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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24119/2026

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nza n. 189/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 02/10/2024 R.G.N. 93/2024;Numero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/202616/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCaltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna del20/12/2023, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura,dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilianon aveva diritto a ripetere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro931,15, condannandola a restituirla con gli interessi.2.

La somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012a titolo di arretrati dati per dovuti sulla base del CCNL di settore didiritto privato 2006/2009, ed era stata poi recuperata mediantetrattenuta in busta paga sulla base di alcune pronunce di questa Corte(la prima delle quali è Cass. n. 355/2016) che avevano stabilito chedetto CCNL, in difetto di atto di recepimento, non era direttamenteapplicabile alla Regione Sicilia.3.

Frattalemi aveva agìto per la ripetizione sulla base di clausoladi non ripetibilità contenuta nell’art. 30 del CIRL [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] respinto la domanda, sulla base dei seguenti argomenti (insintesi): il CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per ilfuturo; non era dato comprendere a cosa la clausola si riferisse, nonmenzionando gli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti aiservizi antincendio boschivo, ai quali il CIRL non faceva alcunriferimento, salvo l’allegato 1, che però conteneva solo dichiarazioniprogrammatiche, prive dell’indispensabile copertura finanziaria; laGiunta Regionale aveva autorizzato l’Assessorato alla sottoscrizioneNumero registro generale 7500/2025con decorrenza 1/1/2018 e con soggezione degli effetti econoNmumicerio saeiz ionale 2939/2026Numero di raccolta generale 24119/2026limiti derivanti dagli stanziamenti finanziari disponibili.Data pubblicazione 27/07/20264.

Per quanto ancora rileva, Frattalemi aveva proposto appellodeducendo che, stipulato il CCNL nel 2006, la Giunta RegionaleSiciliana, con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà già recepitocon decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione delriconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL adecorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e fino al 31/7/2008.

Nelle more della stipula,il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” colquale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze inquestione.

Detto accordo, nel giudizio da altri intrapreso per ilpagamento, era stato ritenuto, sulla base del principio di dirittoenunciato da Cass. n. 355/2016, non impegnativo per la Regione, inquanto non recepito dalla Giunta.

Tanto chiarito in fatto, aveva insistitoper l’irripetibilità dell’indebito, ostandovi l’art. 30 del CIRL stipulato indata 1/1/2017, e recepito dalla Regione con delibera n. 404 del13/9/2017, che aveva escluso la possibilità del recupero retributivo,tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro areperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretratinon ancora versati, implicava a fortiori il “consolidamento” di quantogià corrisposto.5.

La Corte di Appello accoglieva il gravame rilevando, in sintesi,che dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare unaesegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualcheeffetto, sicchè la clausola “non si darà corso ad alcun recuperoretributivo”, seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dalgennaio 2018, non poteva che riferirsi al già pagato in eccedenza primadi tale maturazione.

Corroborava tale ricostruzione il canone diinterpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicatoall’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava ilGoverno regionale “a reperire le risorse finanziarie per liquidare aiNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte dNuemgelrio dai rarcecotltraagetni erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009”.

L’espressione “larimanente parte” rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormenteche il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondoquell’accordo.

La trattenuta era, pertanto, indebita.6.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’AssessoratoRegionale dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della PescaMediterranea della Regione Sicilia, con quattro motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.8.

Con ordinanza interlocutoria del 7/2/2026 la Corte hasollecitato il contraddittorio sulla questione pregiudiziale di validitàintrinseca della clausola di non ripetizione contenuta nel CIRL 2017, erinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.9.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.10.

La Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nelfatto, dedotto in memoria difensiva in appello, che l’unico CIRL entratoin vigore era quello siglato nel 2018, ed approvato con deliberazionedella Giunta n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018.

Dettocontratto, del quale il ricorrente aveva chiesto l’acquisizione nel giudiziodi appello, non conteneva alcuna clausola di non ripetizione, mentrequello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul quale sia il Tribunale che la Corte di appelloavevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”,mai entrata in vigore in quel testo.

Nello svolgimento dello stessomotivo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’istanza diproduzione dell’unico CIRL, contenuta nelle note di trattazione scrittaper l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che meritava ammissione ex artt. 421 e437 c.p.c., stante l’indispensabilità della stessa al fine del decidere.Numero registro generale 7500/20252.

Il controricorrente, sul punto, obietta che il motivo sNaurmeebrobsez ionale 2939/2026Numero di raccolta generale 24119/2026inammissibile per avere in realtà la consistenza della contestazioneData pubblicazione 27/07/2026della efficacia del CIRL 2017, posta a base di entrambe le decisioni,contestazione inammissibile trattandosi di giudizio riservato al giudicedel merito, nonché per tradursi in una censura inerente alla valutazionedella prova, ugualmente riservata al merito.

Contesta inoltre lasussistenza del requisito di decisività, implicita nel fatto che laproduzione del CIRL 2018 non era stata ammessa dalla Corteterritoriale.

Deduce ancora l’infondatezza del motivo, sull’assunto cheil CIRL 2017 era stato recepito, con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cosìproducendo i propri effetti, per quanto denominato “ipotesi”, anche inragione del corrispettivo impegno di spesa poi posto dall’art.2, co.4,della L.R. n. 8 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Aggiunge che il CIRL 2018 non avevaannullato il precedente, prevedendo solo per l’avvenire, sicchè i duecontratti si erano succeduti con diverse decorrenze, senza che laclausola di non ripetibilità contenuta nel primo potesse ritenersiabrogata per il mero fatto di non essere stata riprodotta nel secondo.3.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronuncia: a)sull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva inappello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL mai entrato in vigorefosse quello siglato nel 2018; b) sull’istanza di produzione esperita nellenote di trattazione scritta in appello.4.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità dellasentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata peril mero fatto che la Corte territoriale abbia ignorato l’eccezione soprapiù volte richiamata.5.

Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 421 e 437 c.p.c., nullità dellaNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026sentenza per omessa ammissione della produzione del NCuImRerLo d2i ra0c1co8lta gienn erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026appello.6.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, e sono fondati nei termini che seguono.7.

Preliminarmente, questa Corte non ritiene che la causa possaessere definita sulla base della sola questione preliminare posta conl’ordinanza interlocutoria.8.

Al riguardo deve affermarsi che la clausola “non si darà corsoad alcun recupero retributivo”, se interpretata in senso letterale, edavulso dal contesto, non potrebbe che essere giudicata nulla.9.

Si deve sul punto premettere che secondo l’orientamentoconsolidato di questa Corte nella Regione Sicilia agli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non si applicanogli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, che riguardano i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN, posto che, in ragione dellostatuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN si impongono con efficaciacogente sulla contrattazione regionale, perché l’art. 46 del d.lgs. n.165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale possanoavvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzietecniche istituite con legge regionale e la materia è sul punto regolatadagli artt. 24 e seguenti della L.R.

Sicilia n. 10/2000.S’applica invece l’art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come modificatodalla L.R. n. 14/2006, secondo cui “la gestione giuridica ed economicadel personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioniavviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”; disposizione che,peraltro, deve essere coordinata con l’art. 49 della stessa L.R. n.14/2006, che disciplina tempi e modi del recepimento dellacontrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che « Alrecepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale diNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regiNounmaerloed i6ra cacopltar iglen erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/20261996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdottodall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale perl'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dallasottoscrizione.

Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cuial comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parteeconomica del contratto.».Da tanto segue che il recepimento del CCNL di settore di diritto privato,pur previsto dalla legge regionale, richiede comunque un attodeliberativo dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzatoa consentire la valutazione della compatibilità della contrattazionenazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con ledisponibilità economiche e finanziarie dell’ente.D’altro canto, anche gli artt. 24 e seguenti della L.R.

Sicilia n. 10/2000,con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato ilprocedimento di contrattazione regionale, pongono precisi onerifinalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazionecollettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma3, stabilisce che «I contratti collettivi sono corredati da prospetticontenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione dellacopertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale,prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficaciatemporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale ototale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa».Da ciò segue che sia la legge regionale n. 10/2000 che il d.lgs. n.165/2001 pongono comunque quale requisito imprescindibile la previaindividuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e deilimiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione (Cass. n.14801/2019, 11563/2021, 30605/2021).10.

Dai principi sopra esposti deriva anche che nel settore che quici occupa opera il principio generale secondo il quale la pubblicaNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026amministrazione, oltre che il diritto, ha il dovere, alla luceN udmie rpo rdii nraccìopltai gdeni erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026ordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebitooggettivo (ex pluris, Cass. 3826/2016, 16088/2016, 6715/2021,21316/2022) e ciò osta, in linea di principio, anche al fatto che di talediritto-dovere essa possa disporre per via negoziale.

La clausola inrilievo, quindi, se interpretata come volta a prevedere una diversadisciplina dell’indebito oggettivo, non potrebbe che essere affetta danullità.11.

A diversa conclusione si dovrebbe, invece, giungere, ove ladisposizione fosse ritenuta passibile, alla luce degli eventi pregressirappresentati dal controricorrente, e degli impegni di copertura cui sisarebbe dato seguito, di essere interpretata come volta a regolare pervia negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazionenazionale (ossia nel senso di riconoscere ora per allora arretrati previstidal CCNL e rimasti formalmente privi di recepimento).

Si tratta diesegesi potenzialmente favorita dall’art. 1367 c.c., che consacra ilprincipio di conservazione del contratto, la cui possibilità attiene peròallo scrutinio riservato al giudice del merito (cfr. fra le tante Cass.n.11643/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata).12.

Passando all’esame dei motivi, è regolarmente denunciato edincontroverso che nel giudizio di appello era stato dedotto che al CIRL2017 era seguito, nel 2018, un altro CIRL, di decorrenza di pocoposteriore (1/9/18 verso 1/1/2018) non riproducente la clausola di nonripetizione; e che ne era stata chiesta la produzione ex art. 437 c.p.c.La sentenza impugnata non fa alcuna menzione del fatto storico dellastipula di tale CIRL né nulla afferma sull’istanza di produzione.13.

Orbene, se l’interpretazione dei contratti, traducendosi in unaoperazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, l’omesso esamedella deduzione della stipula di un contratto collettivo successivo aquello in base al quale viene riconosciuto un diritto, e che, nell’assunto,Numero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026tale diritto disconosca, è invece censurabile secondo il nNu.m5e rdo dei lr acpcorlitamgeon erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026comma dell’art. 360 c.p.c., a misura che si risolva nell’omesso esamedel fatto storico della stipula del contratto secondo il suo contenutorilevante (in tal senso, in casi per certi versi analoghi, ad es., Cass. nn.10745/2022, 32372/2021, 8986/2017).14.

Riguardo al requisito della decisività, ritiene il Collegio che essovada apprezzato, quantomeno in casi quale quello qui in esame, nongià in base ad un apprezzamento di merito in concreto come taleprecluso alla Corte di legittimità, ma sulla base di una valutazione inastratto della potenziale idoneità del fatto non esaminato a destituiredi fondamento il giudizio (in tal senso, sostanzialmente, Cass. n.32372/2021 nel parlare di un «fatto storico astrattamente idoneo aconfigurarsi come decisivo»).Quando, come nel caso di specie, ad un contratto integrativo regionalesostanzialmente destinato a recepire un contratto nazionale nei limitidella compatibilità finanziaria ne segua a brevissimo tempo un altro,che non ne riproduca la clausola rilevante in causa contenuta nel primo,e ciò sia dedotto nel giudizio, anche ad assumere che il primo fosseperfetto, la deduzione di nuova stipula con mancata riproduzione sierige a deduzione di fatto storico potenzialmente decisivo nel senso diuna volontà di ritrattazione, che il giudice di merito non può ometteredi esaminare senza addurre impedimento di rito né giudicare nelmerito, provvedendo alla disamina dei due contratti in punto di validitàed efficacia secondo le regole della successione dei contratti e lerelative ricadute esegetiche.15.

