CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia con la quale era stata rigettata l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 2, 4 e 7 1.895/67) avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari; la tesi dell'accusa era che [OSCURATO:PERSONA], nella propria qualità di carrozziere, avrebbe consentito a Trabujo di incontrarsi presso la sua officina con un soggetto rimasto ignoto al fine di ricevere da questi un fucile e delle munizioni, che avrebbe poi occultato in casa della madre a Mestre. 1.1 Al riguardo il difensore, premesso che l'imputazione faceva riferimento alla cessione a terzi di un fucile, osserva che nella descrizione della vicenda fatta dalla polizia giudiziaria erano emerse diverse criticità: i partecipanti al servizio di osservazione, controllo e pedinamento non avevano visto la consegna dell'arma non perché non si trovassero all'interno dell'officina di [OSCURATO:PERSONA] ove sarebbe avvenuta, ma perché non avevano percepito alcun movimento compatibile con la consegna di un'arma; [OSCURATO:PERSONA] non era presente nell'officina al momento dell'arrivo di Trabujo, che avrebbe poi portato l'arma presso la casa della madre; pertanto si poteva ipotizzare che molto probabilmente non era avvenuto alcun passaggio di avanti l'officina di [OSCURATO:PERSONA], che altrimenti sarebbe stato visto dagli inquirenti; era quindi contraddittoria l'affermazione del Tribunale che "la circostanza che il servizio di o.c.p. non abbia visto il passaggio di armi e munizioni si spiega col fatto che gli operanti non si trovavano dentro l'officina, ma a debita distanza per non farsi scorgere", posto che gli operanti stessi presumevano che lo scambio fosse avvenuto all'esterno dell'officina. 1.2 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui si ritenevano sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in esame, nonostante si affermasse l'indisponibilità materiale dell'arma e delle munizioni da parte dell'indagato: non vi erano indizi, infatti, che l'asserita arma fosse detenuta presso l'officina, né che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'incontro svolto tra Trabujo e altri soggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 ) 1.1 Preliminarmente si deve osserva che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle, esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Va sottolineato, inoltre, che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. Ciò premesso, si deve rilevare che dall'ordinanza impugnata si evince che vi sono state due intercettazioni telefoniche nelle quali [OSCURATO:PERSONA] invita Trabujo a portargli la vettura Volvo per controllarla per dei rumori strani (e già è inconsueto che sia il meccanico a chiamare il cliente e non viceversa), e che in seguito alla seconda telefonata Trabujo si recava nell'officina di [OSCURATO:PERSONA], ma non con una Volvo, bensì con una Mercedes; su tali indizi, così come sulle considerazioni che l'officina di [OSCURATO:PERSONA] veniva usata anche in altre occasioni per scambi e contatti di verosimile natura illecita, nessun confronto vi è nel ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso. Il fatto che l'incontro organizzato da [OSCURATO:PERSONA] avesse per oggetto la consegna di un'arma è stato ritenuto dimostrato, sia pure solo a livello indiziario, sia perché nel corso della conversazione presso l'officina i soggetti parlavano di "doppio caricatore" e di "caramelle" (termine con cui vengono indicate le munizioni), sia perché Trabujo è stato poi visto recarsi presso l'abitazione della madre e scendere dalla autovettura prelevando dal bagagliaio un fodero del tipo per riporre i fucili nonché una scatola; del tutto irrilevante è, pertanto, che gli agenti operanti non abbiano visto la consegna del fucile, considerato che dovevano trovarsi comunque a distanza per non farsi scorgere, come osservato dal Tribunale nella motivazione dell'ordinanza impugnata. 'L-\\i\o-in • 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C