CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13433/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna per detenzione di materiale esplosivo e ricettazione; l'unico motivo di ricorso contesta carenze motivazionali in punto di qualificazione del materiale esplosivo come tale, piuttosto che come sostanza esplodente la cui detenzione comporta la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen.; ritenuto che: «nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri)» (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857); i giudici di merito si sono conformati a tale principio, avendo ritenuto dimostrata la natura micidiale dell'esplosivo in ragione del luogo di custodia e degli accertamenti dei consulenti; a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente non considerando l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.