CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che il primo ed il secondo motivo sono meramente ripetitivi di doglianze già formulate nei gradi precedenti ed adeguatamente risolti nella sentenza di appello, a pg.2 e seguenti della motivazione; in sostanza, con il ricorso in cassazione si formulano ipotesi ricostruttive alternative chiedendo la terza valutazione del fatto, piuttosto che un giudizio di legittimità sulla sentenza impugnata, in violazione dei principi ordinamentali e processuali italiani; osservato il terzo motivo di ricorso contesta inammissibilmente il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, che esula anch'esso dal perimetro di competenza di questa Corte, se adeguatamente motivato come nel caso di specie a pg. 4, in fondo, della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de so in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]•gliere E tensore [OSCURATO:PERSONA] dente