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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 15250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata in data 14 settembre 2021, e depositata il 14 ottobre 2021, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca o l'annullamento dell'ordine di demolizione di un capannone abusivamente realizzato.

La Corte d'appello, in particolare, ha osservato che il capannone, della superficie di circa 300 mq. e del volume di 1.550,11 mc., costituisce un corpo unitario dal punto di vista funzionale, e solo catastalmente è stato frazionato in /p due particelle, destinate/una iad autofficina e l'altra a deposito di materiali, sicché debbono ritenersi illegittimi i due distinti permessi in sanatoria rilasciati dal Comune.

Ha aggiunto, poi, che, per una delle due particelle, l'istanza di condono è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto non legittimato, in quanto il bene è di proprietà dell'attuale ricorrente iMichela [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, preceduto da una premessa.

2.1. Nella premessa, si rappresenta che: -) in data 25 ottobre 2018, la Corte d'appello di Napoli aveva respinto una richiesta di revoca o annullamento dell'ordine di demolizione, previa disapplicazione dei permessi di costruire in sanatoria, perché su ciascuna delle due particelle era presente un immobile di volumetria superiore a 750 mc.; -) successivamente, è stata effettuata una parziale demolizione di manufatti, in modo da riportarli ad una volumetria inferiore, per entrambe le particelle, a 750 mc. (precisamente: 749,80 mc. e 749,60 mc.); -) preso atto della nuova volumetria degli immobili, il Comune ha rilasciato due nuovi permessi di costruire in sanatoria.

2.2. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, vizio di motivazione ed esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza di un artificioso frazionamento di un unico corpo di fabbrica.

Si deduce, preliminarmente, che l'ordinanza impugnata fonda le sue conclusioni unicamente sulle risultanze della consulenza disposta dalla Procura, senza in alcun modo considerare quanto indicato nella consulenza depositata dalla difesa in udienza il 14 settembre 2021, ed allegata al ricorso.

Si contesta, poi, che è priva di qualsiasi fondamento l'affermazione dell'unicità del corpo di fabbrica, in quanto i capannoni oggetto dei due permessi di sanatoria: a) sono stati accatastati sin dall'origine separatamente come cespiti indipendenti, come risulta dal mappale n. 40325 del 10 febbraio 2006; b) sono tra loro indipendenti, in quanto prospettano su strade diverse, sono dotati di ingressi indipendenti nonché di impianti elettrici ed idrici autonomi, e non hanno collegamenti.

Si aggiunge che la presentazione di due diverse istanze di condono non può ritenersi finalizzata ad eludere il limite volumetrico di 750 mc., perché le stesse risalgono al 2004, e, all'epoca, si riteneva che il condono per le costruzioni destinate ad uso non residenziale non fosse soggetto ad alcun limite volumetrico, come risulta dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti del 7 dicembre 2005, n. 2699, e da diverse decisioni (si cita, in particolare, Sez. 3, n./ 9598 del 09/02/2012).Si rileva, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] era legittimato alla presentazione della domanda di concessione in sanatoria in quanto sposato in comunione di beni con [OSCURATO:PERSONA], come da documentazione allegata alla consulenza tecnica della difesa (si cita, in particolare, nel senso dell'ammissibilità di istanza di condono presentata da coniuge in comunione legale, Cons.

Stato, Sez. 2, n. 1776 del 2020). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure esposte nell'atto di impugnazione, che contestano l'omessa considerazione della consulenza tecnica depositata in udienza dalla difesa e l'esistenza di un artificioso frazionamento dell'unico corpo di fabbrica ai fini del condono, sono prive di specificità, perché non si confrontano con quanto indicato nell'ordinanza impugnata.

2.1. Occorre premettere che, in giurisprudenza, l'orientamento in ordine alla configurabilità di una vicenda di artificioso frazionamento di un unico corpo di fabbricaitsisulta consolidato.

Risulta più volte enunciato il principio in forza del quale non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639-01, e Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005, Brigante, Rv. 232481-01).

Di recente, inoltre, del tutto in linea con l'orientamento appena indicato, si è precisato che, in tema di condono edilizio disciplinato dal d.lgs. 30 novembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di nuova costruzione di un immobile abusivo facente capo ad un unico soggetto, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative alle separate unità che compongono tale edificio non superiori a 750 metri cubi, da parte di soggetti non legittimati, costituisce un frazionamento artificioso della domanda da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (così Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale).

2.2. L'ordinanza impugnata, in particolare, segnala alcuni elementi non contestati nel ricorso.Innanzitutto, si evidenzia che i due permessi in sanatoria, ciascuno formalmente relativo ad un manufatto inferiore a 750 metri cubi, si riferiscono a strutture edilizie realizzate su un'unica particella catastale, la n. 5032, solo successivamente oggetto di frazionamento catastale, mediante sub 5 e sub

6. Si osserva, poi, che l'originaria particella catastale n. 5032 faceva capo ad un'unica proprietaria, l'attuale ricorrente, la quale risulta essere anche l'unica intestataria delle due particelle derivate dal frazionamento, la sub 5 e la sub

6. Si rileva, ancora, che il permesso in sanatoria n. 2 e è stato rilasciato a nome dell'attuale ricorrente, mentre il permesso in sanatoria n. 3 è stato rilasciato a nome di [OSCURATO:PERSONA], indicato nel ricorso come marito della impugnante; si precisa che, però, anche il permesso in sanatoria n. 3 si riferisce ad una particella intestata alla ricorrente.

La sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, del 30 ottobre 2000, confermata dalla Corte d'appello di Napoli nella parte relativa alla condanna dell'attuale ricorrente per i reati di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985, oggi art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, e di violazione di sigilli, commessi nel febbraio 1997, nonché all'ordine di demolizione, e divenuta irrevocabile, descrive la struttura come un immobile unitario, di superficie pari a 300 metri quadrati, e di altezza pari a 5 metri, quindi per complessivi 1.500 metri cubi, e ne riferisce la realizzazione alla sola attuale ricorrente.

2.3. A fronte del principio giuridico richiamato e degli elementi appena indicati, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata è immune da vizi e che l'omessa valutazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa non è idonea ad inficiare la correttezza delle conclusioni del Tribunale.

Invero, risulta non controverso che: -) la struttura edilizia, al momento della sua realizzazione, insisteva su un'unica particella catastale, di proprietà di un'unica persona, l'attuale ricorrente; -) la particella catastale originaria è stata frazionata in due solo dopo la realizzazione dell'immobile; -) anche le due nuove particelle catastali sono entrambe nella formale titolarità della ricorrente.

Risulta, inoltre, dalla lettura della sentenza contenente l'ordine di demolizione, che l'immobile, al momento dell'accertamento del reato, era considerato come una realtà unitaria.

È quindi ragionevole la conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui, nel caso in esame, verrebbe in evidenza la realizzazione abusiva, per l'assenza di concessione o di permesso di edificare, di un unico manufatto poi fittiziamente frazionato in due al fine di ottenere il condono edilizio dell'intera struttura.

Né queste conclusioni possono essere infirmate dalla mancata considerazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa.

In particolare, detta consulenza, per quanto si evince dal ricorso, non pone in discussione che le strutture edilizie oggetto dell'ordine di demolizione furono abusivamente realizzate nel 1997 su di Ì ( un'unica particella interamente di proprietà dell'attuale ricorrente.

Ciò posto, è irrilevante che l'accatastamento sia avvenuto, sin dall'origine, separatamente per due immobili: si tratta, in ogni caso, di un adempimento successivo, e di molto, rispetto alla realizzazione del fabbricato, che si presentava, all'atto dell'accertamento del giudice penale di cognizione, come una realtà unitaria.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 14 settembre 2021, e depositata il 14 ottobre 2021, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca o l'annullamento dell'ordine di demolizione di un capannone abusivamente realizzato. La Corte d'appello, in particolare, ha osservato che il capannone, della superficie di circa 300 mq. e del volume di 1.550,11 mc., costituisce un corpo unitario dal punto di vista funzionale, e solo catastalmente è stato frazionato in /p due particelle, destinate/una iad autofficina e l'altra a deposito di materiali, sicché debbono ritenersi illegittimi i due distinti permessi in sanatoria rilasciati dal Comune. Ha aggiunto, poi, che, per una delle due particelle, l'istanza di condono è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto non legittimato, in quanto il bene è di proprietà dell'attuale ricorrente iMichela [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, preceduto da una premessa. 2.1. Nella premessa, si rappresenta che: -) in data 25 ottobre 2018, la Corte d'appello di Napoli aveva respinto una richiesta di revoca o annullamento dell'ordine di demolizione, previa disapplicazione dei permessi di costruire in sanatoria, perché su ciascuna delle due particelle era presente un immobile di volumetria superiore a 750 mc.; -) successivamente, è stata effettuata una parziale demolizione di manufatti, in modo da riportarli ad una volumetria inferiore, per entrambe le particelle, a 750 mc. (precisamente: 749,80 mc. e 749,60 mc.); -) preso atto della nuova volumetria degli immobili, il Comune ha rilasciato due nuovi permessi di costruire in sanatoria. 2.2. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, vizio di motivazione ed esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza di un artificioso frazionamento di un unico corpo di fabbrica. Si deduce, preliminarmente, che l'ordinanza impugnata fonda le sue conclusioni unicamente sulle risultanze della consulenza disposta dalla Procura, senza in alcun modo considerare quanto indicato nella consulenza depositata dalla difesa in udienza il 14 settembre 2021, ed allegata al ricorso. Si contesta, poi, che è priva di qualsiasi fondamento l'affermazione dell'unicità del corpo di fabbrica, in quanto i capannoni oggetto dei due permessi di sanatoria: a) sono stati accatastati sin dall'origine separatamente come cespiti indipendenti, come risulta dal mappale n. 40325 del 10 febbraio 2006; b) sono tra loro indipendenti, in quanto prospettano su strade diverse, sono dotati di ingressi indipendenti nonché di impianti elettrici ed idrici autonomi, e non hanno collegamenti. Si aggiunge che la presentazione di due diverse istanze di condono non può ritenersi finalizzata ad eludere il limite volumetrico di 750 mc., perché le stesse risalgono al 2004, e, all'epoca, si riteneva che il condono per le costruzioni destinate ad uso non residenziale non fosse soggetto ad alcun limite volumetrico, come risulta dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti del 7 dicembre 2005, n. 2699, e da diverse decisioni (si cita, in particolare, Sez. 3, n./ 9598 del 09/02/2012).Si rileva, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] era legittimato alla presentazione della domanda di concessione in sanatoria in quanto sposato in comunione di beni con [OSCURATO:PERSONA], come da documentazione allegata alla consulenza tecnica della difesa (si cita, in particolare, nel senso dell'ammissibilità di istanza di condono presentata da coniuge in comunione legale, Cons. Stato, Sez. 2, n. 1776 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure esposte nell'atto di impugnazione, che contestano l'omessa considerazione della consulenza tecnica depositata in udienza dalla difesa e l'esistenza di un artificioso frazionamento dell'unico corpo di fabbrica ai fini del condono, sono prive di specificità, perché non si confrontano con quanto indicato nell'ordinanza impugnata. 2.1. Occorre premettere che, in giurisprudenza, l'orientamento in ordine alla configurabilità di una vicenda di artificioso frazionamento di un unico corpo di fabbricaitsisulta consolidato. Risulta più volte enunciato il principio in forza del quale non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639-01, e Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005, Brigante, Rv. 232481-01). Di recente, inoltre, del tutto in linea con l'orientamento appena indicato, si è precisato che, in tema di condono edilizio disciplinato dal d.lgs. 30 novembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di nuova costruzione di un immobile abusivo facente capo ad un unico soggetto, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative alle separate unità che compongono tale edificio non superiori a 750 metri cubi, da parte di soggetti non legittimati, costituisce un frazionamento artificioso della domanda da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (così Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale). 2.2. L'ordinanza impugnata, in particolare, segnala alcuni elementi non contestati nel ricorso.Innanzitutto, si evidenzia che i due permessi in sanatoria, ciascuno formalmente relativo ad un manufatto inferiore a 750 metri cubi, si riferiscono a strutture edilizie realizzate su un'unica particella catastale, la n. 5032, solo successivamente oggetto di frazionamento catastale, mediante sub 5 e sub 6. Si osserva, poi, che l'originaria particella catastale n. 5032 faceva capo ad un'unica proprietaria, l'attuale ricorrente, la quale risulta essere anche l'unica intestataria delle due particelle derivate dal frazionamento, la sub 5 e la sub 6. Si rileva, ancora, che il permesso in sanatoria n. 2 e è stato rilasciato a nome dell'attuale ricorrente, mentre il permesso in sanatoria n. 3 è stato rilasciato a nome di [OSCURATO:PERSONA], indicato nel ricorso come marito della impugnante; si precisa che, però, anche il permesso in sanatoria n. 3 si riferisce ad una particella intestata alla ricorrente. La sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, del 30 ottobre 2000, confermata dalla Corte d'appello di Napoli nella parte relativa alla condanna dell'attuale ricorrente per i reati di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985, oggi art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, e di violazione di sigilli, commessi nel febbraio 1997, nonché all'ordine di demolizione, e divenuta irrevocabile, descrive la struttura come un immobile unitario, di superficie pari a 300 metri quadrati, e di altezza pari a 5 metri, quindi per complessivi 1.500 metri cubi, e ne riferisce la realizzazione alla sola attuale ricorrente. 2.3. A fronte del principio giuridico richiamato e degli elementi appena indicati, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata è immune da vizi e che l'omessa valutazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa non è idonea ad inficiare la correttezza delle conclusioni del Tribunale. Invero, risulta non controverso che: -) la struttura edilizia, al momento della sua realizzazione, insisteva su un'unica particella catastale, di proprietà di un'unica persona, l'attuale ricorrente; -) la particella catastale originaria è stata frazionata in due solo dopo la realizzazione dell'immobile; -) anche le due nuove particelle catastali sono entrambe nella formale titolarità della ricorrente. Risulta, inoltre, dalla lettura della sentenza contenente l'ordine di demolizione, che l'immobile, al momento dell'accertamento del reato, era considerato come una realtà unitaria. È quindi ragionevole la conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui, nel caso in esame, verrebbe in evidenza la realizzazione abusiva, per l'assenza di concessione o di permesso di edificare, di un unico manufatto poi fittiziamente frazionato in due al fine di ottenere il condono edilizio dell'intera struttura. Né queste conclusioni possono essere infirmate dalla mancata considerazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa. In particolare, detta consulenza, per quanto si evince dal ricorso, non pone in discussione che le strutture edilizie oggetto dell'ordine di demolizione furono abusivamente realizzate nel 1997 su di Ì ( un'unica particella interamente di proprietà dell'attuale ricorrente. Ciò posto, è irrilevante che l'accatastamento sia avvenuto, sin dall'origine, separatamente per due immobili: si tratta, in ogni caso, di un adempimento successivo, e di molto, rispetto alla realizzazione del fabbricato, che si presentava, all'atto dell'accertamento del giudice penale di cognizione, come una realtà unitaria. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr
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