Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 37589/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con sentenza del 23 gennaio 2023, la Corte d'a spello di Genova ha • , _ • confermato la sentenza dei Tribunale di Savona del settem .r S • con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2010, 2013, 2014.

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unica doglianza, il difetto di notifica dell'avviso di accertamento tributario, essendo il ricorrente detenuto in quel periodo, nonché il mancato accertamento in sede penale dell'ammontare dell'imposta evasa anche ai fini della prova del superamento della soglia di punibilità penale.

Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché le censure mosse presentano aspecifiche doolianze che non si confrontano con la sentenza resa nel giudizio di secondo grado.

Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, i'imputato è stato regolarmente citato a giudizio in sede penale, sicchè la nullità della notifica dell'atto di accertamento tributario non assume alcuna rilevanza, e la conferma del giudizio di responsabilità non è basata su un mero accertamento induttivo, ma sulla effettiva valutazione della documentazione - come i numerosi versamenti su conti correnti- mediante la quale è stato possibile ricostruire con esattezza i redditi dell'imputato.

Inoltre, l'imputato è rimasto assente durante il giudizio, e quindi non ha fornito alcun contributo anche minimale all'accertamento dei fatti.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento dela somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i! 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con sentenza del 23 gennaio 2023, la Corte d'a spello di Genova ha • , _ • confermato la sentenza dei Tribunale di Savona del settem .r S • con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2010, 2013, 2014. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unica doglianza, il difetto di notifica dell'avviso di accertamento tributario, essendo il ricorrente detenuto in quel periodo, nonché il mancato accertamento in sede penale dell'ammontare dell'imposta evasa anche ai fini della prova del superamento della soglia di punibilità penale. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché le censure mosse presentano aspecifiche doolianze che non si confrontano con la sentenza resa nel giudizio di secondo grado. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, i'imputato è stato regolarmente citato a giudizio in sede penale, sicchè la nullità della notifica dell'atto di accertamento tributario non assume alcuna rilevanza, e la conferma del giudizio di responsabilità non è basata su un mero accertamento induttivo, ma sulla effettiva valutazione della documentazione - come i numerosi versamenti su conti correnti- mediante la quale è stato possibile ricostruire con esattezza i redditi dell'imputato. Inoltre, l'imputato è rimasto assente durante il giudizio, e quindi non ha fornito alcun contributo anche minimale all'accertamento dei fatti. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento dela somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i! 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 37589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris