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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22840/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso, e, in subordine, chiede la declaratoria di prescrizione in relazione al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici di legge, in ordine ai reati di cui agli artt. 8 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, come contestati ai capi A) e B) della rubrica.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico dei reati in contestazione.

Rappresenta il difensore, quanto al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che la Corte di merito ha ravvisato la finalità di evasione sulla base di mere presunzioni e non di elementi concretamente accertati, anche considerando che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre negato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, come risulta sia dal contratto concluso con la DL Distribuzioni, sia dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, evidenzia il difensore che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre sostenuto che l'omissione dichiarativa è dipesa dal commercialista, nei cui confronti il ricorrente ha intrapreso una causa civile per colpa professionale e, in ogni caso, non è stata dimostrato il fine di evasione, che non può essere automaticamente desunto dalla consapevolezza dell'omissione.

2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di valutare correttamente le prove, invertendo l'onere probatorio e assumendo come insindacabili le valutazioni compiute dagli accertatori dell'Agenzia delle entrate; in particolare, quanto al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, assume il difensore che la fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture è stata desunta sulla base delle mere deduzioni dei funzionari dell'Agenzia delle entrate, senza considerare che l'imputato ha prodotto il contratto con la D.L.

Distribuzioni, dando prova delle ricerche di marcato concretamente svolte, come confermato dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono riportate, per stralcio, nel ricorso.

2.3. Con un terzo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di merito rigettato, con una motivazione illogica, l'applicazione della causa di non punibilità in esame, senza considerare la scarsa offensività della condotta, 2• il positivo contegno dell'imputato e il pagamento delle rate del debito tributario concordate con l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché reitera motivi, per lo più di contenuto valutativo e fattuale, che la Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato con motivazione immune da violazioni di legge e da vizi motivazionali, e con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.

2. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente in quanto, sotto diverse angolazioni, censurano la motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale - sono inammissibili.

3. Cominciando dal secondo motivo, che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione pienamente convergente, hanno ritenuto dimostrata la fittizietà delle operazioni indicate nella fatture, con un percorso argomentativiiimmune da vizi logici e sostenuto da una pluralità di convergenti elementi, puntualmente indicati (cfr. p. 2-3 della sentenza impugnata), ossia: 1) la circostanza che la vendita di prodotti da bagno, come indicata nelle fatture, non fosse ricompresa nel codice della attività dell'impresa del [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'assenza di prove documentali relativi agli ordini effettuati, al trasporto della merce e alla quietanza di pagamento; 3) la circostanza che il Mazzoli non disponesse materialmente dei beni, né risultasse averli venduti a terzi; 4) la circostanza che i prodotti non rientrassero tra le rimanenze di bilancio dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2015; 5) le contraddittorie dichiarazioni del Mazzoli in relazione all'oggetto della compravendita; 6) la circostanza che l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] era priva dei minimi strumenti operativi necessari a rendere le operazioni indicate nelle fatture, essendo priva di personale e di mezzi. 3La Corte di merito, inoltre, con una valutazione fattuale non manifestamente illogica, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni sia di [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato e dipendente dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], perché vaghe e non suffragate da prove documentali circa l'effettività dei rapporti commerciali, sia del [OSCURATO:PERSONA], essendo un dichiarante del tutto interessato posto che era il soggetto utilizzatore delle false fatture emesse dalla società del [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente deduce censure di contenuto fattuale, dirette a una rivalutazione del compendio probatorio, che esulano dal controllo di legittimità.

4. Allo stesso modo, la Corte di appello ha ribadito la sussistenza del dolo specifico, con riferimento ad entrambi i reati in esame, sulla base di una motivazione certamente non implausibile sul piano logico e immune da violazioni di legge.

4.1. Si rammenta che, entrambe le fattispecie qui al vaglio, richiedono, per l'integrazione dell'elemento soggetto, oltre al dolo generico, anche il dolo specifico, costituito dal "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", il cui concreto conseguimento, tuttavia, non è necessario per la consumazione del reato, né esso deve necessariamentevesclusivo, ben potendo concorrere con altre finalità; il dolo specifico, quindi, rappresenta un quid pluris determinante, attesa la sua idoneità "selettiva", ai fini della caratterizzazione della condotta come illecito penalmente sanzionato.

Dal punto di vista probatorio, la prova del dolo specifico di evasione - che non può esaurirsi nella prova del dolo generico, il quale deve abbracciare la condotta -, può essere desunta anche da indizi, secondo il criterio generale di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., purché questi siano gravi precisi e concordanti.

A tal proposito, con riferimento delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato che il fine di evasione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01), ovvero dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate (Sez. 3, n. 36765 del 30/05/2024, Ferrara, Rv. 286999 - 02; Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01), protratto per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del fatto tipico, salva la sussistenza di 4elementi idonei a ingenerare dubbi al riguardo (Sez. 3, n. 665 del 18/11/2025, dep. 2026, Varacalli, Rv. 289260 - 01).

5. Nel caso di specie, quanto al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del dolo di evasione in considerazione dell'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza del volume di affari della società di cui il ricorrente era titolare, anche considerando che l'imputato non risulta nemmeno aver provveduto, sia pure tardivamente, al pagamento delle imposte dovute.

A fronte di tale apparato argomentativo, le censure difensive risultano inammissibili perché hanno contenuto fattuale, in quanto si limitano a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.

Quanto, invece, al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74, è dirimente osservare che le censure appaiono del tutto generiche e non pertinenti, in quanto, laddove si rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre negato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, in realtà si contesta la sussistenza non già del dolo specifico, quanto dell'elemento oggettivo del reato.

6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.

La Corte di merito, con una motivazione pon manifestamente illogica, ha negato i presupposti per la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità" facendo leva sia sul numero delle fatture emesse per operazioni inesistenti nei confronti di plurimi clienti, sia della significativa entità delle imposte evase.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente, per un verso, si limita a contestare, in maniera generica, la valutazione dell'offesa operata dalla Corte di merito, e, per altro *verso, indica condotte o irrilevanti, quali l'asserito positivo contegno dell'imputato, ovvero del tutto indimostrate, come il pagamento delle rate del debito tributario, circostanza che non emerge dalle sentenze emesse dai giudici di merito, né è suffragata da produzioni difensive.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido 5rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • rbetta [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Dottss lisabett, Arrabito 0311P¦ iaryIP 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso, e, in subordine, chiede la declaratoria di prescrizione in relazione al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici di legge, in ordine ai reati di cui agli artt. 8 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, come contestati ai capi A) e B) della rubrica. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico dei reati in contestazione. Rappresenta il difensore, quanto al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che la Corte di merito ha ravvisato la finalità di evasione sulla base di mere presunzioni e non di elementi concretamente accertati, anche considerando che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre negato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, come risulta sia dal contratto concluso con la DL Distribuzioni, sia dalle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, evidenzia il difensore che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre sostenuto che l'omissione dichiarativa è dipesa dal commercialista, nei cui confronti il ricorrente ha intrapreso una causa civile per colpa professionale e, in ogni caso, non è stata dimostrato il fine di evasione, che non può essere automaticamente desunto dalla consapevolezza dell'omissione. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di valutare correttamente le prove, invertendo l'onere probatorio e assumendo come insindacabili le valutazioni compiute dagli accertatori dell'Agenzia delle entrate; in particolare, quanto al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, assume il difensore che la fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture è stata desunta sulla base delle mere deduzioni dei funzionari dell'Agenzia delle entrate, senza considerare che l'imputato ha prodotto il contratto con la D.L. Distribuzioni, dando prova delle ricerche di marcato concretamente svolte, come confermato dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono riportate, per stralcio, nel ricorso. 2.3. Con un terzo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di merito rigettato, con una motivazione illogica, l'applicazione della causa di non punibilità in esame, senza considerare la scarsa offensività della condotta, 2• il positivo contegno dell'imputato e il pagamento delle rate del debito tributario concordate con l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché reitera motivi, per lo più di contenuto valutativo e fattuale, che la Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato con motivazione immune da violazioni di legge e da vizi motivazionali, e con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 2. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente in quanto, sotto diverse angolazioni, censurano la motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale - sono inammissibili. 3. Cominciando dal secondo motivo, che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione pienamente convergente, hanno ritenuto dimostrata la fittizietà delle operazioni indicate nella fatture, con un percorso argomentativiiimmune da vizi logici e sostenuto da una pluralità di convergenti elementi, puntualmente indicati (cfr. p. 2-3 della sentenza impugnata), ossia: 1) la circostanza che la vendita di prodotti da bagno, come indicata nelle fatture, non fosse ricompresa nel codice della attività dell'impresa del [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'assenza di prove documentali relativi agli ordini effettuati, al trasporto della merce e alla quietanza di pagamento; 3) la circostanza che il Mazzoli non disponesse materialmente dei beni, né risultasse averli venduti a terzi; 4) la circostanza che i prodotti non rientrassero tra le rimanenze di bilancio dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2015; 5) le contraddittorie dichiarazioni del Mazzoli in relazione all'oggetto della compravendita; 6) la circostanza che l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] era priva dei minimi strumenti operativi necessari a rendere le operazioni indicate nelle fatture, essendo priva di personale e di mezzi. 3La Corte di merito, inoltre, con una valutazione fattuale non manifestamente illogica, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni sia di [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato e dipendente dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], perché vaghe e non suffragate da prove documentali circa l'effettività dei rapporti commerciali, sia del [OSCURATO:PERSONA], essendo un dichiarante del tutto interessato posto che era il soggetto utilizzatore delle false fatture emesse dalla società del [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente deduce censure di contenuto fattuale, dirette a una rivalutazione del compendio probatorio, che esulano dal controllo di legittimità. 4. Allo stesso modo, la Corte di appello ha ribadito la sussistenza del dolo specifico, con riferimento ad entrambi i reati in esame, sulla base di una motivazione certamente non implausibile sul piano logico e immune da violazioni di legge. 4.1. Si rammenta che, entrambe le fattispecie qui al vaglio, richiedono, per l'integrazione dell'elemento soggetto, oltre al dolo generico, anche il dolo specifico, costituito dal "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", il cui concreto conseguimento, tuttavia, non è necessario per la consumazione del reato, né esso deve necessariamentevesclusivo, ben potendo concorrere con altre finalità; il dolo specifico, quindi, rappresenta un quid pluris determinante, attesa la sua idoneità "selettiva", ai fini della caratterizzazione della condotta come illecito penalmente sanzionato. Dal punto di vista probatorio, la prova del dolo specifico di evasione - che non può esaurirsi nella prova del dolo generico, il quale deve abbracciare la condotta -, può essere desunta anche da indizi, secondo il criterio generale di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., purché questi siano gravi precisi e concordanti. A tal proposito, con riferimento delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato che il fine di evasione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01), ovvero dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate (Sez. 3, n. 36765 del 30/05/2024, Ferrara, Rv. 286999 - 02; Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01), protratto per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del fatto tipico, salva la sussistenza di 4elementi idonei a ingenerare dubbi al riguardo (Sez. 3, n. 665 del 18/11/2025, dep. 2026, Varacalli, Rv. 289260 - 01). 5. Nel caso di specie, quanto al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del dolo di evasione in considerazione dell'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza del volume di affari della società di cui il ricorrente era titolare, anche considerando che l'imputato non risulta nemmeno aver provveduto, sia pure tardivamente, al pagamento delle imposte dovute. A fronte di tale apparato argomentativo, le censure difensive risultano inammissibili perché hanno contenuto fattuale, in quanto si limitano a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. Quanto, invece, al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74, è dirimente osservare che le censure appaiono del tutto generiche e non pertinenti, in quanto, laddove si rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre negato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, in realtà si contesta la sussistenza non già del dolo specifico, quanto dell'elemento oggettivo del reato. 6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. La Corte di merito, con una motivazione pon manifestamente illogica, ha negato i presupposti per la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità" facendo leva sia sul numero delle fatture emesse per operazioni inesistenti nei confronti di plurimi clienti, sia della significativa entità delle imposte evase. A fronte di tale motivazione, il ricorrente, per un verso, si limita a contestare, in maniera generica, la valutazione dell'offesa operata dalla Corte di merito, e, per altro *verso, indica condotte o irrilevanti, quali l'asserito positivo contegno dell'imputato, ovvero del tutto indimostrate, come il pagamento delle rate del debito tributario, circostanza che non emerge dalle sentenze emesse dai giudici di merito, né è suffragata da produzioni difensive. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido 5rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • rbetta [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Dottss lisabett, Arrabito 0311P¦ iaryIP 6
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