In tali termini la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio diNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026legittimità, alla Corte di Appello di CaltanissettaN umienro di draicvcoeltar sgean erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’udienza pubblica del16 giugno 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] di Paolantonio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza n. 189/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 02/10/2024 R.G.N. 93/2024;Numero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/202616/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCaltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna del20/12/2023, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura,dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilianon aveva diritto a ripetere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro931,15, condannandola a restituirla con gli interessi.2. La somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012a titolo di arretrati dati per dovuti sulla base del CCNL di settore didiritto privato 2006/2009, ed era stata poi recuperata mediantetrattenuta in busta paga sulla base di alcune pronunce di questa Corte(la prima delle quali è Cass. n. 355/2016) che avevano stabilito chedetto CCNL, in difetto di atto di recepimento, non era direttamenteapplicabile alla Regione Sicilia.3. Frattalemi aveva agìto per la ripetizione sulla base di clausoladi non ripetibilità contenuta nell’art. 30 del CIRL [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] respinto la domanda, sulla base dei seguenti argomenti (insintesi): il CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per ilfuturo; non era dato comprendere a cosa la clausola si riferisse, nonmenzionando gli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti aiservizi antincendio boschivo, ai quali il CIRL non faceva alcunriferimento, salvo l’allegato 1, che però conteneva solo dichiarazioniprogrammatiche, prive dell’indispensabile copertura finanziaria; laGiunta Regionale aveva autorizzato l’Assessorato alla sottoscrizioneNumero registro generale 7500/2025con decorrenza 1/1/2018 e con soggezione degli effetti econoNmumicerio saeiz ionale 2939/2026Numero di raccolta generale 24119/2026limiti derivanti dagli stanziamenti finanziari disponibili.Data pubblicazione 27/07/20264. Per quanto ancora rileva, Frattalemi aveva proposto appellodeducendo che, stipulato il CCNL nel 2006, la Giunta RegionaleSiciliana, con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà già recepitocon decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione delriconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL adecorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e fino al 31/7/2008. Nelle more della stipula,il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” colquale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze inquestione. Detto accordo, nel giudizio da altri intrapreso per ilpagamento, era stato ritenuto, sulla base del principio di dirittoenunciato da Cass. n. 355/2016, non impegnativo per la Regione, inquanto non recepito dalla Giunta. Tanto chiarito in fatto, aveva insistitoper l’irripetibilità dell’indebito, ostandovi l’art. 30 del CIRL stipulato indata 1/1/2017, e recepito dalla Regione con delibera n. 404 del13/9/2017, che aveva escluso la possibilità del recupero retributivo,tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro areperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretratinon ancora versati, implicava a fortiori il “consolidamento” di quantogià corrisposto.5. La Corte di Appello accoglieva il gravame rilevando, in sintesi,che dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare unaesegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualcheeffetto, sicchè la clausola “non si darà corso ad alcun recuperoretributivo”, seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dalgennaio 2018, non poteva che riferirsi al già pagato in eccedenza primadi tale maturazione. Corroborava tale ricostruzione il canone diinterpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicatoall’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava ilGoverno regionale “a reperire le risorse finanziarie per liquidare aiNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte dNuemgelrio dai rarcecotltraagetni erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009”. L’espressione “larimanente parte” rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormenteche il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondoquell’accordo. La trattenuta era, pertanto, indebita.6. Per la cassazione della sentenza ricorre l’AssessoratoRegionale dell’Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della PescaMediterranea della Regione Sicilia, con quattro motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.8. Con ordinanza interlocutoria del 7/2/2026 la Corte hasollecitato il contraddittorio sulla questione pregiudiziale di validitàintrinseca della clausola di non ripetizione contenuta nel CIRL 2017, erinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.9. Entrambe le parti hanno presentato memoria.10. La Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nelfatto, dedotto in memoria difensiva in appello, che l’unico CIRL entratoin vigore era quello siglato nel 2018, ed approvato con deliberazionedella Giunta n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018. Dettocontratto, del quale il ricorrente aveva chiesto