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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 42562/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 10/11/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Vicenza del 17/07/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 ad anni uno e mesi otto di reclusione in esito a rito abbreviato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:

2.1. con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;

2.2. con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. In data 14/07/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire memoria, con allegato certificato, in cui rappresentava che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 5 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia in via preliminare che i reati sono estinti per morte dell'imputato, come da certificato di morte prodotto dalla difesa del ricorrente.

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio ex art. 129 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvia la sentenza impugnata essendo i reati estinti per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 10/11/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Vicenza del 17/07/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 ad anni uno e mesi otto di reclusione in esito a rito abbreviato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 2.1. con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2.2. con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. In data 14/07/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire memoria, con allegato certificato, in cui rappresentava che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 5 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia in via preliminare che i reati sono estinti per morte dell'imputato, come da certificato di morte prodotto dalla difesa del ricorrente. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio ex art. 129 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvia la sentenza impugnata essendo i reati estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris