62022CC0045
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 27 aprile 2023 (
1
)
Causa C‑45/22
HK
contro
[OSCURATO:PERSONA] fédéral des [OSCURATO:PERSONA] (SFP)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 55, paragrafo 1, lettera a) – Cumulo di prestazioni di natura diversa – Divisione degli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni – Nozione di “importi di cui si è tenuto conto” – Rispetto delle caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale – Persona che beneficia di più pensioni di vecchiaia e di reversibilità erogate da diversi [OSCURATO:PERSONA] membri – Applicazione delle norme nazionali anticumulo – Modalità di calcolo dell’importo di una pensione di reversibilità»
I.
Introduzione
1.
Come emerge dai suoi considerando 1 e 45, il regolamento (CE) n. 883/2004 (
2
) ha l’obiettivo di assicurare un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone e contribuire, in tal modo, al miglioramento del livello di vita e delle condizioni di occupazione delle persone che si spostano all’interno dell’Unione.
2.
In tale contesto, detto regolamento mira, segnatamente, a limitare la portata delle norme nazionali anticumulo in materia di pensioni di anzianità o di reversibilità per effetto delle quali la prestazione spettante ad un assicurato in uno Stato membro deve essere dedotta per il fatto di beneficiare di una prestazione in un altro Stato membro (
3
). L’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento stabilisce così che, se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole.
3.
Ci si chiede come vada interpretata l’espressione «importi di cui si è tenuto conto» ai sensi di detta disposizione e, più precisamente, se occorra dividere l’importo totale delle prestazioni interessate o piuttosto l’importo dei redditi che eccedono un massimale di cumulo delle diverse prestazioni considerate. È questa, sostanzialmente, la questione sollevata dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio); si tratta di una questione inedita, posto che la Corte non si è ancora mai espressa sull’interpretazione dell’articolo 55 del regolamento n. 883/2004.
4.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone HK, titolare di varie pensioni di vecchiaia e di reversibilità erogate da diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, al [OSCURATO:PERSONA] fédéral des [OSCURATO:PERSONA] (Servizio pensionistico federale, Belgio; in prosieguo: l’«SFP») in merito alle modalità di calcolo dell’importo della pensione di reversibilità belga cui egli ha diritto a seguito del decesso di sua moglie.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Regolamento (CEE) n. 1408/71
5.
L’articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (
4
), introdotto in quest’ultimo dal regolamento (CEE) n. 1248/92 (
5
), dal titolo «Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più [OSCURATO:PERSONA] membri», così dispone, al suo paragrafo 1:
«Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione».
6.
Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1
o
maggio 2010, dal regolamento n. 883/2004.
2.
Regolamento n. 883/2004
7.
Ai sensi dei considerando 1, 4, da 28 a 31 e 45 del regolamento n. 883/2004:
«(1)
Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.
(...)
(4)
È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.
(...)
(28)
È necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto.
(29)
Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l’applicazione di tali clausole.
(30)
Come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non è competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi tramite la riduzione dell’importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale.
(31)
Secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione.
(...)
(45)
Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».
8.
L’articolo 2 di detto regolamento, dal titolo «Ambito d’applicazione “ratione personae”» enuncia quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]».
9.
L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”» prevede, al suo paragrafo 1:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
(...)».
10.
Il capitolo 5 del titolo III del medesimo regolamento, dal titolo «Pensioni di vecchiaia e ai superstiti», contiene, in particolare, gli articoli da 52 a 55 dello stesso.
11.
L’articolo 52 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Liquidazione delle prestazioni», dispone, ai suoi paragrafi da 1 a 3, quanto segue:
«1. L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a)
a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
b)
calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:
i)
l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico;
ii)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati.
2. All’importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l’istituzione competente applica, se del caso, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.
3. L’interessato ha diritto a percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b)».
12.
L’articolo 53 del regolamento di cui trattasi, dal titolo «Clausole anticumulo», è formulato, ai suoi paragrafi 1 e 2, come segue:
«1. Tutti i cumuli di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d’assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.
2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa».
13.
Ai sensi dell’articolo 54 di detto regolamento, intitolato «Cumulo di prestazioni della stessa natura»:
«1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più [OSCURATO:PERSONA] membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione prorata.
2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:
a)
di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza;
oppure
b)
di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:
i)
una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di evitare di tener conto più di una volta dello stesso periodo fittizio;
ii)
una prestazione di cui alla lettera a).
Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell’allegato IX».
14.
L’articolo 55 del medesimo regolamento, rubricato «Cumulo di prestazioni di natura diversa», al suo paragrafo 1, lettera a), enuncia quanto segue:
«Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:
a)
due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;
tuttavia l’applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento di applicazione».
B.
Diritto belga
15.
Ai sensi dell’articolo 20, primo e quarto comma, dell’arrêté royal n. 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967 relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati) (
6
), nella versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto n. 50»):
«La pensione di reversibilità può essere cumulata con una pensione di vecchiaia o con altre prestazioni sostitutive della pensione di vecchiaia solo fino alla concorrenza dell’importo stabilito dal Re.
