022 all’ultima rata della somma di lire 150.000.000 all’epoca rateizzati in rate trenta da lire 5.000.000 ciascuna, e che pertanto, a decorrere dal pagamento dell’ultima rata in questione, avvenuta il 30.11.98, il credito garantito è da considerarsi estinto”. Secondo la Corte distrettuale, l’inciso “avvenuta il 30.11.98” doveva essere riferito non già al pagamento, bensì, anche dal punto di vista grammaticale –visto che le parti hanno usato il genere femminile, e non il maschile– alla scadenza dell’ultima rata di prezzo originariamente prevista, che appunto era il 30.11.98 (cfr. pag. 16 della sentenza). La Corte, in tal modo, ha proceduto ad una interpretazione della predetta dichiarazione “alla stregua dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c.” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) e non invece –come erroneamente afferma la parte ricorrente– sulla sola base del tenore letterale della clausola. L’intera censura proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], dunque, si fonda su un presupposto erroneo e non coglie la ratio della decisione impugnata. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2702, 2703 c.c. e 221 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la scrittura del 7.3.2003 era stata autenticata nella firma e che i ricorrenti avevano proposto querela di falso avverso detto documento. La Corte di merito avrebbe confermato l’inammissibilità della querela, richiamando la motivazione fornita dal giudice di primo grado, senza tuttavia considerare che il Tribunale non l’aveva affatto ritenuta inammissibile, ma aveva –al contrario– ravvisato un riconoscimento, da parte dei creditori, della scrittura predetta. Secondo i ricorrenti, la falsità della scrittura privata con firma autenticata potrebbe essere fatta valere soltanto con la querela di falso, a prescindere dalla natura, materiale o ideologica, del falso denunciato. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 Va premesso che è effettivamente erronea la decisione delNumero sezionale 491/2022Numero di raccolta generale 9979/2022la Corte territoriale, laddove quest’ultima afferma la condivisibilità delle Data pubblicazione 28/03/2022 argomentazioni svolte dal Tribunale per contestare l’ammissibilità della querela (cfr. pag. 12 della sentenza) dopo aver dato atto, poco prima, che il primo giudice non aveva ritenuto inammissibile la querela stessa (cfr. pag. 7 della sentenza). La svista, tuttavia, non è sufficiente ad inficiare la decisione cui è pervenuta la Corte di Appello. Quest’ultima, infatti, afferma che “… gli appellanti non contestano la falsità materiale del contenuto del documento, cioè, che le dichiarazioni ivi contenute siano riconducibili alle persone che lo avevano sottoscritto, bensì l’intrinseca veridicità delle stesse, vale a dire che, contrariamente a quanto dichiarato nel documento, in realtà il debito non era stato estinto nel 1998” (cfr. pag. 13 della sentenza). Il passaggio della motivazione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale “La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 14/05/2019, Rv. 653919; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47 del 11/01/1988, Rv. 456710). L’impugnazione della veridicità di quanto dichiarato nel documento, invece, va proposta mediante il ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018, Rv. 648145). Da ciò deriva che la tesi della parte ricorrente, secondo cui la querela di falso avrebbe dovuto essere considerata ammissibile, è infondata. Per quanto invece riguarda la deduzione, contenuta nel motivo in esame (cfr. pag. 7 del ricorso) secondo cui i ricorrenti avevano anche contestato la falsità materiale del documento in esame, in particolare con la comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2010, va osservato che la Corte di Appello, a pag. 11 della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 sentenza impugnata, afferma che in realtà la contestazione mossa Numero sezionale 491/2022Numero di raccolta generale 9979/2022 in primo grado era generica sul punto, in quanto i creditori Data pubblicazione 28/03/2022“… si limitarono genericamente a dubitare che le firme fossero state da loro apposte (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3)”. E prosegue, la Corte territoriale, affermando che “Peraltro, dall’esame della richiamata comparsa di costituzione è facile desumere che in luogo di un espresso disconoscimento, i creditori opposti hanno addirittura implicitamente riconosciuto la “provenienza” da se stessi della menzionata scrittura, deducendo, non già di non averla sottoscritta, bensì la non veridicità della dichiarazione di quietanza ivi contenuta” (cfr. pag. 12 della sentenza). In tal modo, la Corte di secondo grado ha operato una interpretazione del significato complessivo della domanda, in relazione alla quale va ribadito che “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291). Tale operazione ermeneutica è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione soltanto: “… a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere Numero sezionale 491/2022Numero di raccolta generale 9979/2022 decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, Data pubblicazione 28/03/2022 rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078). In ogni altro caso, la censura relativa all’interpretazione della domanda va dichiarata inammissibile, perché essa attinge essenzialmente un accertamento di merito. Poiché nel caso di specie i ricorrenti non lamentano una nullità processuale, né introducono una contestazione relativa all’individuazione del petitum o alla qualificazione giuridica del fatto, la censura va ritenuta, per questa parte, inammissibile. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto che, dopo il 1998, i creditori avrebbero concesso ai loro debitori un’ulteriore dilazione dei pagamenti, senza considerare che tale argomento sarebbe stato introdotto dagli odierni controricorrenti solo in appello, e che la tardività della deduzione sarebbe stata tempestivamente contestata in quel grado di giudizio dagli odierni ricorrenti. Il motivo è inammissibile. La tesi dei ricorrenti, secondo cui l’esistenza dei pagamenti eseguiti dopo il 1998 sarebbe stata allegata dagli odierni controricorrenti solo in appello, è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, dalla quale risulta (cfr. pag. 7, in calce) che già il Tribunale aveva dato atto che alcuni versamenti erano stati eseguiti dopo il 1998, “… fino alla data del marzo 2002”. La questione, dunque, non era nuova, ma era stata già discussa in primo grado. Peraltro, la causa aveva ad oggetto il mancato pagamento di un credito, pacificamente scaduto il 30.11.1998, per cui la deduzione del suo avvenuto saldo, ancorché in data successiva rispetto alla F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 scadenza originariamente pattuita, costituiva una mera difesa, Numero sezionale 491/2022Numero di raccolta generale 9979/2022 direttamente riferita all’oggetto della domanda: essa, dunque, non Data pubblicazione 28/03/2022 rientrava nell’ambito del divieto di cui all’art. 345 c.p.c. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018, Rv. 650608; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14515 del 28/05/2019, Rv. 654080; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18096 del 12/09/2005, Rv. 584110; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15211 del 19/07/2005, Rv. 583386; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/05/2001, Rv. 546872). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.900, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18262/2017 Numero sezionale 491/2022 Numero di raccolta generale 9979/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Data pubblicazione 28/03/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 3 marzo 2022. Il Presidente (R.M. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5