CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13361/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 29 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Messina ha confermatol’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di SebastianoPirri emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoin relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen., commesso in danno del figlioAngelo [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2025, e del reato di cui agli artt. 2, 4, e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, peril porto dell'arma con cui fu commesso il delitto.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nellavalutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'ordinanza avrebbe fondato il giudiziodi responsabilità sul dato sensoriale dell'ascolto del file audio registrato da una telecamera disicurezza il 3 giugno 2025 alle 21:59, in cui si sente un rumore che il collegio ha ritenutoessere corrispondente ad un colpo di arma da fuoco, valutazione priva di qualsiasi crisma discientificità e che avrebbe richiesto un accertamento tecnico o una perizia; la motivazione èanche illogica, perché il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere dista 473 m. in linea d'ariadal luogo in cui si trovava la telecamera che ha registrato questo rumore, e tra i due luoghiscorre la sede dell'autostrada A20, è logicamente insostenibile ritenere che un colpo dipistola calibro 7,65 mm, sparato all’aria aperta, possa essere stato registrato in modo nitidoa mezzo chilometro di distanza con l'interferenza di un'arteria autostradale; la circostanzache sul luogo del delitto sia stato ritrovato un mozzicone riferibile al ricorrente attesta solo lasua presenza sul luogo del delitto, ma non che egli sia l'autore dello sparo, anche perché illuogo era stato frequentato anche da altre persone, atteso il ritrovamento di altri mozziconinon ascrivibili a lui; l'ordinanza ignora del tutto piste alternative suggerite dallo stessoindagato in sede di interrogatorio, ignora la versione dei fatti dell’indagato che riferisce diaver accompagnato il figlio nel luogo in cui è avvenuto il delitto, perché questi si dovevaincontrare con persone non specificate, versione corroborata dal rinvenimento sul posto dinove mozziconi di sigaretta non attribuibili al ricorrente; l'ordinanza non considera la scarsacultura e le limitate capacità intellettive dell'indagato che giustificano alcuni comportamenti edichiarazioni rese, il Tribunale non considera, inoltre, che i vuoti di memoria palesatidall'indagato durante l’interrogatorio derivano anche da turbe a livello cognitivo con perdita dimemoria, che sono attestate in una precedente sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; l'ordinanza contiene anche una contraddizione perché a pagina 11 afferma chel'indagato non sapeva neppure dire con certezza se avesse provato a contattare il figliotelefonicamente nei giorni successivi alla scomparsa, ma poi nella stessa pagina riporta unestratto dell'interrogatorio in cui a tale domanda l’indagato ha risposto, in realtà, di essersicuro di averlo contattato; l'ordinanza sostiene, da ultimo, che sia irrilevante la mancataindividuazione di un movente, che però è orientamento applicabile solo in presenza diquadro indiziario solido e univoco.3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il percorso logico dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ricostruisce i gravi indizidi colpevolezza a carico dell’indagato per il coinvolgimento nell’omicidio del figlio [OSCURATO:PERSONA], èpartito da un dato di fatto che non è contestato in ricorso, ovvero che la sera del 3 giugno, incui poi è scomparso [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente era passato a prendere il figlio con lasua autovettura [OSCURATO:PERSONA], lo aveva condotto sul luogo del delitto, ed era poi tornatoa casa da solo.La circostanza è documentata dalle immagini della telecamera di sicurezzadell'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA], posto lungo il percorso effettuato in autodall’indagato, che provano che alle 21:52 la [OSCURATO:PERSONA] è transitata davantiall’esercizio commerciale in direzione del luogo dell’omicidio ed al suo interno erano presentisia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], e che alle 22:12 la medesima auto ha effettuato ilpercorso in senso opposto, è ripassata davanti all’esercizio commerciale, ed a bordo di essac’era soltanto il padre, ma non il figlio, che verrà poi rinvenuto cadavere nei giorni successivi.Il percorso logico dell’ordinanza impugnata ha aggiunto a questo primo elementoindiziario un secondo dato di fatto, anch’esso non contestato in ricorso, ovvero che, nelluogo in cui è stato ucciso [OSCURATO:PERSONA], è stato rinvenuto un mozzicone di sigarettasicuramente attribuibile all'indagato.L’ordinanza impugnata ha, poi, aggiunto che alle ore 21.59 l’impianto audio dellatelecamera di sicurezza posta davanti all’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] ha registratol’esplosione di uno sparo.Il ricorso deduce che, per accertare la natura del rumore sentito alle 21:59, sarebbestata necessaria una perizia, non essendo sufficiente la mera percezione soggettiva delgiudice.L'argomento è infondato.L’ordinanza impugnata ha precisato che è stata la polizia giudiziaria a qualificare comesparo il rumore improvviso registrato alle 21.59 dall’impianto posto davanti al negozio MondoLegno. Si trattava, quindi, di un elemento probatorio che faceva parte del corredo di indiziche il giudicante era chiamato a valutare, e tenuto a valutare, un elemento probatorio che,per di più, proveniva dai militari dell’Arma dei Carabinieri, ovvero da persone che, per ragioniprofessionali, hanno una particolare competenza tecnica in materia di armi da sparo, erientrano, quindi, in una tipologia di dichiarante “particolarmente qualificata che riferisca sufatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specificacomporta che “in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto” (ibidem).L’apprezzamento dei Carabinieri sulla natura del rumore improvviso registrato alle 21.59 era,pertanto, inscindibile dal fatto da essi narrato e doveva essere valutato dal Tribunale delriesame.È, poi, vero che dall’ordinanza impugnata si comprende che - nell’esercizio di un poteredi valutazione della prova che gli competeva (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019,dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803 – 01), il collegio giudicante ha ritenuto di ascoltaredirettamente il file audio ed ha tratto anch’esso la conclusione che il rumore registrato alle21.59 fosse effettivamente uno sparo.Però, questa conclusione della ordinanza impugnata, comunque effettuata nell’ambitodel potere del giudice di valutazione della prova, poggia su un atto di indagine che, comedetto, faceva parte del corredo indiziario che il giudice era tenuto a valutare.Va anche ricordato che, come evidenziato dal Procuratore generale nel corso delladiscussione orale, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi, ed ètendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di meritoabbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di rilettura degli elementiprobatori (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Il ricorso deduce, ulteriormente, che è illogico aver ritenuto che lo sparo possa esserstato udito alla distanza di 473 m., in una zona che, per di più, è attraversata dall'autostrada.L'argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazionedell'ordinanza impugnata che ha già preso in considerazione questo particolare, ed haevidenziato che i fatti sono avvenuti in orario notturno, che il tratto di autostrada in questionenon è trafficato in quell'orario, che tra il luogo del delitto e quello in cui era installata latelecamera non vi erano altri edifici che potessero limitare la propagazione del rumore.Il ricorso deduce che i comportamenti anomali tenuti dal ricorrente dopo la scomparsadel figlio, e le dichiarazioni omissive o mendaci che lo stesso ha rilasciato, non potrebberoessere utilizzati come ulteriore elemento a suo carico, in quanto originati, in realtà, daproblemi cognitivi e di memoria del ricorrente già accertati in un precedente giudizio.L'argomento è manifestamente infondato, in quanto poggia su un accertamento tecnicosulla persona del ricorrente avvenuto in altro processo nel 2017, e relativo ad un reatocommesso nel 2013 (la violazione di una misura di prevenzione determinata dalla mancataottemperanza ad obblighi di cui l’imputato si sarebbe asseritamente dimenticato), e, quindi,privo di qualsiasi utilità a disarticolare il percorso logico dell’ordinanza impugnata, cheriguarda fatti avvenuti nel giugno 2025, per di più del tutto inconferenti, e non spiegabili coneventuali dimenticanze determinate da decadimento cognitivo, quale, ad esempio, lacircostanza, valutata in ordinanza, dell’esser documentato che l’indagato è rientrato a casadel figlio mettendosi dei guanti allo scopo di non lasciare impronte.Il ricorso deduce che ci sarebbe una contraddizione a pag. 11 dell'ordinanza, nellaparte in cui essa sostiene che l'indagato non sapeva neanche dire con certezza se, dopo lascomparsa, avesse provato a contattare telefonicamente il figlio, in quanto dalla trascrizionedell'interrogatorio risulterebbe il contrario.L’argomento è infondato, perché, in realtà, la lettura dello stralcio dell'interrogatorio delricorrente riportato nell’ordinanza impugnata non restituisce questa contraddizione perché, ininterrogatorio, alle ripetute domande se egli avesse contattato il figlio dopo la scomparsa,l’indagato risponde “può essere” “sì credo che si” e solo successivamente, incalzato,aggiunge “sicuro di sì”, per cui la conclusione dell'ordinanza, secondo cui egli non sapevaneanche dire con certezza se avesse provato a contattare telefonicamente il figlio dopo lasua scomparsa, non contiene né travisamenti, né contraddizioni, ed è conforme al contenutodel verbale di interrogatorio.Il ricorso deduce che nell’ordinanza impugnata non sarebbe stata attribuita importanzaal non esser stato individuato, allo stato, uno specifico movente per il delitto.L’argomento è infondato.In realtà, il percorso logico dell'ordinanza impugnata è conforme sul punto allagiurisprudenza di legittimità, che ritiene che l'assenza di movente dell'azione omicidiaria siairrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la provadell'attribuibilità di detta azione all'imputato (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv.281109: L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazionedella responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azioneall'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria diassenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontàdell'azione), prova che, nei limiti della valutazione cautelare, è stata, come detto, in modonon illogico ritenuta esistere nell'ordinanza impugnata.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]