(...)
[OSCURATO:PERSONA] stabilisce in che misura la pensione di reversibilità può essere ridotta quando il coniuge superstite ha diritto a una pensione di reversibilità o a una qualsivoglia altra prestazione sostitutiva riconosciuta in forza di un regime pensionistico di vecchiaia o di reversibilità di un paese straniero o in forza di un regime applicabile al personale di un’istituzione di diritto internazionale pubblico».
16.
L’articolo 52, paragrafo 1, dell’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (regio decreto del 21 dicembre 1967 recante la disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati) (
7
), nella sua versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto del 21 dicembre 1967»), così dispone:
«Qualora il coniuge superstite abbia diritto, da un lato, ad una pensione di reversibilità in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati e, dall’altro, ad una o più pensioni di vecchiaia, ovvero ad una qualsiasi altra prestazione sostitutiva in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati o in base ad uno o più altri regimi pensionistici, la pensione di reversibilità può essere cumulata con le suddette pensioni di vecchiaia solo fino alla concorrenza di una somma pari al 110% dell’importo della pensione di reversibilità che sarebbe stata accordata al coniuge superstite per una carriera lavorativa completa.
(...)
Qualora il coniuge di cui al primo comma abbia diritto anche ad una o più pensioni di reversibilità, ovvero a prestazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 10 bis del [regio decreto n. 50], la pensione di reversibilità non potrà essere superiore alla differenza tra, da un lato, il 110% dell’importo della pensione di reversibilità per una carriera completa, e dall’altro, la somma degli importi delle pensioni di vecchiaia o delle prestazioni sostitutive considerate al primo comma e di un importo pari alla pensione di reversibilità del lavoratore subordinato per una carriera completa, moltiplicato per la frazione o la somma delle frazioni che rappresentano l’entità delle pensioni di reversibilità negli altri regimi pensionistici, ad esclusione del regime dei lavoratori autonomi. Tali frazioni sono quelle che sono state prese in considerazione, o avrebbero dovuto esserlo, ai fini dell’applicazione del summenzionato articolo 10 bis.
(...)».
17.
L’articolo 52 bis del regio decreto del 21 dicembre 1967 così prevede:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, terzo e quarto comma, del regio decreto n. 50, l’importo della pensione di reversibilità del coniuge superstite, erogata in forza del regio decreto n. 50 o della legge del 20 luglio 1990 (o del regio decreto del 23 dicembre 1996), è diminuita dell’importo della pensione di reversibilità o della prestazione sostitutiva erogata in forza di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un’istituzione di diritto internazionale pubblico, cui non sia possibile rinunciare».
18.
L’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dell’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (regio decreto del 23 dicembre 1996, recante attuazione degli articoli 15, 16 e 17 della legge del 26 luglio 1996 recante modernizzazione della previdenza sociale e volta ad assicurare il funzionamento dei regimi pensionistici di legge) (
8
), nella sua versione applicabile al procedimento principale, così dispone:
«Quando il coniuge è deceduto prima della decorrenza della sua pensione di vecchiaia, la pensione di reversibilità è pari all’80% dell’importo della pensione di vecchiaia, calcolato secondo la percentuale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente decreto che sarebbe stato riconosciuto al coniuge in applicazione del presente decreto».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
19.
La moglie di HK è deceduta il 29 novembre 2016.
20.
Al 1
o
dicembre 2016, HK beneficiava, a titolo personale, di una pensione di vecchiaia belga di un importo annuo di EUR 11962,55 e di una pensione di vecchiaia spagnola di un importo annuo di EUR 8276,28. Posto che la moglie di HK aveva lavorato e versato contributi in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire in Belgio, in Spagna e in Finlandia, a seguito del suo decesso, HK percepiva anche una pensione di reversibilità spagnola pari a EUR 5123,88 l’anno e una pensione di reversibilità finlandese dell’importo di EUR 1281,24 l’anno.
21.
Per quanto attiene al Belgio, con lettera del 3 gennaio 2017, l’SFP informava HK che avrebbe esaminato il suo eventuale diritto a una pensione di reversibilità belga. Il 22 dicembre 2017 l’SFP comunicava a HK che egli non aveva diritto a una siffatta pensione di reversibilità poiché l’importo delle sue pensioni di vecchiaia era troppo elevato. Il 26 dicembre 2017 HK presentava all’SFP un reclamo avverso detta decisione di diniego. Seguiva uno scambio di corrispondenza tra HK e l’SFP vertente sulle modalità della presa in considerazione delle diverse prestazioni pensionistiche di cui HK beneficiava al fine di determinare se e in che misura egli avesse diritto a una pensione di reversibilità belga.
22.
Con decisione del 18 settembre 2019, l’SFP comunicava a HK che, alla luce del riesame della sua situazione, egli aveva diritto a una pensione di reversibilità belga di un importo annuo lordo di EUR 1929,03 a partire dal 1
o
dicembre 2016. L’SFP indicava che i diritti di HK a una pensione di reversibilità belga erano stati esaminati d’ufficio poiché la Repubblica di Finlandia applicava norme nazionali anticumulo. L’SFP aggiungeva di aver tenuto conto, nel fissare detto importo lordo, del massimale di cumulo poiché HK beneficiava anche di una pensione di vecchiaia belga.
23.
Il 14 aprile 2020 HK proponeva ricorso dinanzi al tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese), giudice del rinvio, avverso la decisione dell’SFP del 18 settembre 2019, sostenendo che, in applicazione dell’articolo 55 del regolamento n. 883/2004, egli aveva diritto a una pensione di reversibilità belga dell’importo lordo annuo di EUR 6339,01.
24.
Il giudice del rinvio osserva che la normativa belga autorizza, pur limitandolo, il cumulo tra una pensione di vecchiaia e una pensione di reversibilità, sulla base dell’articolo 20, primo comma, del regio decreto n. 50, cui ha dato attuazione l’articolo 52, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto del 21 dicembre 1967. D’altra parte, dall’articolo 20, quarto comma, del regio decreto n. 50, in combinato disposto con l’articolo 52 bis del regio decreto del 21 dicembre 1967, risulterebbe che non è autorizzato il cumulo tra una pensione di reversibilità di lavoratore subordinato belga e una o più pensioni di reversibilità concesse in forza di una normativa straniera. Infatti, in base a detto articolo 52 bis, l’importo della pensione di reversibilità di lavoratore belga è diminuito dell’importo della o delle pensioni di reversibilità erogate in forza di un regime straniero.
25.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 883/2004, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura di più [OSCURATO:PERSONA] membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione nazionale possono applicarsi solo a determinate prestazioni, elencate nell’allegato IX di detto regolamento. Orbene, la pensione di reversibilità di lavoratore subordinato non figurerebbe nell’elenco delle prestazioni menzionate in detto allegato dal Regno del Belgio. Pertanto, l’articolo 52 bis del regio decreto del 21 dicembre 1967 non sarebbe applicabile nel procedimento principale. Sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, primo comma, di detto regio decreto, l’SFP avrebbe quindi preso in considerazione le pensioni di vecchiaia belga e spagnola di cui HK beneficiava a titolo personale.
26.
A parere del giudice del rinvio, nel caso di specie, il cumulo tra una pensione di reversibilità di lavoratore subordinato e varie pensioni di vecchiaia, vale a dire una pensione belga e pensioni estere, deve essere considerato come un cumulo di prestazioni di natura diversa, ai sensi dell’articolo 55 del regolamento n. 883/2004, poiché prestazioni calcolate sulla base delle carriere professionali di due persone diverse non possono essere considerate prestazioni della stessa natura.
27.
Detto giudice aggiunge che l’articolo 52 del regolamento n. 883/2004 distingue la «prestazione autonoma» dalla «prestazione prorata» e che l’interessato ha diritto di percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), di detto articolo. Nel caso di specie, l’SFP avrebbe calcolato che, sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione di reversibilità belga, la prestazione autonoma era più vantaggiosa per HK di quella prorata. Detto giudice indica che, in base al suo esame, HK non avrebbe diritto a una pensione di reversibilità nel quadro del calcolo della prestazione prorata, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
28.
A parere del medesimo giudice, per quanto attiene al calcolo della prestazione autonoma, HK ha diritto a una pensione di reversibilità unicamente per effetto dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Infatti, un altro lavoratore titolare di una pensione di vecchiaia belga di lavoratore subordinato di importo equivalente a quello percepito da HK, ossia EUR 20238,83, non avrebbe percepito alcuna pensione di reversibilità in Belgio. HK beneficerebbe, quindi, di una situazione più vantaggiosa grazie all’applicazione del diritto dell’Unione.
29.
Dalla decisione di rinvio emerge che, per quanto riguarda la pensione di reversibilità belga di cui trattasi, HK e l’SFP giungono alle medesime conclusioni con riferimento ai seguenti elementi:
–
la pensione di reversibilità di HK è pari a EUR 7638,46, vale a dire all’80% della pensione di vecchiaia di lavoratore subordinato della moglie di HK, calcolata sulla base di una percentuale per soggetti coniugati;
–
il massimale di cumulo di detta pensione è pari a EUR 16458,42, vale a dire il 110% di EUR 14962,20 (
9
), in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, relativo alla prestazione autonoma;
–
il totale delle pensioni di vecchiaia da prendere in considerazione per l’applicazione dell’articolo 52 del regio decreto del 21 dicembre 1967, vale a dire le pensioni annuali di anzianità belga (EUR 11962,55) e spagnola (EUR 8276,28), ammonta a EUR 20238,83.
30.
Sempre dalla decisione di rinvio risulta che le interpretazioni date da HK e dall’SFP divergono quanto al calcolo del superamento del massimale di cumulo. Secondo l’SFP, per determinare detto superamento, occorre sommare l’importo della pensione di reversibilità (EUR 7638,46) e il totale delle pensioni di vecchiaia (EUR 20238,83) e sottrarre poi il massimale di cumulo (EUR 16458,42), giungendo così alla somma di EUR 11418,87. La pensione di reversibilità ridotta andrebbe calcolata come segue: l’importo della pensione di reversibilità (EUR 7638,46) meno l’importo del superamento del massimale di cumulo (EUR 11418,87), diviso per due (numero di pensioni di reversibilità soggette alle clausole anticumulo, vale a dire le pensioni di reversibilità belga e finlandese, posto che la pensione di reversibilità spagnola non è ridotta), vale a dire EUR 5709,43, cosicché detta pensione di reversibilità ammonterebbe annualmente a EUR 7638,46 meno EUR 5709,43 e, quindi, a EUR 1929,03.
31.
HK effettua un calcolo diverso secondo il quale, nel quantificare il superamento del massimale di cumulo, occorre aggiungere l’importo della pensione di reversibilità (EUR 7638,46) al totale delle pensioni di vecchiaia (EUR 20238,83), diviso per due, vale a dire EUR 10119,41, e sottrarre il massimale di cumulo (EUR 16458,42), il che corrisponde alla somma di EUR 1299,45. La pensione di reversibilità ridotta sarebbe pertanto di EUR 7638,46 meno EUR 1299,45, vale a dire un importo annuo di EUR 6399,01.
32.
Il giudice del rinvio osserva che, secondo l’SFP, le istituzioni competenti finlandesi avrebbero compiuto il medesimo suo calcolo con riferimento alla pensione di reversibilità finlandese che è stata notificata a HK il 10 novembre 2017. Detto giudice osserva che HK si riferisce, dal canto suo, alle informazioni pubblicate sul sito Internet della Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia, Francia), l’ente francese di sicurezza sociale che gestisce la pensione di base dei lavoratori subordinati del settore privato, dei lavoratori autonomi, degli impiegati amministrativi a contratto e degli artisti-autori e, in particolare, alla circolare n. 2010/54 del 21 maggio 2010 (nota tecnica n. 3: Pensione di reversibilità) (
10
).
33.
Il giudice del rinvio aggiunge che la regola prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non figurava, in quanto tale, nell’articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71, che risulta dal regolamento n. 1248/92, e che detto articolo 55, paragrafo 1, lettera a), sembra aver proceduto a una modifica non riferendosi più agli «importi che non sarebbero corrisposti in caso di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati».
34.
In tali circostanze, il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la norma stabilita all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 883/2004], secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette [alle clausole anticumulo], debba essere interpretata nel senso che essa impone di dividere i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell’applicazione della clausola anticumulo, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo.
2)
Se la norma stabilita all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 883/2004], secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette [alle clausole anticumulo], debba invece essere interpretata nel senso che essa impone di dividere non i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell’applicazione della clausola anticumulo, ma piuttosto la parte dei redditi che supera un massimale di cumulo, come ad esempio stabilito dalla clausola nazionale in questione, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo».
35.
HK, i governi belga e finlandese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.
IV.
Analisi
36.
Con le sue questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, qualora il beneficio di prestazioni di natura diversa richieda l’applicazione di clausole anticumulo nazionali per quanto attiene a prestazioni autonome, esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le istituzioni competenti, nell’ottica di calcolare l’importo di una pensione di reversibilità, dividono l’importo dei redditi che supera un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate per il numero di pensioni di reversibilità soggette a dette clausole.
37.
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che HK percepisce una pensione di vecchiaia belga e una spagnola e, a seguito del decesso di sua moglie, una pensione di reversibilità spagnola e una finlandese.
38.
Per quanto attiene al riconoscimento di una pensione di reversibilità belga, il giudice del rinvio osserva che il Regno del Belgio ha istituito clausole anticumulo. Secondo la giurisprudenza della Corte, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico del suddetto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni previdenziali, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro (
11
). Così, conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, l’istituzione nazionale competente applica, se del caso, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli da 53 a 55 di detto regolamento.
39.
Come osserva il giudice del rinvio, la normativa belga non autorizza il cumulo di una pensione di reversibilità di lavoratore subordinato belga con una o più pensioni di reversibilità riconosciute in forza di una normativa straniera (
12
). Tuttavia, secondo detto giudice, a norma dell’articolo 54 del regolamento n. 883/2004, relativo al cumulo di prestazioni della stessa natura, tale normativa anticumulo non è applicabile nel caso di specie (
13
). In tali circostanze, la presente causa concerne le modalità di calcolo dell’importo della pensione di reversibilità belga di cui HK beneficia.
40.
A tal riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che, nell’ambito dell’applicazione degli articoli da 53 a 55 del regolamento n. 883/2004, HK e l’SFP analizzano in maniera identica l’importo della pensione di reversibilità belga di HK, il massimale di cumulo di detta pensione e il totale delle pensioni di vecchiaia da prendere in considerazione (
14
). Per contro, le interpretazioni di HK e dell’SFP differiscono quanto al passaggio successivo del calcolo dell’importo della pensione di reversibilità belga soggetta alle norme nazionali anticumulo. Secondo l’SFP, occorre dividere per due (vale a dire per il numero delle pensioni di reversibilità interessate) l’importo dei redditi che supera il massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate, mentre HK sostiene che si debba dividere per due il totale delle pensioni di vecchiaia di cui trattasi, pervenendo così a una pensione di reversibilità belga di importo superiore (
15
). Come osservano HK e la Commissione, l’interpretazione da lui proposta è più favorevole non solo nel suo caso personale, ma altresì, in generale, per tutti i lavoratori che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
41.
