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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29133/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, e rideterminato la pena inflitta in anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.

Va premesso che il processo è stato definito con rito abbreviato e la sentenza di primo grado ha disposto, altresì, le pene accessorie dell'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per 5 anni e dell'incapacità di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., fino all'importo di euro 54.940,00.

L'imputato è stato ritenuto concorrente nei quattro patti corruttivi, di cui tre qualificati come corruzione propria e il quarto come corruzione per l'esercizio della funzione, intercorsi tra il fratello Danilo, all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ed i legali rappresentanti delle società individuate ai capi 3, 4, 6 e

7. Entrambe le sentenze di merito hanno individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. lo strumento utilizzato per il conseguimento del prezzo e del profitto della corruzione, attraverso contratti stipulati tra questa e le società interessate.

Si è, infatti, ritenuto tale società, sebbene di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA], fosse, di fatto, gestita anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA], Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe solo formalmente ceduto le proprie quote societarie.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deducendo sei motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo dell'imputato, quale extraneus, ai reati di corruzione di cui ai capi 3 e

4. Premette il ricorrente che tali capi, tra loro logicamente e cronologicamente connessi, attengono alla medesima vicenda correlata alla compravendita di un capannone di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gestita da [OSCURATO:PERSONA], da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., gestita da [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato è stato ritenuto sia collettore del prezzo della corruzione che formale firmatario dei progetti edilizi svolti sul bene oggetto della compravendita, in relazione al quale è stato ravvisato un totale asservimento della funzione pubblica agli interessi privati attraverso il rilascio del permesso a costruire in sanatoria in favore della società [OSCURATO:PERSONA] e della DIA presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA].

In primo luogo, si contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, quale presupposto delle condotte contestate, che la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse gestita di comune accordo tra i due fratelli Rivolta e che il ricorrente fosse consapevole dell'attività illecita svolta dal fratello.

Quanto al primo aspetto, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione fondata, in assenza di riscontri, sulle dichiarazioni dei dipendenti dell'ufficio comunale e dei responsabili, in diversi periodi, dell'ufficio tecnico comunale, ncinché su altri elementi quali l'intestazione a [OSCURATO:PERSONA] delle fatture relative alle utenze telefoniche della società, l'utilizzazione da parte di questo dell'autovettura e della carta di credito, entrambe intestate alla società.

Si assume, infatti, l'omessa considerazione dell'alternativa spiegazione di tali elementi alla luce dei rapporti familiari e delle spiegazioni fornite dall'imputato.

Altro profilo di censura attiene alle somme riscosse dalla società, ritenute corrispettivo dell'attività corruttiva e che, invece, trovano una loro giustificazione nell'attività progettuale, urbanistica ed edilizia svolta dal ricorrente nelle quattro pratiche in contestazione.

Inoltre, quanto al contributo del ricorrente, si deduce la mancanza di motivazione in merito al contributo realizzato dall'imputato, risultando, invece, che questo si è limitato a svolgere la propria attività professionale sulla base di rapporti con i clienti di durata ultradecennale.

Si lamenta, al riguardo, la mancanza di accertamenti in ordine alla genesi dei rapporti professionali tra la [OSCURATO:SOCIETA] e le società coinvolte e la mancata individuazione del momento in cui tali rapporti avrebbero assunto una connotazione illecita con la stipula del patto corruttivo.

Si rileva, inoltre, che l'ingerenza riferita dal teste Marziali in merito alla vicenda del sequestro del cantiere trova una sua spiegazione nell'incarico ricevuto dall'imputato quale direttore dei lavori relativi a tale cantiere.

Con riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte ed alla motivazione in merito alla illegittimità degli atti amministrativi, deduce il ricorrente l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha omesso di valutare che le pratiche amministrative che hanno riguardato la società [OSCURATO:PERSONA] hanno oriqine in epoca, il 2001, in cui il fratello non era sindaco e ciò impedisce di configurare un concorso del ricorrente nel reato contestato.

Altro aspetto di censura attiene alla qualificazione dei versamenti effettuati da Zocchi alla [OSCURATO:SOCIETA] quale corrispettivo dell'attività illecita svolta dal Sindaco, posto che la conversazione valorizzata in sentenza, in realtà, si giustifica alla luce del minore corrispettivo percepito dalla società rispetto a quanto pattuito ed alla volontà di Zocchi di fare un regalo a [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta a partire dal 1998, data in cui iniziava la pratica amministrativa.Ultimo argomento affrontato nel motivo attiene al vizio della motivazione in ordine alla invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 318 cod. pen. 2.2 Vizi di motivazione in tutte le declinazioni in ordine al contributo dell'imputato nel reato di corruzione propria ascritto al capo

6. Premette il ricorrente che tale reato attiene alla vicenda corruttiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto l'inserimento nel nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], materialmente redatto dall'arch. [OSCURATO:PERSONA], su pressioni del [OSCURATO:PERSONA], della variante di destinazione urbanistica, da agricola, con vincolo di inedificabilità, a produttiva, necessaria per la realizzazione dell'opera cui era interessata la società.

Deduce il ricorrente che la mancata adozione dell'atto amministrativo e la presentazione dell'istanza di variante della [OSCURATO:PERSONA] confermano che si era trattato di una normale richiesta avanzata nell'interesse pubblico, posto che si trattava di delocalizzare la sede di produzione delle vernici della società in una zona distante dal centro abitato.

A ciò si aggiunge che l'architetto Giuliani non è mai stato indagato in relazione a tale pratica amministrativa.

Si precisa, inoltre, che il ricorrente si è limitato ad espletare l'incarico ricevuto dalla società a seguito dell'incendio del capannone situato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], incarico avente ad oggetto la redazione dell'istanza di variante al nuovo PGT per trasferire l'attività di produzione di vernici, cui ha fatto seguito il successivo disciplinare di incarico relativo all'acquisto delle aree interessate ed alla attività di progettazione.

La sentenza impugnata si è, invece, limitata a valorizzare le rassicurazioni rivolte dall'imputato al Ferrari (legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]) in ordine all'accoglimento della pratica, ma ha omesso di considerare tale rapporto professionale tra il ricorrente e la società.

Si aggiunge, inoltre, che nessuno dei testimoni considerati dalla sentenza impugnata (Marziali, Sandoni e Marino) ha reso dichiarazioni idonee a configurare il reato contestato e il relativo contributo apportato dall'imputato.

