CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; W, OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal GUP del Tribunale di Palermo, ha escluso l'aggravante contestata di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., riducendo la pena inflitta al medesimo ad anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione e confermando nel resto l'impugnata sentenza; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge in relazione all'errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.99, comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa con adeguata motivazione dalla Corte d'appello (pag. 3), ove si evidenziano non solo la pluralità dei precedenti, ma anche il loro carattere recente e la tipologia dei medesimi (delitti contro la persona e il patrimonio nonché previsti dalla disciplina per il controllo delle armi), sintomatici pertanto di spiccata pericolosità e tendenza a delinquere; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i