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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 22426/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GrossetoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VALENTINAMANUALI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza del 27 gennaio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hacondannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena sospesa di € 1000,00 di ammenda, in ordineal reato di cui all’art. 727 cod.pen. perché deteneva un cane di razza [OSCURATO:PERSONA] in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravisofferenze, in particolare il cane veniva tenuto all'interno di una gabbiainteramente avvolta in una coperta in modo da privare l'animale di luce ed aria.[OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 20212.

Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputata ha proposto appellocon il quale ha dedotto l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo delreato ed ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste/non costituisce reato,il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 05/03/2026,disponeva la trasmissione dell’appello alla Corte di Cassazione, rilevando trattarsidi sentenza inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., inconformità al principio della conversione in ricorso per cassazione.4.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiestol’inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il primo motivo di ricorso, come del resto risulta dalle richieste formulate diassoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, contesta ilmerito dell’affermazione della responsabilità e la valutazione delle prove che, cometale, non è proponibile in questa sede.All’esito dell’intervento dei carabinieri forestali presso l'abitazionedell'imputata, era risultato accertato che l’imputata deteneva un cane [OSCURATO:PERSONA] una gabbia coperta da una coperta di lana, posta sopra un frigorifero.Sulla scorta di tali elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto integrato il reatocontestato alla ricorrente, di cui all’art. 727 cod.pen., in quanto le condizioni didetenzione dell’animale erano incompatibili con la sua natura e produttive disofferenze tenuto conto che l’animale era ristretto in una gabbia priva di luce earia.

In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727cod.pen., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecaregravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie piùnote, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alleacquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l’accertamento dilesioni.Nel provvedimento impugnato si rileva come dall'istruttoria dibattimentale, esegnatamente quando accertato dai carabinieri forestali, è risultata inequivoca lastoricità del fatto ovvero che la ricorrente deteneva il cane in una gabbia copertae dunque l’animale era privato di luce, aria e della possibilità di movimento, e,dunque, la detenzione era certamente incompatibile con la sua natura.Nello specifico, è stata ritenuta integrata, condivisibilmente, la condottaprevista dal capoverso dell'art. 727 cod.pen. ossia quella posta in atto da chiunquedetenga animali "in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravisofferenze", sul corretto presupposto che è notorio che un cane (a qualunque razzaappartenga) necessiti di aria, luce, acqua e di movimento all'aperto e di potersimuovere anche nel luogo di custodia.

Tutto ciò era precluso - viene ricordato nellamotivazione del provvedimento impugnato – dalle condizioni accertate.2.

Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non può esserededotta per la prima volta in cassazione l’applicazione della causa di non punibilitàex art. 131 bis cod.pen., tenuto conto che tale disposizione era già in vigore alladata della deliberazione della sentenza, ostandovi la previsione di cui all'art. 606,comma 3, cod. proc. pen. e non avendola chiesta nelle conclusioni avanti alTribunale, così come non aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GrossetoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VALENTINAMANUALI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza del 27 gennaio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hacondannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena sospesa di € 1000,00 di ammenda, in ordineal reato di cui all’art. 727 cod.pen. perché deteneva un cane di razza [OSCURATO:PERSONA] in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravisofferenze, in particolare il cane veniva tenuto all'interno di una gabbiainteramente avvolta in una coperta in modo da privare l'animale di luce ed aria.[OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 20212. Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputata ha proposto appellocon il quale ha dedotto l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo delreato ed ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste/non costituisce reato,il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 05/03/2026,disponeva la trasmissione dell’appello alla Corte di Cassazione, rilevando trattarsidi sentenza inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., inconformità al principio della conversione in ricorso per cassazione.4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiestol’inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il primo motivo di ricorso, come del resto risulta dalle richieste formulate diassoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, contesta ilmerito dell’affermazione della responsabilità e la valutazione delle prove che, cometale, non è proponibile in questa sede.All’esito dell’intervento dei carabinieri forestali presso l'abitazionedell'imputata, era risultato accertato che l’imputata deteneva un cane [OSCURATO:PERSONA] una gabbia coperta da una coperta di lana, posta sopra un frigorifero.Sulla scorta di tali elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto integrato il reatocontestato alla ricorrente, di cui all’art. 727 cod.pen., in quanto le condizioni didetenzione dell’animale erano incompatibili con la sua natura e produttive disofferenze tenuto conto che l’animale era ristretto in una gabbia priva di luce earia. In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727cod.pen., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecaregravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie piùnote, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alleacquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l’accertamento dilesioni.Nel provvedimento impugnato si rileva come dall'istruttoria dibattimentale, esegnatamente quando accertato dai carabinieri forestali, è risultata inequivoca lastoricità del fatto ovvero che la ricorrente deteneva il cane in una gabbia copertae dunque l’animale era privato di luce, aria e della possibilità di movimento, e,dunque, la detenzione era certamente incompatibile con la sua natura.Nello specifico, è stata ritenuta integrata, condivisibilmente, la condottaprevista dal capoverso dell'art. 727 cod.pen. ossia quella posta in atto da chiunquedetenga animali "in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravisofferenze", sul corretto presupposto che è notorio che un cane (a qualunque razzaappartenga) necessiti di aria, luce, acqua e di movimento all'aperto e di potersimuovere anche nel luogo di custodia. Tutto ciò era precluso - viene ricordato nellamotivazione del provvedimento impugnato – dalle condizioni accertate.2. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non può esserededotta per la prima volta in cassazione l’applicazione della causa di non punibilitàex art. 131 bis cod.pen., tenuto conto che tale disposizione era già in vigore alladata della deliberazione della sentenza, ostandovi la previsione di cui all'art. 606,comma 3, cod. proc. pen. e non avendola chiesta nelle conclusioni avanti alTribunale, così come non aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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