La presente causa solleva, pertanto, la questione dell’interpretazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Ai sensi di detta disposizione, che la Corte non ha ad oggi mai esaminato (
16
), «[s]e il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole». Detta disposizione prevede così un allentamento delle norme nazionali anticumulo (
17
).
42.
Nella specie, la pensione di reversibilità belga di HK è soggetta all’applicazione di norme nazionali anticumulo, vale a dire l’articolo 52 del regio decreto del 21 dicembre 1967.
43.
Inoltre, non è contestato che le pensioni di vecchiaia di HK, da una parte, e la sua pensione di reversibilità belga, dall’altra, debbano essere qualificate come «prestazioni di natura diversa», ai sensi dell’articolo 55 del regolamento n. 883/2004. Infatti, conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, di detto regolamento, tutti i cumuli di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d’assicurazione e/o residenza, maturati da una «stessa persona», sono considerati «cumuli di prestazioni della stessa natura». Pertanto, prestazioni calcolate o erogate in base alle carriere di due persone diverse, vale a dire, nel caso di specie, HK e sua moglie, non possono essere considerate come «prestazioni della stessa natura» (
18
). Orbene, in applicazione del paragrafo 2 di detto articolo 53, i cumuli di prestazioni che non sono «della stessa natura» sono considerati come cumuli di «prestazioni di natura diversa».
44.
Il procedimento principale verte, inoltre, su «prestazioni autonome», ai sensi dell’articolo 55 del regolamento n. 883/2004, nella misura in cui, in applicazione dell’articolo 52 di detto regolamento, l’SFP ha considerato che, sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione di reversibilità belghe di HK, la «prestation indépendante [prestazione autonoma]» (detta anche «prestation autonome [prestazione autonoma]») era per lui più vantaggiosa rispetto alla prestazione prorata (
19
). Inoltre, l’articolo 52 del regio decreto del 21 dicembre 1967 prevede l’applicazione di clausole anticumulo quando si tratta di due o più prestazioni autonome.
45.
Pertanto, la presente causa riguarda, più precisamente, il significato che occorre riconoscere ai termini «gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi,
di cui si è tenuto conto
» (
20
), ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Tali termini si equivalgono in diverse versioni linguistiche della disposizione di cui trattasi, segnatamente nelle lingue spagnola («las cuantías de la prestación o prestaciones u otros ingresos,
tal y como hayan sido computados
»), tedesca («die Beträge der Leistung oder Leistungen oder sonstigen Einkünfte,
die berücksichtigt worden sind
»), greca («την ή τις παροχές ή τα άλλα εισοδήματα,
όπως αυτές έχουν ληφθεί υπόψη
»), inglese («the amounts of the benefit or benefits or other income,
as they have been taken into account
»), italiana («gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi,
di cui si è tenuto conto
»), polacca («kwoty świadczenia lub świadczeń lub innych dochodów,
które zostały uwzględnione
») e svedese («förmånen eller förmånerna eller den andra inkomsten
så som de har beaktatset
») (il corsivo è mio).
46.
Secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (
21
).
47.
In primo luogo, per quanto attiene alla formulazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, la disposizione di cui trattasi si riferisce all’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla «legislazione dello Stato membro interessato» e alle «istituzioni competenti». Con l’inciso «di cui si è tenuto conto», la disposizione di cui trattasi lascia così agli [OSCURATO:PERSONA] membri il potere di stabilire come «tenere conto» degli importi della o delle prestazioni o di altri redditi da dividere. In altre parole, a mio avviso, detta disposizione conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità per stabilire gli importi dei redditi da considerare nell’ambito dell’applicazione delle proprie clausole anticumulo.
48.
A tal riguardo, HK sostiene che la proposizione subordinata «di cui si è tenuto conto» rinvii alla proposizione principale «gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi», che sono stati determinati applicando le norme nazionali anticumulo e che, nel caso di specie, la presa in considerazione degli importi da parte delle competenti istituzione belghe corrisponda alla selezione di una o di più pensioni di vecchiaia. Inoltre, la mancanza, nell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, della menzione esplicita della presa in considerazione dell’importo che supera un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate significherebbe che detto importo non potrebbe essere accolto e che, inoltre, a differenza di detta disposizione, il paragrafo 1, lettera b), di detto articolo si riferisce a «tutti gli elementi previsti ai fini dell’applicazione delle clausole anticumulo» (
22
).
49.
Tali argomenti non mi convincono. Infatti, da un lato, a mio avviso, alla luce della formulazione di detto articolo 55, paragrafo 1, lettera a), gli importi di cui trattasi possono essere presi in considerazione non solo in fase di selezione delle pensioni interessate, ma anche in sede di determinazione delle modalità di calcolo degli importi riconosciuti in vista dell’effettuanda divisione. Dall’altro, la disposizione in esame non indica neppure esplicitamente che si deve dividere l’importo totale delle prestazioni interessate. Ritenere che l’espressione «gli importi di cui si è tenuto conto» richieda necessariamente di riferirsi all’importo totale delle prestazioni interessate equivarrebbe a privare di senso o di ragion d’essere detti termini e annullerebbe il margine di discrezionalità che il legislatore dell’Unione ha inteso conferire agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
50.
Pertanto, a mio avviso, la formulazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 indica che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà, in applicazione delle loro clausole anticumulo, di dividere gli importi che superano un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate. [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero altresì, a loro scelta, decidere che la divisione da operare deve riguardare piuttosto l’importo totale delle prestazioni interessate.
51.
Tale interpretazione è corroborata, in secondo luogo, dal contesto in cui si inserisce l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.
52.
Infatti, ai sensi del considerando 29 di detto regolamento, occorre proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’«applicazione eccessivamente rigorosa» delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione. Di conseguenza, detto regolamento non mira a sopprimere le norme nazionali anticumulo, ma unicamente a limitarne gli effetti quando la loro applicazione risulta particolarmente svantaggiosa per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Orbene, a mio avviso, non sembra che la presa in considerazione, da parte di uno Stato membro, dell’importo che supera un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate sia particolarmente svantaggioso per i lavoratori interessati (
23
).
53.
Peraltro, il considerando 4 del medesimo regolamento enuncia che è necessario rispettare le
caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale
ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento. Anche dai considerando 30 e 31 del regolamento n. 883/2004 si evince che compete al legislatore nazionale emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, fermo restando che il legislatore dell’Unione deve, dal canto suo, fissare unicamente i limiti entro i quali dette norme devono essere applicate.
54.
Alla luce di queste considerazioni, condivido la posizione del governo finlandese secondo cui l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di cui trattasi non procede a un’armonizzazione di una modalità specifica di calcolo delle pensioni di reversibilità o del loro importo. Spetta alle autorità nazionali competenti determinare tali modalità nell’ambito dell’applicazione della suddetta disposizione. Uno Stato membro può, così, scegliere di operare una divisione dell’importo che supera un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate. In altre parole, il contesto della disposizione in esame non comporta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano necessariamente accogliere, quanto all’importo da dividere, l’interpretazione più favorevole per l’interessato.
55.
Più in generale, secondo la giurisprudenza della Corte, il Trattato FUE non garantisce ad un lavoratore che l’estensione delle sue attività in più di uno Stato membro o il loro trasferimento in un altro Stato membro siano neutrali in materia di previdenza sociale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, a seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per il lavoratore sul piano della previdenza sociale. Ne deriva che, anche ove la sua applicazione sia meno favorevole, una tale legislazione rimane conforme agli articoli 45 e 48 TFUE se non crea condizioni di svantaggio per il lavoratore di cui trattasi rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica o rispetto a quelli che già in precedenza le erano assoggettati e se non si risolve nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto (
24
).
56.
Nella specie, con riferimento al procedimento principale, il giudice del rinvio ha osservato che HK ha diritto a una pensione di reversibilità belga unicamente in ragione dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 (
25
). In tali circostanze, in tutti i casi, persino quando detta disposizione è applicata dividendo l’importo eccedente un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate, il diritto dell’Unione va a beneficio del lavoratore migrante (
26
).
57.
In terzo luogo, l’interpretazione secondo cui uno Stato membro può scegliere di dividere l’importo dei redditi che superano un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate trova conferma negli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 883/2004. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che esso mira, come emerge dai suoi considerando 1 e 45 nonché dall’articolo 42 CE, divenuto articolo 48 TFUE, ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea, rispettando nel contempo le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, e a coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di garantire l’effettivo esercizio della libera circolazione delle persone e contribuire, in tal modo, al miglioramento del livello di vita e delle condizioni di occupazione delle persone che si spostano all’interno dell’Unione (
27
).
58.
A tale riguardo, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 883/2004 non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti. [OSCURATO:PERSONA] membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale e, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro determinare nella propria normativa, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni sociali (
28
). Inoltre, l’assenza di un regime comune di previdenza sociale implica la necessità, pur senza penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione,
di preservare l’integrità finanziaria
dei regimi previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
29
). L’obiettivo delle clausole anticumulo è così di evitare i cumuli non giustificati di prestazioni previdenziali (
30
).
59.
Pertanto, dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 883/2004 emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono competenti per determinare come essi intendano tener conto degli importi della o delle prestazioni o di altri redditi nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, segnatamente nell’ottica di preservare l’integrità finanziaria dei loro regimi di sicurezza sociale. In tal senso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare misure volte ad assicurare a lungo termine l’equilibrio del loro regime al fine di poter continuare a tutelare tutti gli assicurati.
60.
Nella specie, il governo belga sostiene che, in base alla normativa nazionale applicabile in materia di pensioni dei lavoratori, vale a dire l’articolo 52, paragrafo 1, del regio decreto del 21 dicembre 1967, in caso di cumulo di pensioni di vecchiaia e di pensioni di reversibilità, le clausole anticumulo si applicano soltanto al diritto derivato (la pensione di reversibilità) e non al diritto personale (la pensione di vecchiaia), caratteristica questa che spiega le modalità di calcolo dell’importo di una pensione di reversibilità che sono state accolte. A mio avviso, un siffatto approccio ricade nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non compete al legislatore dell’Unione né alla Corte imporre precise modalità di calcolo degli importi di cui tener conto e che si applicherebbero alla totalità di detti [OSCURATO:PERSONA].
61.
In quarto luogo, una siffatta interpretazione trova altresì conferma nella genesi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Come osservato dalla Corte, tale regolamento ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento n. 1408/71, mantenendo
lo stesso obiettivo
di quest’ultimo (
31
). Orbene, nella specie, l’articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71, che ha preceduto l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, enunciava che, se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni, gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione
previste dalla legislazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati
sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione (
32
). Di conseguenza, se il legislatore dell’Unione ha scelto una formulazione di detto articolo 55, paragrafo 1, lettera a), diversa da quella proposta dalla Commissione (
33
), l’articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71, secondo lo stesso principio, si riferiva anch’esso a importi determinati non dal legislatore dell’Unione, ma dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (
34
).
62.
Infine, il giudice del rinvio osserva che, secondo l’SFP, le istituzioni finlandesi competenti hanno proceduto esattamente come lui quanto alle modalità di calcolo della pensione di reversibilità finlandese di HK (
35
). Quest’ultimo, dal canto suo, richiama una circolare della Caisse nationale d’assurance vieillesse française, che aderirebbe alla medesima interpretazione da lui propugnata (
36
). Tuttavia, non ravviso alcuna contraddizione in questa differenza di approccio. Infatti, come ho indicato in precedenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di determinare le modalità di calcolo dell’importo di una pensione di reversibilità, a condizione che rispettino il diritto dell’Unione. Orbene, nella specie, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 consente di dividere o l’importo totale delle prestazioni interessate, o l’importo dei redditi che superano un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate. Le istituzioni competenti dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri possono, quindi, a buon diritto, non accogliere le medesime modalità di calcolo.
63.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte nelle presenti conclusioni, ritengo che l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, qualora il beneficio di prestazioni di natura diversa richieda l’applicazione di clausole anticumulo nazionali per quanto attiene a prestazioni autonome, esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le istituzioni competenti, nell’ottica di calcolare l’importo di una pensione di reversibilità, dividono l’importo dei redditi che supera un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate per il numero delle pensioni di reversibilità soggette a dette clausole.
V.
Conclusione
64.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) nei seguenti termini:
L’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
deve essere interpretato nel senso che:
qualora il beneficio di prestazioni di natura diversa richieda l’applicazione di clausole anticumulo nazionali per quanto attiene a prestazioni autonome, esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le istituzioni competenti, nell’ottica di calcolare l’importo di una pensione di reversibilità, dividono l’importo dei redditi che supera un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate per il numero delle pensioni di reversibilità soggette a dette clausole.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2004, L 166, pag. 1
, e rettifica
GU 2004, L 200, pag. 1
).
(
3
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Commissione/Malta (
C‑12/14
,
EU:C:2015:755
, paragrafo
1
).
(
4
) Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (
GU 1971, L 149, pag. 2
).
(
5
) Regolamento del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento n. 1408/71 (
GU 1992, L 136, pag. 7
).
(
6
)
Moniteur belge
del 27 ottobre 1976, pag. 11246.
(
7
)
Moniteur belge
del 16 gennaio 1968, pag. 441.
(
8
)
Moniteur belge
del 17 gennaio 1997, pag. 904.
(
9
) Il giudice del rinvio osserva che detto importo, che riguarda la pensione di reversibilità completa alternativa, è ottenuto moltiplicando la somma di EUR 7481,10 (somma degli importi di pensione per gli anni di attività lavorativa abituale e principale) per 44/22 (quota di anzianità inversa dei soli anni di attività lavorativa abituale e principale).
(
10
) Tale documento può essere consultato (in lingua francese) al seguente indirizzo: https://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=circulaire_cnav_2010_54_21052010_note3.
(
11
) V., per analogia, sentenza del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑431/16
,
EU:C:2018:189
, punto
63
e giurisprudenza citata).
(
12
) V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
(
13
) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
(
14
) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
(
15
) V. paragrafi 30 e 31 delle presenti conclusioni.
(
16
) Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑431/16
,
EU:C:2018:189
), il giudice del rinvio si è richiamato, nella prima e nella sesta questione pregiudiziale, all’articolo 55 del regolamento n. 883/2004. Tuttavia, la Corte non si è mai pronunciata nel merito con riferimento a detto articolo.
(
17
) Come osservato da un autore citato dal giudice del rinvio, «[l]a disposizione di cui trattasi mira a porre rimedio agli effetti negativi per il beneficiario di un’applicazione congiunta di clausole anticumulo previste dalla normativa di due o più [OSCURATO:PERSONA] membri. Così, se più prestazioni autonome devono essere simultaneamente ridotte in applicazione di clausole di tal genere, l’importo a cui si riferisce la riduzione, la sospensione o la soppressione deve essere diviso per il numero di prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione». V. Robert, F., «Le régime juridique des pensions de retraite après une carrière dans plusieurs États membres»,
[OSCURATO:PERSONA] de droit européen
, n. 223, 2015, pagg. da 354 a 360, in particolare pag. 359.
(
18
) V., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, van den Booren (
C‑127/11
,
EU:C:2013:140
, punti
32
e
33
).
(
19
) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
(
20
) Il corsivo è mio.
(
21
) Sentenza del 16 marzo 2023, Towercast (
C‑449/21
,
EU:C:2023:207
, punto
31
e giurisprudenza citata).
(
22
) Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, «[s]e il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell’applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii)».
(
23
) Così, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento n. 883/2004, la persona interessata non è privata del proprio status di titolare di pensione ai fini delle altre disposizioni pertinenti del suddetto regolamento.
(
24
) V. sentenza del 25 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Assegni familiari per cooperante) (
C‑372/20
,
EU:C:2021:962
, punto
80
e giurisprudenza citata).
(
25
) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
(
26
) A questo proposito, la Corte ha osservato, da un lato, che anche se l’applicazione delle norme dell’Unione ha il risultato di favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore non migrante, essa non ha, per questo, natura discriminatoria, giacché la situazione dei lavoratori migranti non è paragonabile a quella dei lavoratori che non hanno mai lasciato il loro paese, e, d’altro lato, che le eventuali disuguaglianze a favore dei lavoratori migranti sono dovute non già all’interpretazione dell’Unione, ma alla mancanza di un regime comune di previdenza sociale o alla mancata armonizzazione dei regimi nazionali esistenti, cui il semplice coordinamento attualmente in vigore non può ovviare (v. sentenza del 22 aprile 1993, Levatino,
C‑65/92
,
EU:C:1993:149
, punto
49
e giurisprudenza citata).
(
27
) Sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑784/19
,
EU:C:2021:427
, punto
58
e giurisprudenza citata).
(
28
) V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑58/21
,
EU:C:2022:691
, punto
61
e giurisprudenza citata).
(
29
) V., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (
C‑866/19
,
EU:C:2021:865
, punto
41
e giurisprudenza citata).
(
30
) V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, Wiering (
C‑347/12
,
EU:C:2014:300
, punto
55
e giurisprudenza citata).
(
31
) V. sentenza del 30 settembre 2021, Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (
C‑285/20
,
EU:C:2021:785
, punto
42
e giurisprudenza citata).
(
32
) Come sottolineato da un autore citato dal giudice del rinvio, per quanto attiene alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità, la sola modifica di merito tra i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004 verte su una delle regole che limitano la portata delle norme nazionali anticumulo, vale a dire che non è più diviso l’importo della prestazione che non sarà erogata, bensì le prestazioni o i redditi di cui si è tenuto conto ai fini dell’applicazione della clausola anticumulo. V. Morsa. M., «La coordination des systèmes de sécurité sociale: règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 versus règlements n 1408/71 et 574/72: ce qui a changé au 1
er
mai 2010»,
[OSCURATO:PERSONA] des tribunaux du travail
, n. 1096, 2011, pagg. da 181 a 192, in particolare pag. 191.
(
33
) V. proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [COM(98) 547 def.] (
GU 1998, C 325, pag. 12
). Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sottolinea che l’articolo 37 della sua proposta di regolamento era formulato in termini analoghi all’articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71 e che il testo dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 è il risultato di trattative condotte nel corso dell’iter legislativo.
(
34
) Osservo che alcuni autori aderiscono, sostanzialmente, a un’interpretazione diversa, secondo cui, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, sono ora gli importi delle pensioni da aggregare ad essere divisi, e non più le somme ridotte. V., segnatamente, Verschueren, H., «Regulation 883/2004 and Invalidity and Old-[OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 11, 2009, nn. 1 e 2, pagg. da 143 a 162, in particolare pag. 159; Schuler, R., in Fuchs, M., e Cornelissen, R.,
EU [OSCURATO:PERSONA], A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009
, Beck, C.H. – [OSCURATO:PERSONA] – Nomos, 2015, pagg. da 359 a 362, in particolare pag. 361, nonché Lhernould, J.-P., «Protection sociale et droit de l’Union européenne – Prestations servies dans le cadre des règlements de coordination (CE) n
o
883/2004 et (CE) n
o
987/2009»,
JurisClasseur [OSCURATO:PERSONA]
, fasc. 618, 2023, punto 53.
(
35
) Nelle sue osservazioni scritte, HK contesta tale affermazione dell’SFP sottolineando che le autorità finlandesi non hanno applicato l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 quando gli hanno concesso una pensione di reversibilità.
(
36
) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.