CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art. 337 e 582-585, cod. pen., lamentando - testualmente - la "erronea valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo", sostenendo che l'imputato abbia agito nella convinzione di prestare aiuto al proprio fratello, in quel momento caricato su un'ambulanza dopo una colluttazione in luogo pubblico con altre persone. 2. Il ricorso è inammissibile, perché detto motivo non è consentito in sede di legittimità, in cui è preclusa la rivalutazione del materiale probatorio. Peraltro, va comunque osservato che la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso l'analoga doglianza sollevata in appello e, con la relativa motivazione (tale erronea convinzione, semmai esistente avrebbe potuto incidere sul motivo dell'agire, ma non sulla consapevolezza e volontà di colpire il p.u. operante), il ricorso elude ogni confronto, risultando perciò inammissibile anche per genericità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 m