CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37484/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4360-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 465/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04360 sez. MT ud. 22-11-2022 -2- - Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, con procedura Docfa, l'attribuzione ad una sua unità immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA], della categoria catastale A/2. L'Amministrazione finanziaria, con avviso di accertamento, rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria A/1 (abitazione signorile); 2 il contribuente impugnava l'avviso di accertamento e la [OSCURATO:PERSONA] dì [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso; 3. con la sentenza in epigrafe, la Commissione Tributaria della Liguria ha accolto l'appello del contribuente rilevando che l'Ufficio non aveva assolto all'obbligo di motivazione dell'atto in relazione agli elementi di fatto introdotti dal contribuente medesimo con DOCFA e costituiti dalla sopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni, dalla assenza di isolamento termico e acustico e dei requisiti antisismici. Ha poi scritto: "appare congrua la rideterminazione della categoria catastale in A/2 proposta dal contribuente. La parte offre un report fotografico e una valutazione tecnica dell'ing. Caruana che dimostrano che il fabbricato non presenta le caratteristiche signorili che giustificherebbero il classamento in A/1 determinato dall'ufficio. L'immobile inoltre è privo di qualsiasi tipo di isolamento termico, acustico e dei requisiti antisismici"; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con tre motivi; 5. il contribuente resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000, art. 3 1.241/1990, in relazione all'art 360, comma 1, nr. 3, cpc. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere immotivato l'accertamento originato dalla richiesta di variazione (Docfa) avanzata dal contribuente sicché i dati oggettivi e fattuali erano a sua conoscenza; 2. con il secondo motivo l'Ufficio lamenta violazione e/o falsa applicazione;degli artt. 17 e 20 del r.d.l. 652/1939, dell'art. 1, del d.m. 701/1994 e dell'art.38, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per avere la CTR mancato di rilevare che la procedura di cui al d.m. 701/1994 era stata impiegata in assenza dei presupposti (nuova costruzione o variazione edilizia) solo in presenza dei quali la procedura può essere utilizzata; 6. il secondo motivo è inammissibile perché, come eccepito dal controricorrente, prospetta una questione da ritenersi nuova. L'ufficio deduce di aver sollevato l' "eccezione" dell'uso improprio da parte del contribuente della procedura di cui al d.m. 701/1994 in assenza dei presupposti (nuova costruzione o variazione edilizia) solo in presenza dei quali la procedura avrebbe potuto essere utilizzata, "in memoria depositata davanti alla CTR". Questa memoria non è in alcun modo individuata. Né l'eccezione è menzionata dalla CTR. Vi è quindi un difetto di localizzazione determinativo dell'inammissibilità; 7. in conclusione i tre motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili; 8. le spese del presente procedimento seguono la soccombenza 9. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l' amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in C 3500,00, per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma nella