l’acquisizione nel giudiziodi appello, non conteneva alcuna clausola di non ripetizione, mentrequello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul quale sia il Tribunale che la Corte di appelloavevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”,mai entrata in vigore in quel testo. Nello svolgimento dello stessomotivo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’istanza diproduzione dell’unico CIRL, contenuta nelle note di trattazione scrittaper l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che meritava ammissione ex artt. 421 e437 c.p.c., stante l’indispensabilità della stessa al fine del decidere.Numero registro generale 7500/20252. Il controricorrente, sul punto, obietta che il motivo sNaurmeebrobsez ionale 2939/2026Numero di raccolta generale 24119/2026inammissibile per avere in realtà la consistenza della contestazioneData pubblicazione 27/07/2026della efficacia del CIRL 2017, posta a base di entrambe le decisioni,contestazione inammissibile trattandosi di giudizio riservato al giudicedel merito, nonché per tradursi in una censura inerente alla valutazionedella prova, ugualmente riservata al merito. Contesta inoltre lasussistenza del requisito di decisività, implicita nel fatto che laproduzione del CIRL 2018 non era stata ammessa dalla Corteterritoriale. Deduce ancora l’infondatezza del motivo, sull’assunto cheil CIRL 2017 era stato recepito, con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cosìproducendo i propri effetti, per quanto denominato “ipotesi”, anche inragione del corrispettivo impegno di spesa poi posto dall’art.2, co.4,della L.R. n. 8 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Aggiunge che il CIRL 2018 non avevaannullato il precedente, prevedendo solo per l’avvenire, sicchè i duecontratti si erano succeduti con diverse decorrenze, senza che laclausola di non ripetibilità contenuta nel primo potesse ritenersiabrogata per il mero fatto di non essere stata riprodotta nel secondo.3. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronuncia: a)sull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva inappello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL mai entrato in vigorefosse quello siglato nel 2018; b) sull’istanza di produzione esperita nellenote di trattazione scritta in appello.4. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità dellasentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata peril mero fatto che la Corte territoriale abbia ignorato l’eccezione soprapiù volte richiamata.5. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 421 e 437 c.p.c., nullità dellaNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026sentenza per omessa ammissione della produzione del NCuImRerLo d2i ra0c1co8lta gienn erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026appello.6. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, e sono fondati nei termini che seguono.7. Preliminarmente, questa Corte non ritiene che la causa possaessere definita sulla base della sola questione preliminare posta conl’ordinanza interlocutoria.8. Al riguardo deve affermarsi che la clausola “non si darà corsoad alcun recupero retributivo”, se interpretata in senso letterale, edavulso dal contesto, non potrebbe che essere giudicata nulla.9. Si deve sul punto premettere che secondo l’orientamentoconsolidato di questa Corte nella Regione Sicilia agli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non si applicanogli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, che riguardano i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN, posto che, in ragione dellostatuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN si impongono con efficaciacogente sulla contrattazione regionale, perché l’art. 46 del d.lgs. n.165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale possanoavvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzietecniche istituite con legge regionale e la materia è sul punto regolatadagli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n. 10/2000.S’applica invece l’art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come modificatodalla L.R. n. 14/2006, secondo cui “la gestione giuridica ed economicadel personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioniavviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”; disposizione che,peraltro, deve essere coordinata con l’art. 49 della stessa L.R. n.14/2006, che disciplina tempi e modi del recepimento dellacontrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che « Alrecepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale diNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regiNounmaerloed i6ra cacopltar iglen erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/20261996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdottodall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale perl'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dallasottoscrizione. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cuial comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parteeconomica del contratto.».Da tanto segue che il recepimento del CCNL di settore di diritto privato,pur previsto dalla legge regionale, richiede comunque un attodeliberativo dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzatoa consentire la valutazione della compatibilità della contrattazionenazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con ledisponibilità economiche e finanziarie dell’ente.D’altro canto, anche gli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n. 10/2000,con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato ilprocedimento di contrattazione regionale, pongono precisi onerifinalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazionecollettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma3, stabilisce che «I contratti collettivi sono corredati da prospetticontenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione dellacopertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale,prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficaciatemporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale ototale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa».Da ciò segue che sia la legge regionale n. 10/2000 che il d.lgs. n.165/2001 pongono comunque quale requisito imprescindibile la previaindividuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e deilimiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione (Cass. n.14801/2019, 11563/2021, 30605/2021).10. Dai principi sopra esposti deriva anche che nel settore che quici occupa opera il principio generale secondo il quale la pubblicaNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026amministrazione, oltre che il diritto, ha il dovere, alla luceN udmie rpo rdii nraccìopltai gdeni erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026ordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebitooggettivo (ex pluris, Cass. 3826/2016, 16088/2016, 6715/2021,21316/2022) e ciò osta, in linea di principio, anche al fatto che di talediritto-dovere essa possa disporre per via negoziale. La clausola inrilievo, quindi, se interpretata come volta a prevedere una diversadisciplina dell’indebito oggettivo, non potrebbe che essere affetta danullità.11. A diversa conclusione si dovrebbe, invece, giungere, ove ladisposizione fosse ritenuta passibile, alla luce degli eventi pregressirappresentati dal controricorrente, e degli impegni di copertura cui sisarebbe dato seguito, di essere interpretata come volta a regolare pervia negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazionenazionale (ossia nel senso di riconoscere ora per allora arretrati previstidal CCNL e rimasti formalmente privi di recepimento). Si tratta diesegesi potenzialmente favorita dall’art. 1367 c.c., che consacra ilprincipio di conservazione del contratto, la cui possibilità attiene peròallo scrutinio riservato al giudice del merito (cfr. fra le tante Cass.n.11643/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata).12. Passando all’esame dei motivi, è regolarmente denunciato edincontroverso che nel giudizio di appello era stato dedotto che al CIRL2017 era seguito, nel 2018, un altro CIRL, di decorrenza di pocoposteriore (1/9/18 verso 1/1/2018) non riproducente la clausola di nonripetizione; e che ne era stata chiesta la produzione ex art. 437 c.p.c.La sentenza impugnata non fa alcuna menzione del fatto storico dellastipula di tale CIRL né nulla afferma sull’istanza di produzione.13. Orbene, se l’interpretazione dei contratti, traducendosi in unaoperazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, l’omesso esamedella deduzione della stipula di un contratto collettivo successivo aquello in base al quale viene riconosciuto un diritto, e che, nell’assunto,Numero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026tale diritto disconosca, è invece censurabile secondo il nNu.m5e rdo dei lr acpcorlitamgeon erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026comma dell’art. 360 c.p.c., a misura che si risolva nell’omesso esamedel fatto storico della stipula del contratto secondo il suo contenutorilevante (in tal senso, in casi per certi versi analoghi, ad es., Cass. nn.10745/2022, 32372/2021, 8986/2017).14. Riguardo al requisito della decisività, ritiene il Collegio che essovada apprezzato, quantomeno in casi quale quello qui in esame, nongià in base ad un apprezzamento di merito in concreto come taleprecluso alla Corte di legittimità, ma sulla base di una valutazione inastratto della potenziale idoneità del fatto non esaminato a destituiredi fondamento il giudizio (in tal senso, sostanzialmente, Cass. n.32372/2021 nel parlare di un «fatto storico astrattamente idoneo aconfigurarsi come decisivo»).Quando, come nel caso di specie, ad un contratto integrativo regionalesostanzialmente destinato a recepire un contratto nazionale nei limitidella compatibilità finanziaria ne segua a brevissimo tempo un altro,che non ne riproduca la clausola rilevante in causa contenuta nel primo,e ciò sia dedotto nel giudizio, anche ad assumere che il primo fosseperfetto, la deduzione di nuova stipula con mancata riproduzione sierige a deduzione di fatto storico potenzialmente decisivo nel senso diuna volontà di ritrattazione, che il giudice di merito non può ometteredi esaminare senza addurre impedimento di rito né giudicare nelmerito, provvedendo alla disamina dei due contratti in punto di validitàed efficacia secondo le regole della successione dei contratti e lerelative ricadute esegetiche.15. In tali termini la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio diNumero registro generale 7500/2025Numero sezionale 2939/2026legittimità, alla Corte di Appello di CaltanissettaN umienro di draicvcoeltar sgean erale 24119/2026Data pubblicazione 27/07/2026composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’udienza pubblica del16 giugno 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] di Paolantonio
Sentenza Cassazione n. 24119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris