CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 18214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI O1USCV0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso dedotto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla manifesta illogicità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, valorizzando sia le risultanze processuali che testimoniali (si veda da pag. 6 a 9 della sentenza impugnata); Considerato altresì che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al dolo del delitto di calunnia, si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025