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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33142/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14250/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo proposto con il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi nuovi addotti con la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello attengono al dato, ritenuto rilevante, inerente al matrimonio, del quale la Corte d'appello dà atto.

Quanto alla loro incidenza ne emerge la manifesta infondatezza tale, dunque, da non implicare la nullità della sentenza sia in ordine alla responsabilità, sia in ordine alla pena (e tantomeno ad eventuali benefici, cui ostano i precedenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14250/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo proposto con il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi nuovi addotti con la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello attengono al dato, ritenuto rilevante, inerente al matrimonio, del quale la Corte d'appello dà atto. Quanto alla loro incidenza ne emerge la manifesta infondatezza tale, dunque, da non implicare la nullità della sentenza sia in ordine alla responsabilità, sia in ordine alla pena (e tantomeno ad eventuali benefici, cui ostano i precedenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 33142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris