CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA]Aversa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 3/11/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, corredate da nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/9/2019, aveva riconosciuto la Riccardo colpevole dei delitti di frode assicurativa e falso, condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi due di reclusone nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 420 ter cod.proc.pen., avendo la Corte di merito erroneamente disatteso l'istanza difensiva di rinvio della trattazione per legittimo impedimento trasmessa in data 2/11/2020 a mezzo Pec, con la quale si rappresentava il contestuale impegno professionale del difensore, argomentando circa l'impossibilità di designare sostituti, e si evocavano a sostegno della richiesta anche le difficoltà di spostamento connesse alla situazione pandemica; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità della prevenuta per i fatti contestati, avendo la sentenza impugnata richiamato pedissequamente le considerazioni del primo giudice, senza effettuare una autonoma valutazione delle risultanze probatorie e senza tener conto che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi certi a sostegno della prospettazione accusatoria. In particolare, secondo il difensore la pronunzia di responsabilità si basa esclusivamente sulla titolarità del veicolo, sebbene lo stesso fosse in uso al nipote della prevenuta, e trascura la denunzia proposta dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che deve ritenersi il vero artefice del falso trasferimento di proprietà stipulato in Aosta, luogo nel quale la Riccardo non si era mai recata; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione e alla dosimetria della pena, non avendo i giudici d'appello fornito congrua ragione dell'esercizio del potere discrezionale loro accordato nella determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di rinvio per contestuale impegno professionale rilevando che l'impedimento non era stato tempestivamente comunicato in quanto addotto solo il 2 novembre sebbene il legale avesse avuto conoscenza del rinvio d'ufficio della trattazione del diverso processo, pendente dinanzi il Tribunale di Napoli, fin dal 13/5/2020. Il collegio osservava, inoltre, che il contemporaneo impegno non era stato rappresentato in occasione del precedente rinvio per legittimo impedimento del difensore disposto il 24/9/2020 ed evidenziava l'assenza di adeguata giustificazione circa l'impossibilità di nominare sostituti. 2 09, 1.1 La valutazione della Corte di merito è aderente ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912). Nella specie, come sottolineato dalla Corte di merito, l'impedimento è stato dedotto il giorno prima dell'udienza di trattazione, già più volte rinviata per impedimento del difensore, nonostante l'impegno professionale fosse a conoscenza del legale da mesi e, analogamente, l'impossibilità di nominare sostituti è stata assertivamente affermata, senza che trovi giustificazione nella natura delle imputazioni né in altre apprezzabili circostanze ostative al ricorso all'istituto della sostituzione. 2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle doglianze inerenti il giudizio di responsabilità della prevenuta per l'addebito contestato. Già il primo giudice aveva radicalmente confutato la tesi difensiva, coltivata anche in sede d'appello e riproposta con l'odierno ricorso, evidenziando che l'eventuale concorso di altri soggetti nella perpetrazione del reato non elide la responsabilità della prevenuta, risultando inattendibile la tesi accreditata dalla Riccardo circa la realizzazione dell'illecito a sua insaputa, ad opera di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha in proposito evidenziato che l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] oggetto della condotta truffaldina era sempre stata nella titolarità formale e nella disponibilità materiale dell'imputata e circolava sulla base di una polizza ideologicamente falsa perché emessa dalla compagnia assicuratrice in favore di un soggetto inesistente, tale [OSCURATO:PERSONA], asseritannente residente a Bolzano, i cui dati erano riportati in modo ben visibile sulla polizza assicurativa, una copia della quale era in possesso della ricorrente. Da detti dati i giudici di merito hanno tratto l'argomentato convincimento circa la corresponsabilità dell'imputata, dovendosi in via logica escludere che la stessa fosse ignara che la falsa vendita del veicolo a soggetto inesistente era finalizzata a lucrare un più conveniente premio assicurativo. La Corte di merito, contrariamente agli assunti difensivi, ha confutato in maniera pertinente e persuasiva tutti i rilievi intesi ad accreditare la buona fede della ricorrente e con le considerazioni spese dai giudici d'appello la difesa non si rapporta criticamente, mirando in via diretta ad una rinnovata lettura delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di frizioni logiche. 3. Analogamente destituite di fondamento risultano le censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata richiamato in senso ostativo la gravità della condotta, realizzata avvalendosi di soggetti specializzati nelle frodi assicurative, e l'intensità del dolo, con valutazione insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto aderente agli esiti processuali e congruamente giustificata. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. All'imputata fanno carico le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, liquidate, giusta notula, in complessivi euro 3.015,00 oltre accessori. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.015,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 23/2/20