Si sottolinea, infine, che, da un lato, il ricorrente non ha mai avuto rapporti con l'architetto Giuliani e, dall'altro, che lo stesso interessamento del [OSCURATO:PERSONA] presso quest'ultimo rispondeva ad un interesse pubblico. 2.3 Vizi di motivazione in ordine al contributo dell'imputato in merito alla corruzione impropria di cui al capo

7. Premette il ricorrente che il reato attiene all'asservimento della funzione pubblica svolta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale le presunte utilità indicate nel capo di imputazione si riferiscono al solo [OSCURATO:PERSONA], essendosi l'imputato limitato a svolgere la propria attività professionale di progettazione, su incarico del Sangalli, percependo compensi ritenuti immotivatamente illeciti dalla sentenza impugnata.

A conferma della liceità di tale rapporto si reitera l'argomento già dedotto in appello in merito alla procedura promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società committente per il parziale pagamento del compenso pattuito nel disciplinare di incarico.

Oltre a rilevare l'inconsistenza probatoria delle conversazioni valorizzate in sentenza, intercorse tra il Sindaco e Marziali e tra il primo e Sangalli, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione laddove, senza indicare i parametri di riferimento, reputa, comunque, incongruo il corrispettivo percepito dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Nel reiterare la censura sulla motivazione relativa alla ritenuta cogestione da parte dei fratelli Rivolta della [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente ribadisce che, in assenza di prova del pactum sceleris, la sua responsabilità è stata desunta sulla base di due fattori neutri, ovvero il rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA] ed il legame di parentela con il Sindaco. 2.4 Erronea qualificazione giuridica delle condotte ascritte ai capi 3, 4 e 6 come corruzione propria anziché come corruzione per l'esercizio della funzione, a fronte di atti pienamente legittimi in cui non vi è stato alcun cattivo esercizio del potere discrezionale del Sindaco.

Si rileva, infatti: i) quanto ai capi 3 e 4 che la presunta illegittimità degli atti deriva da un piano di lottizzazione del 2001, allorchè [OSCURATO:PERSONA] non era ancora Sindaco e, dunque, non era configurabile un accordo corruttivo.

Invero, come rilevato dal Tribunale, all'epoca il ricorrente, quale direttore e progettista dei lavori, avrebbe erroneamente indicato nel piano di lottizzazione e nella convenzione di lottizzazione la superficie dell'area interessata.

Tale errore aveva poi influito sul permesso di costruire rilasciato nel 2008 unitamente all'autorizzazione paesistica; ii) quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) l'attività era funzionale all'interesse pubblico connesso alla delocalizzazione di un'attività pericolosa. 2.5 Erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., avendo il ricorrente dimostrato, alla luce delle argomentazioni già esposte negli altri motivi di ricorso, la legittimità delle somme incassate dalla [OSCURATO:SOCIETA], prive di nesso pertinenziale, quale prezzo o profitto, con le condotte contestate. 2.6 Erronea applicazione della legge in merito alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura sproporzionata rispetto al ruolo marginale svolto dall'imputato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi meramente reiterativi delle stesse questioni già dedotte in appello, rispetto alle quali la sentenza impugnata ha offerto una motivazione esaustiva che il ricorrente censura con argomenti generici, interamente versati in fatto e di carattere confutativo, tentando di sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti.

2. Inammissibile, per il suo contenuto generico e meramente confutativo è, innanzitutto, la questione centrale intorno alla quale ruotano le diverse censure articolate con i primi quattro motivi di ricorso ovvero il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza impugnata, con argomentazioni non illogiche né contraddittorie, saldamente ancorate alle risultanze istruttorie, ha ritenuto che, di fatto, detta società fosse cogestita dal ricorrente e dal fratello.

Sono state, a tal fine, valorizzate: 1) le dichiarazioni dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], Fabbris e Bergo, e del socio di tale società, Minoli, in merito alla valenza meramente formale della cessione delle quote della società da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'odierno ricorrente, alla presenza quotidiana del sindaco presso la [OSCURATO:SOCIETA], alle direttive impartite ai dipendenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed alla ripartizione dei ruoli con l'odierno ricorrente, occupandosi il primo della parte edilizia ed il ricorrente di quella catastale. 2) Le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell'ufficio tecnico comunale e del responsabile di detto ufficio, [OSCURATO:PERSONA], sull'interessamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle pratiche del fratello per conto del quale ritirava la documentazione. 3) Le intercettazioni telefoniche e ambientali e gli accertamenti informatici sul computer della [OSCURATO:SOCIETA] in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 4) L'intestazione delle fatture delle utenze telefoniche della società al [OSCURATO:PERSONA]. 5) L'utilizzo sia dell'auto che della carta di credito della società da parte del [OSCURATO:PERSONA] con una spesa mensile di 47.000 euro.

A fronte di tale ricostruzione, frutto di una lettura complessiva del compendio probatorio, il ricorrente si limita a formulare censure generiche, lamentando apoditticamente l'illogicità della motivazione e la mancanza di riscontri - in realtà non necessari vista la concordanza delle risultanze probatorie - alle dichiarazioni rese dai dipendenti comunali o agli altri elementi fattuali (quali l'intestazione delle fatture o l'uso dei beni della società).3.

Chiarito, dunque, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], venendo all'esame del primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, alle quali il ricorrente contrappone una diversa lettura dell q risultanze probatorie concernenti la gestione della [OSCURATO:SOCIETA] ed il titolo giustificativo delle somme riscosse, ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 3 e 4, relativi al rilascio del permesso a costruire in sanatoria alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla presentazione della D.I.A. dalla [OSCURATO:SOCIETA].

In primo luogo, sono state valorizzate le dichiarazioni dei dipendenti e del socio della [OSCURATO:SOCIETA], sopra già citati, in merito agli incontri tra i fratelli Rivolta ed i legali rappresentati delle due società interessate alla compravendita, Zocchi e Sangalli.

Sono state, inoltre, considerate le intercettazioni e, in particolare, la conversazione tra Zocchi e l'imputato in merito al versamento di una parte del denaro e alla individuazione della società cui doveva essere intestata la fattura (conversazione in relazione alla quale, in altro procedimento, è stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 8 d.

Igs. n. 74 del 2000) nonché quelle tra Zocchi e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla ricezione delle somme.

In relazione a tale ultimo movimento di denaro, sono state, infine, valorizzate le conversazioni tra Zocchi e il ricorrente in merito al bonifico effettuato da quest'ultimo sul conto della compagna del fratello ([OSCURATO:PERSONA]), bonifico che aveva dovuto successivamente bloccare a causa della reazione del fratello e della stessa Liccato.

Quanto a tale ultimo aspetto, risulta dalla sentenza impugnata - nella parte ricostruttiva dei termini della vicenda emergenti dalla sentenza di primo grado - che le intercettazioni telefoniche consentivano di accertare che la Liccato era infuriata con [OSCURATO:PERSONA] per i bonifici che riceveva sul suo conto corrente da parte della [OSCURATO:SOCIETA] perché in tal modo rischiavano di farsi scoprire.

Nella sentenza di primo grado si è, inoltre, posto l'accento sul carattere sproporzionato delle somme di denaro versate alla [OSCURATO:SOCIETA] rispetto all'attività formalmente svolta e, soprattutto, sulle pressioni esercitate da [OSCURATO:PERSONA] affinché venissero rilasciati i titoli abilitativi in favore della [OSCURATO:PERSONA] in tempo utile per la stipulazione del contratto definitivo con la [OSCURATO:SOCIETA].

Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la sentenza impugnata ha ineccepibilmente ravvisato il contributo del ricorrente, ponendo l'accento sul ruolo svolto mettendo a disposizione la [OSCURATO:SOCIETA] sia per la redazione delle pratiche urbanistiche oggetto dell'accordo corruttivo (si segnala tra le altre, l'istanza di autorizzazione ambientale e paesaggistica semplificata in relazione alla quale, nel 2016, la Giunta comunale presieduta da [OSCURATO:PERSONA] deliberava la monetizzazione delle opere urbanistiche cui seguivano il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la presentazione della DIA per la ristrutturazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].) che nella successiva riscossione del denaro o delle utilità promesse in cambio di "abusi o illegittimità procedurali" attribuibili a [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio della funzione pubblica.

Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, che ritiene configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, in forza della clausola di estensione della punibilità di cui all'art. 14,0 cod. pen., sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tale contributo si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615; Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264124).

4. Quanto alla qualificazione giuridica delle condotte contestate ai capi 3 e 4, il ricorrente, nel quarto motivo di ricorso, ne censura l'erroneità sulla base di argomentazioni di merito e di carattere confutativo attinenti esclusivamente alla ascrivibilità dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi cui si riferiscono i capi 3 e 4 dell'imputazione, non a condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA], ma per derivazione dalla originaria illegittimità di provvedimenti adottati quando ancora Rivolta non ricopriva la carica di Sindaco.

Ad avviso del Collegio tale motivo, oltre ad essere di carattere meramente confutativo, è manifestamente infondato ed omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha ascritto il rilascio dei due titoli urbanistici all'illegittimo intervento del [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, ha posto l'accento, nella qualificazione giuridica della condotta, sull'elemento, emergente dall'istruttoria svolta, dell'asservimento della funzione pubblica all'interesse delle due società.

Invero, pur considerando l'illegittimità del permesso a costruire rilasciato nel 2008 e della convenzione di lottizzazione del 2001, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla contrarietà ai doveri d'ufficio delle ingerenze del [OSCURATO:PERSONA] nei procedimento relativo al rilascio del permesso a costruire in sanatoria sulla base dei seguenti elementi: la richiesta di variante del permesso di costruire, presentata dall'imputato nel 2016, aggravava ulteriormente la violazione degli indici urbanistici; dagli accertamenti svolti (si cita il rapporto della Polizia locale del 27/11/2015 che riscontrava la presenza di opere abusive) è emerso che i lavori di allargamento del capannone erano iniziati prima della richiesta di variante, cosicché anche la sanatoria paesistica rilasciata il 24/2/2016 era viziata; l'inadempimento degli oneri di urbanizzazione e il parere negativo emesso dalla Finotello sul permesso in sanatoria avrebbero imposto di presentare un nuovo piano che, però avrebbe richiesto tempo cosicché, per fare in modo che la [OSCURATO:PERSONA] ottenesse l'autorizzazione entro il termine stabilito per il contratto definitivo di vendita alla [OSCURATO:SOCIETA]., il Sindaco si attivava affinché la [OSCURATO:PERSONA] deliberasse la monetizzazione degli oneri urbanistici; a tal fine, [OSCURATO:PERSONA] nominava un legale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che dava parere favorevole alla sanabilità della pratica edilizia ed urbanistica del capannone e, conseguentemente, la Giunta deliberava per tale monetizzazione con la partecipazione del sindaco Rivolta che avrebbe dovuto astenersi, visto il conflitto di interessi; il Sindaco, inoltre esercitava "pressioni e intimidazioni" sull'ufficio tecnico comunale affinché venissero rilasciati i titoli abilitativi, entrando nel merito delle questioni.

La sentenza impugnata ha, inoltre, considerato, quale ulteriore riscontro dell'ingerenza illegittima del Sindaco nelle pratiche edilizie inerenti le due società, gli elementi probatori già sopra analizzati, ovvero le dichiarazioni rese dai dipendenti comunali, le intercettazioni telefoniche e le somme di denaro versate dalle due società alla [OSCURATO:SOCIETA] e poi ripartite tra i due fratelli.

Infine, ad ulteriore conforto di tale ricostruzione, ha considerato anche il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente al sequestro preventivo del cantiere ove si stava realizzando il capannone (il direttore dei lavori e progettista, come emerge anche dal ricorso, era lo stesso ricorrente).

In particolare, il Sindaco, oltre a fare pressione sui dipendenti comunali, chiedeva all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di scrivere una lettera di declaratoria di efficacia della DIA in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., lettera che poi inviava per mail al ricorrente che la presentava in Comune; redigeva personalmente ogni documento inerente la pratica della Pinza in sostituzione del ricorrente; contattava esponenti di altri Comuni per tentare di sbloccare la situazione del capannone industriale.

La Corte territoriale ha, pertanto, reputato tutti gli elementi fattuali appena esposti quale indice rivelatore della condotta contraria ai doveri di ufficio tenuta dal Sindaco in ragione della quale, a prescindere dalla legittimità o meno degli atti amministrativi adottati, alla luce del pressoché integrale condizionamento all'interesse delle due società dell'intera attività amministrativa svolta e delle ingerenze consistenti poste in essere dal pubblico ufficiale in adempimento del patto, ha confermato la qualificazione giuridica della condotta.4.1 Ritiene il Collegio che le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito sono ineccepibili, tenuto conto della natura degli atti considerati, rispetto ai quali non residuano margini di discrezionalità (cfr. in tema di permesso di costruire, Sez. 3, n. 26834 del 08/09/2020, Barletta, Rv. 280266) e, in ogni caso, del totale condizionamento dell'esercizio della funzione pubblica agli interessi dei due enti privati.

Invero, anche nel caso in cui si volesse ritenere che le ingerenze di [OSCURATO:PERSONA] hanno interferito con l'esercizio di un'attività amministrativa connotata da una qualche forma di discrezionalità, va considerato che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla), ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, occorre fare riferimento alle regole sottese all'esercizio dell'attività discrezionale e verificare se l'interesse pubblico sia stato in concreto condizionato, come nella fattispecie in esame, dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, ravvisandosi la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. nel caso in cui sia mancato tale condizionamento.

5. Anche il secondo motivo di ricorso si risolve in censure di carattere generico e meramente confutativo.

La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza di questa Corte in tema di consumazione del reato di corruzione, ha reputato irrilevante la mancata approvazione dell'istanza di variante - oggetto del patto corruttivo - presentata dall'imputato per conto della [OSCURATO:PERSONA].

Va, a tale riguardo, ribadito che il reato di corruzione è connotato da un duplice schema di consumazione potendo rilevare, alternativamente, l'accettazione della promessa ovvero la dazione e ricezione dell'utilità (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).

Parimenti immune da vizi e coerente con la giurisprudenza già richiamata in tema di concorso eventuale nel reato di corruzione è la motivazione concernente il contributo apportato dal ricorrente attraverso la [OSCURATO:SOCIETA] in funzione dell'attuazione degli obiettivi perseguiti dall'accordo corruttivo.

In particolare, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, considerato le deposizioni dei testi Marziali, Sandoni, e Marino quale conferma del meccanismo architettato dai fratelli Rivolta che, dietro corrispettivo, indicavano ai committenti della [OSCURATO:SOCIETA] l'acquisto di determinati terreni agricoli la cui destinazione sarebbe stata successivamente modificata in direzionali, commerciali o residenziali.

Per quanto attiene al reato ascritto al capo 6, risulta che: la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] propose a Giuliani di far ottenere alla società [OSCURATO:PERSONA] il cambio di destinazione dei terreni, motivando tale richiesta in ragione dell'incendio della vecchia azienda; le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno, inoltre, rivelato che l'imputato garantiva ripetutamente al legale rappresentante della società l'accoglimento della variante di destinazione urbanistica.

In risposta all'obiezione difensiva circa l'assenza di rapporti tra il ricorrente e Giuliani, la sentenza impugnata ha, inoltre, richiamato il contenuto della conversazione telefonica in cui i due fratelli Rivolta discutevano in merito agli argomenti da trattare in occasione dell'incontro con Giuliani, incontro confermato anche da quest'ultimo.

Ad ulteriore riscontro della azione sinergica del ricorrente e del Sindaco nell'attuazione dell'accordo corruttivo e del contributo apportato dal primo, la sentenza impugnata ha considerato i seguenti ulteriori elementi: la conversazione in cui il ricorrente comunicava a Ferrari di essere in possesso della bozza di variante dal PGT, bozza che si trovava nel "sito dell'architetto Giuliani" il cui accesso era protetto da password; gli accertamenti sul computer, in uso a [OSCURATO:PERSONA] e sequestrato presso la [OSCURATO:SOCIETA], da cui è emerso che fu quest'ultimo, unitamente alla compagna [OSCURATO:PERSONA], a redigere le osservazioni allegate all'istanza di variante presentata dal ricorrente per conto della [OSCURATO:PERSONA].

Risulta, infine, che l'interessamento del Sindaco alla pratica è emerso anche dai contatti con Giuliani, dalle conversazioni registrate da Marziali tra il [OSCURATO:PERSONA] e Ferrari, nonché dalle deposizioni dei dipendenti comunali Finotello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. Anche in relazione a tale condotta criminosa, va ritenuta la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso che ne censura la erronea qualificazione giuridica.

Ritiene il Collegio che, essendo emerso anche in relazione alla fattispecie in esame il totale condizionamento della funzione pubblica agli interessi della società committente, alla luce delle considerazioni già espresse al par. 4.1, appare ineccepibile la sussunzione delle condotte nel reato di corruzione propria.

7. Il terzo motivo di ricorso è generico, confutativo e manifestamente infondato.

Ritiene il Collegio che, alla luce del duplice schema di consumazione del reato di corruzione, la sentenza impugnata ha legittimamente reputato sufficiente il raggiungimento dell'accordo corruttivo avente ad oggetto la messa a disposizione della funzione pubblica a fronte della corresponsione delle utilità di cui si dirà di seguito, tutte veicolate tramite la [OSCURATO:SOCIETA], considerando, invece, irrilevante il mancato pagamento di una parte del corrispettivo pattuito con la società.In particolare, secondo la ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito, nel caso in esame, a fronte della esigenza della società [OSCURATO:PERSONA] di reperire aree da destinare a parcheggio nei pressi dell'aeroporto Malpensa, il [OSCURATO:PERSONA] si adoperava per reperire informazioni sia sulla possibilità di assegnare l'area della "Gelada" alla società (si richiama la deposizione del teste Marziali) sia per trovare delle aree private, impegnandosi anche, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, a "pilotare" la gara per l'assegnazione di un terreno pubblico in favore della [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata ha, inoltre, ricostruito le utilità erogate dalla società interessata, tramite il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale asservimento della funzione pubblica.

Risulta, in particolare che la società interessata 1) affidava alla [OSCURATO:SOCIETA] i lavori di edificazione del parcheggio multipiano, contratto che costituiva la base legale per la successiva erogazione di somme di denaro quale corrispettivo per l'attività di progettazione; 2) noleggiava un'autovettura nell'interesse del figlio del Sindaco; 3) assumeva informazioni sul procedimento penale in corso; 4) pagava un pranzo del Sindaco con i suoi "colleghi politici".

Immune da vizi logici o giuridici è la parte della motivazione destinata alla ricostruzione del contributo dell'imputato, attuato secondo il medesimo schema operativo della messa a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA] per la collazione del prezzo e degli ulteriori vantaggi correlati al patto corruttivo in relazione ai quali sono state, in particolare, valorizzate le conversazioni telefoniche tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Sangalli aventi ad oggetto i versamenti da parte della società amministrata da quest'ultimo in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (in una di tali conversazioni Danilo RiVolta esortava il secondo a pagare per i lavori di ampliamento svolti altrimenti lo faceva litigare con il fratello; in altra conversazione, invece, Sangalli informava il Sindaco dei versamenti effettuati e diceva di riferire al fratello che avrebbe pensato a lui, così il lunedì sarebbe stato contento).

8. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è generico e manifestamente infondato anche il quinto motivo, correlato alla sostenuta liceità delle somme incassate dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Rileva, inoltre, il Collegio che con motivazione immune da vizi, la sentenza impugnata ha confermato la confisca per equivalente fino all'importo di euro 54.940,00 considerando ai fini della quantificazione di tale importo che, in parte, si trattava del prezzo della corruzione e, in altra parte, del profitto del reato.

9. Il sesto motivo di ricorso è generico in quanto omette di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata da cui risulta che il ruolo del ricorrente è stato considerato dalla Corte territoriale ai fini dell'applicazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima.

Immune da vizi giuridici è anche la motivazione sulla misura degli aumenti di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., calcolata in misura abbondantemente inferiore al minimo edittale in ragione del bene giuridico tutelato, della natura dei reati e dell'identità del modus operandi.

10. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi rite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, e rideterminato la pena inflitta in anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione. Va premesso che il processo è stato definito con rito abbreviato e la sentenza di primo grado ha disposto, altresì, le pene accessorie dell'interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per 5 anni e dell'incapacità di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., fino all'importo di euro 54.940,00. L'imputato è stato ritenuto concorrente nei quattro patti corruttivi, di cui tre qualificati come corruzione propria e il quarto come corruzione per l'esercizio della funzione, intercorsi tra il fratello Danilo, all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ed i legali rappresentanti delle società individuate ai capi 3, 4, 6 e 7. Entrambe le sentenze di merito hanno individuato nella [OSCURATO:SOCIETA]. lo strumento utilizzato per il conseguimento del prezzo e del profitto della corruzione, attraverso contratti stipulati tra questa e le società interessate. Si è, infatti, ritenuto tale società, sebbene di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA], fosse, di fatto, gestita anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA], Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe solo formalmente ceduto le proprie quote societarie. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] deducendo sei motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo dell'imputato, quale extraneus, ai reati di corruzione di cui ai capi 3 e 4. Premette il ricorrente che tali capi, tra loro logicamente e cronologicamente connessi, attengono alla medesima vicenda correlata alla compravendita di un capannone di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gestita da [OSCURATO:PERSONA], da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., gestita da [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato ritenuto sia collettore del prezzo della corruzione che formale firmatario dei progetti edilizi svolti sul bene oggetto della compravendita, in relazione al quale è stato ravvisato un totale asservimento della funzione pubblica agli interessi privati attraverso il rilascio del permesso a costruire in sanatoria in favore della società [OSCURATO:PERSONA] e della DIA presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In primo luogo, si contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, quale presupposto delle condotte contestate, che la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse gestita di comune accordo tra i due fratelli Rivolta e che il ricorrente fosse consapevole dell'attività illecita svolta dal fratello. Quanto al primo aspetto, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione fondata, in assenza di riscontri, sulle dichiarazioni dei dipendenti dell'ufficio comunale e dei responsabili, in diversi periodi, dell'ufficio tecnico comunale, ncinché su altri elementi quali l'intestazione a [OSCURATO:PERSONA] delle fatture relative alle utenze telefoniche della società, l'utilizzazione da parte di questo dell'autovettura e della carta di credito, entrambe intestate alla società. Si assume, infatti, l'omessa considerazione dell'alternativa spiegazione di tali elementi alla luce dei rapporti familiari e delle spiegazioni fornite dall'imputato. Altro profilo di censura attiene alle somme riscosse dalla società, ritenute corrispettivo dell'attività corruttiva e che, invece, trovano una loro giustificazione nell'attività progettuale, urbanistica ed edilizia svolta dal ricorrente nelle quattro pratiche in contestazione. Inoltre, quanto al contributo del ricorrente, si deduce la mancanza di motivazione in merito al contributo realizzato dall'imputato, risultando, invece, che questo si è limitato a svolgere la propria attività professionale sulla base di rapporti con i clienti di durata ultradecennale. Si lamenta, al riguardo, la mancanza di accertamenti in ordine alla genesi dei rapporti professionali tra la [OSCURATO:SOCIETA] e le società coinvolte e la mancata individuazione del momento in cui tali rapporti avrebbero assunto una connotazione illecita con la stipula del patto corruttivo. Si rileva, inoltre, che l'ingerenza riferita dal teste Marziali in merito alla vicenda del sequestro del cantiere trova una sua spiegazione nell'incarico ricevuto dall'imputato quale direttore dei lavori relativi a tale cantiere. Con riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte ed alla motivazione in merito alla illegittimità degli atti amministrativi, deduce il ricorrente l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha omesso di valutare che le pratiche amministrative che hanno riguardato la società [OSCURATO:PERSONA] hanno oriqine in epoca, il 2001, in cui il fratello non era sindaco e ciò impedisce di configurare un concorso del ricorrente nel reato contestato. Altro aspetto di censura attiene alla qualificazione dei versamenti effettuati da Zocchi alla [OSCURATO:SOCIETA] quale corrispettivo dell'attività illecita svolta dal Sindaco, posto che la conversazione valorizzata in sentenza, in realtà, si giustifica alla luce del minore corrispettivo percepito dalla società rispetto a quanto pattuito ed alla volontà di Zocchi di fare un regalo a [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta a partire dal 1998, data in cui iniziava la pratica amministrativa.Ultimo argomento affrontato nel motivo attiene al vizio della motivazione in ordine alla invocata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 318 cod. pen. 2.2 Vizi di motivazione in tutte le declinazioni in ordine al contributo dell'imputato nel reato di corruzione propria ascritto al capo 6. Premette il ricorrente che tale reato attiene alla vicenda corruttiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto l'inserimento nel nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], materialmente redatto dall'arch. [OSCURATO:PERSONA], su pressioni del [OSCURATO:PERSONA], della variante di destinazione urbanistica, da agricola, con vincolo di inedificabilità, a produttiva, necessaria per la realizzazione dell'opera cui era interessata la società. Deduce il ricorrente che la mancata adozione dell'atto amministrativo e la presentazione dell'istanza di variante della [OSCURATO:PERSONA] confermano che si era trattato di una normale richiesta avanzata nell'interesse pubblico, posto che si trattava di delocalizzare la sede di produzione delle vernici della società in una zona distante dal centro abitato. A ciò si aggiunge che l'architetto Giuliani non è mai stato indagato in relazione a tale pratica amministrativa. Si precisa, inoltre, che il ricorrente si è limitato ad espletare l'incarico ricevuto dalla società a seguito dell'incendio del capannone situato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], incarico avente ad oggetto la redazione dell'istanza di variante al nuovo PGT per trasferire l'attività di produzione di vernici, cui ha fatto seguito il successivo disciplinare di incarico relativo all'acquisto delle aree interessate ed alla attività di progettazione. La sentenza impugnata si è, invece, limitata a valorizzare le rassicurazioni rivolte dall'imputato al Ferrari (legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]) in ordine all'accoglimento della pratica, ma ha omesso di considerare tale rapporto professionale tra il ricorrente e la società. Si aggiunge, inoltre, che nessuno dei testimoni considerati dalla sentenza impugnata (Marziali, Sandoni e Marino) ha reso dichiarazioni idonee a configurare il reato contestato e il relativo contributo apportato dall'imputato. Si sottolinea, infine, che, da un lato, il ricorrente non ha mai avuto rapporti con l'architetto Giuliani e, dall'altro, che lo stesso interessamento del [OSCURATO:PERSONA] presso quest'ultimo rispondeva ad un interesse pubblico. 2.3 Vizi di motivazione in ordine al contributo dell'imputato in merito alla corruzione impropria di cui al capo 7. Premette il ricorrente che il reato attiene all'asservimento della funzione pubblica svolta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale le presunte utilità indicate nel capo di imputazione si riferiscono al solo [OSCURATO:PERSONA], essendosi l'imputato limitato a svolgere la propria attività professionale di progettazione, su incarico del Sangalli, percependo compensi ritenuti immotivatamente illeciti dalla sentenza impugnata. A conferma della liceità di tale rapporto si reitera l'argomento già dedotto in appello in merito alla procedura promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società committente per il parziale pagamento del compenso pattuito nel disciplinare di incarico. Oltre a rilevare l'inconsistenza probatoria delle conversazioni valorizzate in sentenza, intercorse tra il Sindaco e Marziali e tra il primo e Sangalli, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione laddove, senza indicare i parametri di riferimento, reputa, comunque, incongruo il corrispettivo percepito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Nel reiterare la censura sulla motivazione relativa alla ritenuta cogestione da parte dei fratelli Rivolta della [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente ribadisce che, in assenza di prova del pactum sceleris, la sua responsabilità è stata desunta sulla base di due fattori neutri, ovvero il rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA] ed il legame di parentela con il Sindaco. 2.4 Erronea qualificazione giuridica delle condotte ascritte ai capi 3, 4 e 6 come corruzione propria anziché come corruzione per l'esercizio della funzione, a fronte di atti pienamente legittimi in cui non vi è stato alcun cattivo esercizio del potere discrezionale del Sindaco. Si rileva, infatti: i) quanto ai capi 3 e 4 che la presunta illegittimità degli atti deriva da un piano di lottizzazione del 2001, allorchè [OSCURATO:PERSONA] non era ancora Sindaco e, dunque, non era configurabile un accordo corruttivo. Invero, come rilevato dal Tribunale, all'epoca il ricorrente, quale direttore e progettista dei lavori, avrebbe erroneamente indicato nel piano di lottizzazione e nella convenzione di lottizzazione la superficie dell'area interessata. Tale errore aveva poi influito sul permesso di costruire rilasciato nel 2008 unitamente all'autorizzazione paesistica; ii) quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) l'attività era funzionale all'interesse pubblico connesso alla delocalizzazione di un'attività pericolosa. 2.5 Erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., avendo il ricorrente dimostrato, alla luce delle argomentazioni già esposte negli altri motivi di ricorso, la legittimità delle somme incassate dalla [OSCURATO:SOCIETA], prive di nesso pertinenziale, quale prezzo o profitto, con le condotte contestate. 2.6 Erronea applicazione della legge in merito alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura sproporzionata rispetto al ruolo marginale svolto dall'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi meramente reiterativi delle stesse questioni già dedotte in appello, rispetto alle quali la sentenza impugnata ha offerto una motivazione esaustiva che il ricorrente censura con argomenti generici, interamente versati in fatto e di carattere confutativo, tentando di sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti. 2. Inammissibile, per il suo contenuto generico e meramente confutativo è, innanzitutto, la questione centrale intorno alla quale ruotano le diverse censure articolate con i primi quattro motivi di ricorso ovvero il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza impugnata, con argomentazioni non illogiche né contraddittorie, saldamente ancorate alle risultanze istruttorie, ha ritenuto che, di fatto, detta società fosse cogestita dal ricorrente e dal fratello. Sono state, a tal fine, valorizzate: 1) le dichiarazioni dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], Fabbris e Bergo, e del socio di tale società, Minoli, in merito alla valenza meramente formale della cessione delle quote della società da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'odierno ricorrente, alla presenza quotidiana del sindaco presso la [OSCURATO:SOCIETA], alle direttive impartite ai dipendenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed alla ripartizione dei ruoli con l'odierno ricorrente, occupandosi il primo della parte edilizia ed il ricorrente di quella catastale. 2) Le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell'ufficio tecnico comunale e del responsabile di detto ufficio, [OSCURATO:PERSONA], sull'interessamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle pratiche del fratello per conto del quale ritirava la documentazione. 3) Le intercettazioni telefoniche e ambientali e gli accertamenti informatici sul computer della [OSCURATO:SOCIETA] in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 4) L'intestazione delle fatture delle utenze telefoniche della società al [OSCURATO:PERSONA]. 5) L'utilizzo sia dell'auto che della carta di credito della società da parte del [OSCURATO:PERSONA] con una spesa mensile di 47.000 euro. A fronte di tale ricostruzione, frutto di una lettura complessiva del compendio probatorio, il ricorrente si limita a formulare censure generiche, lamentando apoditticamente l'illogicità della motivazione e la mancanza di riscontri - in realtà non necessari vista la concordanza delle risultanze probatorie - alle dichiarazioni rese dai dipendenti comunali o agli altri elementi fattuali (quali l'intestazione delle fatture o l'uso dei beni della società).3. Chiarito, dunque, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], venendo all'esame del primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, alle quali il ricorrente contrappone una diversa lettura dell q risultanze probatorie concernenti la gestione della [OSCURATO:SOCIETA] ed il titolo giustificativo delle somme riscosse, ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 3 e 4, relativi al rilascio del permesso a costruire in sanatoria alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla presentazione della D.I.A. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In primo luogo, sono state valorizzate le dichiarazioni dei dipendenti e del socio della [OSCURATO:SOCIETA], sopra già citati, in merito agli incontri tra i fratelli Rivolta ed i legali rappresentati delle due società interessate alla compravendita, Zocchi e Sangalli. Sono state, inoltre, considerate le intercettazioni e, in particolare, la conversazione tra Zocchi e l'imputato in merito al versamento di una parte del denaro e alla individuazione della società cui doveva essere intestata la fattura (conversazione in relazione alla quale, in altro procedimento, è stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000) nonché quelle tra Zocchi e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla ricezione delle somme. In relazione a tale ultimo movimento di denaro, sono state, infine, valorizzate le conversazioni tra Zocchi e il ricorrente in merito al bonifico effettuato da quest'ultimo sul conto della compagna del fratello ([OSCURATO:PERSONA]), bonifico che aveva dovuto successivamente bloccare a causa della reazione del fratello e della stessa Liccato. Quanto a tale ultimo aspetto, risulta dalla sentenza impugnata - nella parte ricostruttiva dei termini della vicenda emergenti dalla sentenza di primo grado - che le intercettazioni telefoniche consentivano di accertare che la Liccato era infuriata con [OSCURATO:PERSONA] per i bonifici che riceveva sul suo conto corrente da parte della [OSCURATO:SOCIETA] perché in tal modo rischiavano di farsi scoprire. Nella sentenza di primo grado si è, inoltre, posto l'accento sul carattere sproporzionato delle somme di denaro versate alla [OSCURATO:SOCIETA] rispetto all'attività formalmente svolta e, soprattutto, sulle pressioni esercitate da [OSCURATO:PERSONA] affinché venissero rilasciati i titoli abilitativi in favore della [OSCURATO:PERSONA] in tempo utile per la stipulazione del contratto definitivo con la [OSCURATO:SOCIETA]. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la sentenza impugnata ha ineccepibilmente ravvisato il contributo del ricorrente, ponendo l'accento sul ruolo svolto mettendo a disposizione la [OSCURATO:SOCIETA] sia per la redazione delle pratiche urbanistiche oggetto dell'accordo corruttivo (si segnala tra le altre, l'istanza di autorizzazione ambientale e paesaggistica semplificata in relazione alla quale, nel 2016, la Giunta comunale presieduta da [OSCURATO:PERSONA] deliberava la monetizzazione delle opere urbanistiche cui seguivano il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la presentazione della DIA per la ristrutturazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].) che nella successiva riscossione del denaro o delle utilità promesse in cambio di "abusi o illegittimità procedurali" attribuibili a [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio della funzione pubblica. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, che ritiene configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, in forza della clausola di estensione della punibilità di cui all'art. 14,0 cod. pen., sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, tale contributo si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615; Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264124). 4. Quanto alla qualificazione giuridica delle condotte contestate ai capi 3 e 4, il ricorrente, nel quarto motivo di ricorso, ne censura l'erroneità sulla base di argomentazioni di merito e di carattere confutativo attinenti esclusivamente alla ascrivibilità dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi cui si riferiscono i capi 3 e 4 dell'imputazione, non a condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA], ma per derivazione dalla originaria illegittimità di provvedimenti adottati quando ancora Rivolta non ricopriva la carica di Sindaco. Ad avviso del Collegio tale motivo, oltre ad essere di carattere meramente confutativo, è manifestamente infondato ed omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha ascritto il rilascio dei due titoli urbanistici all'illegittimo intervento del [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, ha posto l'accento, nella qualificazione giuridica della condotta, sull'elemento, emergente dall'istruttoria svolta, dell'asservimento della funzione pubblica all'interesse delle due società. Invero, pur considerando l'illegittimità del permesso a costruire rilasciato nel 2008 e della convenzione di lottizzazione del 2001, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla contrarietà ai doveri d'ufficio delle ingerenze del [OSCURATO:PERSONA] nei procedimento relativo al rilascio del permesso a costruire in sanatoria sulla base dei seguenti elementi: la richiesta di variante del permesso di costruire, presentata dall'imputato nel 2016, aggravava ulteriormente la violazione degli indici urbanistici; dagli accertamenti svolti (si cita il rapporto della Polizia locale del 27/11/2015 che riscontrava la presenza di opere abusive) è emerso che i lavori di allargamento del capannone erano iniziati prima della richiesta di variante, cosicché anche la sanatoria paesistica rilasciata il 24/2/2016 era viziata; l'inadempimento degli oneri di urbanizzazione e il parere negativo emesso dalla Finotello sul permesso in sanatoria avrebbero imposto di presentare un nuovo piano che, però avrebbe richiesto tempo cosicché, per fare in modo che la [OSCURATO:PERSONA] ottenesse l'autorizzazione entro il termine stabilito per il contratto definitivo di vendita alla [OSCURATO:SOCIETA]., il Sindaco si attivava affinché la [OSCURATO:PERSONA] deliberasse la monetizzazione degli oneri urbanistici; a tal fine, [OSCURATO:PERSONA] nominava un legale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che dava parere favorevole alla sanabilità della pratica edilizia ed urbanistica del capannone e, conseguentemente, la Giunta deliberava per tale monetizzazione con la partecipazione del sindaco Rivolta che avrebbe dovuto astenersi, visto il conflitto di interessi; il Sindaco, inoltre esercitava "pressioni e intimidazioni" sull'ufficio tecnico comunale affinché venissero rilasciati i titoli abilitativi, entrando nel merito delle questioni. La sentenza impugnata ha, inoltre, considerato, quale ulteriore riscontro dell'ingerenza illegittima del Sindaco nelle pratiche edilizie inerenti le due società, gli elementi probatori già sopra analizzati, ovvero le dichiarazioni rese dai dipendenti comunali, le intercettazioni telefoniche e le somme di denaro versate dalle due società alla [OSCURATO:SOCIETA] e poi ripartite tra i due fratelli. Infine, ad ulteriore conforto di tale ricostruzione, ha considerato anche il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente al sequestro preventivo del cantiere ove si stava realizzando il capannone (il direttore dei lavori e progettista, come emerge anche dal ricorso, era lo stesso ricorrente). In particolare, il Sindaco, oltre a fare pressione sui dipendenti comunali, chiedeva all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di scrivere una lettera di declaratoria di efficacia della DIA in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., lettera che poi inviava per mail al ricorrente che la presentava in Comune; redigeva personalmente ogni documento inerente la pratica della Pinza in sostituzione del ricorrente; contattava esponenti di altri Comuni per tentare di sbloccare la situazione del capannone industriale. La Corte territoriale ha, pertanto, reputato tutti gli elementi fattuali appena esposti quale indice rivelatore della condotta contraria ai doveri di ufficio tenuta dal Sindaco in ragione della quale, a prescindere dalla legittimità o meno degli atti amministrativi adottati, alla luce del pressoché integrale condizionamento all'interesse delle due società dell'intera attività amministrativa svolta e delle ingerenze consistenti poste in essere dal pubblico ufficiale in adempimento del patto, ha confermato la qualificazione giuridica della condotta.4.1 Ritiene il Collegio che le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito sono ineccepibili, tenuto conto della natura degli atti considerati, rispetto ai quali non residuano margini di discrezionalità (cfr. in tema di permesso di costruire, Sez. 3, n. 26834 del 08/09/2020, Barletta, Rv. 280266) e, in ogni caso, del totale condizionamento dell'esercizio della funzione pubblica agli interessi dei due enti privati. Invero, anche nel caso in cui si volesse ritenere che le ingerenze di [OSCURATO:PERSONA] hanno interferito con l'esercizio di un'attività amministrativa connotata da una qualche forma di discrezionalità, va considerato che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla), ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, occorre fare riferimento alle regole sottese all'esercizio dell'attività discrezionale e verificare se l'interesse pubblico sia stato in concreto condizionato, come nella fattispecie in esame, dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, ravvisandosi la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. nel caso in cui sia mancato tale condizionamento. 5. Anche il secondo motivo di ricorso si risolve in censure di carattere generico e meramente confutativo. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza di questa Corte in tema di consumazione del reato di corruzione, ha reputato irrilevante la mancata approvazione dell'istanza di variante - oggetto del patto corruttivo - presentata dall'imputato per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Va, a tale riguardo, ribadito che il reato di corruzione è connotato da un duplice schema di consumazione potendo rilevare, alternativamente, l'accettazione della promessa ovvero la dazione e ricezione dell'utilità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). Parimenti immune da vizi e coerente con la giurisprudenza già richiamata in tema di concorso eventuale nel reato di corruzione è la motivazione concernente il contributo apportato dal ricorrente attraverso la [OSCURATO:SOCIETA] in funzione dell'attuazione degli obiettivi perseguiti dall'accordo corruttivo. In particolare, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, considerato le deposizioni dei testi Marziali, Sandoni, e Marino quale conferma del meccanismo architettato dai fratelli Rivolta che, dietro corrispettivo, indicavano ai committenti della [OSCURATO:SOCIETA] l'acquisto di determinati terreni agricoli la cui destinazione sarebbe stata successivamente modificata in direzionali, commerciali o residenziali. Per quanto attiene al reato ascritto al capo 6, risulta che: la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] propose a Giuliani di far ottenere alla società [OSCURATO:PERSONA] il cambio di destinazione dei terreni, motivando tale richiesta in ragione dell'incendio della vecchia azienda; le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno, inoltre, rivelato che l'imputato garantiva ripetutamente al legale rappresentante della società l'accoglimento della variante di destinazione urbanistica. In risposta all'obiezione difensiva circa l'assenza di rapporti tra il ricorrente e Giuliani, la sentenza impugnata ha, inoltre, richiamato il contenuto della conversazione telefonica in cui i due fratelli Rivolta discutevano in merito agli argomenti da trattare in occasione dell'incontro con Giuliani, incontro confermato anche da quest'ultimo. Ad ulteriore riscontro della azione sinergica del ricorrente e del Sindaco nell'attuazione dell'accordo corruttivo e del contributo apportato dal primo, la sentenza impugnata ha considerato i seguenti ulteriori elementi: la conversazione in cui il ricorrente comunicava a Ferrari di essere in possesso della bozza di variante dal PGT, bozza che si trovava nel "sito dell'architetto Giuliani" il cui accesso era protetto da password; gli accertamenti sul computer, in uso a [OSCURATO:PERSONA] e sequestrato presso la [OSCURATO:SOCIETA], da cui è emerso che fu quest'ultimo, unitamente alla compagna [OSCURATO:PERSONA], a redigere le osservazioni allegate all'istanza di variante presentata dal ricorrente per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, infine, che l'interessamento del Sindaco alla pratica è emerso anche dai contatti con Giuliani, dalle conversazioni registrate da Marziali tra il [OSCURATO:PERSONA] e Ferrari, nonché dalle deposizioni dei dipendenti comunali Finotello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Anche in relazione a tale condotta criminosa, va ritenuta la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso che ne censura la erronea qualificazione giuridica. Ritiene il Collegio che, essendo emerso anche in relazione alla fattispecie in esame il totale condizionamento della funzione pubblica agli interessi della società committente, alla luce delle considerazioni già espresse al par. 4.1, appare ineccepibile la sussunzione delle condotte nel reato di corruzione propria. 7. Il terzo motivo di ricorso è generico, confutativo e manifestamente infondato. Ritiene il Collegio che, alla luce del duplice schema di consumazione del reato di corruzione, la sentenza impugnata ha legittimamente reputato sufficiente il raggiungimento dell'accordo corruttivo avente ad oggetto la messa a disposizione della funzione pubblica a fronte della corresponsione delle utilità di cui si dirà di seguito, tutte veicolate tramite la [OSCURATO:SOCIETA], considerando, invece, irrilevante il mancato pagamento di una parte del corrispettivo pattuito con la società.In particolare, secondo la ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito, nel caso in esame, a fronte della esigenza della società [OSCURATO:PERSONA] di reperire aree da destinare a parcheggio nei pressi dell'aeroporto Malpensa, il [OSCURATO:PERSONA] si adoperava per reperire informazioni sia sulla possibilità di assegnare l'area della "Gelada" alla società (si richiama la deposizione del teste Marziali) sia per trovare delle aree private, impegnandosi anche, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, a "pilotare" la gara per l'assegnazione di un terreno pubblico in favore della [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha, inoltre, ricostruito le utilità erogate dalla società interessata, tramite il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a fronte di tale asservimento della funzione pubblica. Risulta, in particolare che la società interessata 1) affidava alla [OSCURATO:SOCIETA] i lavori di edificazione del parcheggio multipiano, contratto che costituiva la base legale per la successiva erogazione di somme di denaro quale corrispettivo per l'attività di progettazione; 2) noleggiava un'autovettura nell'interesse del figlio del Sindaco; 3) assumeva informazioni sul procedimento penale in corso; 4) pagava un pranzo del Sindaco con i suoi "colleghi politici". Immune da vizi logici o giuridici è la parte della motivazione destinata alla ricostruzione del contributo dell'imputato, attuato secondo il medesimo schema operativo della messa a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA] per la collazione del prezzo e degli ulteriori vantaggi correlati al patto corruttivo in relazione ai quali sono state, in particolare, valorizzate le conversazioni telefoniche tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Sangalli aventi ad oggetto i versamenti da parte della società amministrata da quest'ultimo in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (in una di tali conversazioni Danilo RiVolta esortava il secondo a pagare per i lavori di ampliamento svolti altrimenti lo faceva litigare con il fratello; in altra conversazione, invece, Sangalli informava il Sindaco dei versamenti effettuati e diceva di riferire al fratello che avrebbe pensato a lui, così il lunedì sarebbe stato contento). 8. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è generico e manifestamente infondato anche il quinto motivo, correlato alla sostenuta liceità delle somme incassate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Rileva, inoltre, il Collegio che con motivazione immune da vizi, la sentenza impugnata ha confermato la confisca per equivalente fino all'importo di euro 54.940,00 considerando ai fini della quantificazione di tale importo che, in parte, si trattava del prezzo della corruzione e, in altra parte, del profitto del reato. 9. Il sesto motivo di ricorso è generico in quanto omette di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata da cui risulta che il ruolo del ricorrente è stato considerato dalla Corte territoriale ai fini dell'applicazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima. Immune da vizi giuridici è anche la motivazione sulla misura degli aumenti di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., calcolata in misura abbondantemente inferiore al minimo edittale in ragione del bene giuridico tutelato, della natura dei reati e dell'identità del modus operandi. 10. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi rite
Sentenza Cassazione n. 29133/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris