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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03873/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI.• v pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/4/2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 24/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto diposto dall'art. 613 cod. proc. peri.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9elli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI.• v pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/4/2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 24/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto diposto dall'art. 613 cod. proc. peri. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9elli
Sentenza Cassazione n. 03873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris