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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 12292/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati:- il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine allavalutazione del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio diresponsabilità per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, intutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento della causa digiustificazione dello stato di necessità, di cui all’art. 54, cod. pen., ed infine,- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata declaratoria ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen. in ragionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici, risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);che il giudice adito ha adeguatamente motivato in ordine alle doglianze propostedalla ricorrente, esplicitando gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento(si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata con riferimento,rispettivamente, alla prova della titolarità pubblica della res oggetto di occupazione daparte della ricorrente; all’esclusione della scriminante dello stato di necessità sulla basedella mancanza dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo; nonché alle ragioni ostativeall’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., tra le quali vengono richiamate lapermanenza della condotta, la non irrilevante gravità del fatto e l’elevata intensità deldolo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati:-      il primo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine allavalutazione del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio diresponsabilità per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen.;-      il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, intutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento della causa digiustificazione dello stato di necessità, di cui all’art. 54, cod. pen., ed infine,-      il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata declaratoria ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen. in ragionedella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen.,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni giuridicamente corrette ed esenti da vizi logici, risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);che il giudice adito ha adeguatamente motivato in ordine alle doglianze propostedalla ricorrente, esplicitando gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento(si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata con riferimento,rispettivamente, alla prova della titolarità pubblica della res oggetto di occupazione daparte della ricorrente; all’esclusione della scriminante dello stato di necessità sulla basedella mancanza dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo; nonché alle ragioni ostativeall’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., tra le quali vengono richiamate lapermanenza della condotta, la non irrilevante gravità del fatto e l’elevata intensità deldolo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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