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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03735/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SALVATORI Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) CASASANTA Igor, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/07/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del CASASANTA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 21/10/.2014 dal Tribunale di Velletri, con la quale SALVATORI Paolo e CASASANTA Igor erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di un'autovettura sottratta a PARADISI Simone.

In particolare, la Corte d'Appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen. il reato ascritto al SALVATORI, ridimensionando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il SALVATORI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione.

Si deduce che le risultanze acquisite avrebbero dovuto orientare per il concorso del SALVATORI nel reato presupposto, e si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648, non avendo la Corte indicato gli elementi da cui desumere che l'autovettura oggetto della condotta era "di non ridotto valore".

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'indulto di cui alla

I. n. 241 del 2006.

3. Ricorre per cassazione il CASASANTA, a mezzo dei propri difensori, deducendo:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione anche per la mancata risposta alle deduzioni difensive.

Si censura la sentenza per aver ignorato quanto dedotto in appello in ordine: all'assoluta assenza di collegamenti tra il ricorrente e il SALVATORI; al mancato possesso, in capo al CASASANTA, dell'autovettura oggetto delle operazioni di riciclaggio; al fatto che il ricorrente si era limitato a fare da intermediario nella vendita dell'auto dal TRENO alla SCARPA, senza ricevere alcunchè; al fatto che la donna aveva precisato di aver portato la vettura incidentata dal meccanico tramite un altro soggetto, diverso dal CASASANTA; all'apoditticità della conclusione per cui l'acquisto della SCARPA doveva ritenersi fittizio; all'irrilevanza del fatto che il TRENO avesse restituito la vettura, dopo il sinistro, al CASASANTA nell'aprile 2018, dato che tale circostanza non poteva dimostrare che il ricorrente ne avesse mantenuto la disponibilità fino al mese di agosto successivo (ovvero fino al furto della vettura del PARADISI e all'accertamento - il giorno seguente - della sostituzione delle targhe ecc.), né tantomeno che egli possa essere ritenuto responsabile delle predette operazioni, non essendovi alcuna prova in tal senso anche quanto a suoi contatti con l'auto rubata al PARADISI.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Si lamenta il carattere apparente e comunque carente del percorso argomentativo.2 [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Iniziando dalla posizione del SALVATORI, va evidenziata la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate.

2.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, risulta non controverso il fatto che l'auto provento di furto in danno del PARADI:SI è stata rinvenuta dagli operanti, il giorno successivo alla sottrazione, all'interno di un parcheggio recintato antistante l'abitazione e l'officina del ricorrente.

Quest'ultimo, d'altra parte, non ha fornito alcun tipo di indicazione in ordine alle modalità in cui aveva acquisito la disponibilità del veicolo né, tanto meno, in ordine ad un suo eventuale coinvolgimento nel furto.

Nessun particolare rilievo può attribuirsi, a tale ultimo riguardo, al breve arco temporale intercorso tra la sottrazione del mezzo e il suo rinvenimento nel cortile del SALVATORI, ove si ponga mente al fatto che sul veicolo erano già state montate le targhe e la centralina elettronica di altra analoga autovettura, mentre quelle originali erano custodite all'interno del bagagliaio (circostanze che peraltro non sono state ritenute dalla Corte d'Appello, a differenza del Tribunale di Velletri, idonee ad affermare la responsabilità del ricorrente per l'originaria imputazione di riciclaggio a lui ascritta).

Altrettanto priva di consistenza, perché meramente congetturale e priva di qualsiasi elemento di concreto supporto in ordine al valore del veicolo, è la prospettazione difensiva concernente la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. 2.2.

Nessun particolare approfondimento appare necessario per illustrare la radicale inconsistenza del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'indulto di cui alla

I. n. 241 del 2006, pur essendo il reato stato commesso nel 2008.

3. Anche il ricorso del CASASANTA è inammissibile.

3.1. In relazione al primo motivo, è anzitutto opportuno richiamare, in questa sede, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, daila sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della 3 credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747.

In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

In tale cornice ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella reiterata censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

3. Dalla congiunta lettura delle decisioni di merito, in applicazione del noto principio della loro reciproca integrazione in ipotesi di "doppia conforme", emerge con chiarezza che le censure del ricorrente sottendono una ricostruzione fattuale ritenuta indicativa della totale estraneità del CASASANTA al riciclaggio contestato: una lettura secondo cui egli si sarebbe limitato, alcuni mesi prima del furto della vettura del PARADISI, a fare da intermediario tra TRENO Marco (che aveva acquistato dal ricorrente nel febbraio 2008 una vettura dello stesso modello di quella del PARADISI, ed aveva nel successivo mese di aprile proposto al CASASANTA di riprenderla, perché incidentata) e SCARPA Emma (che aveva palesato un interesse all'acquisto della vettura, e che poi aveva incaricato altro soggetto, diverso dal ricorrente, per il trasporto dal meccanico).

In buona sostanza, la prospettazione difensiva risulta imperniata sulla effettività del trasferimento della proprietà del veicolo dal TRENO alla SCARPA, per l'importo di Euro 1.800 come da fattura esibita, sul ruolo di mero intermediario del CASASANTA in tale affare concluso nell'aprile 2008, e sulla sua conseguente estraneità ad ogni vicenda successiva e, in particolare, all'apposizione delle targhe e della centralina elettronica dell'auto incidentata su quella sottratta al PARADISI nel successivo mese di agosto.

Radicalmente diversa, peraltro, risulta la ricostruzione concordemente accolta dai giudici di merito.

Emerge infatti, dalla sentenza impugnata (pag. 3 segg.): che il TRENO, proponendo al CASASANTA la restituzione del veicolo incidentato, si sentì indicare la SCARPA, presentatagli dal ricorrente come la propria madre, quale persona cui intestare la vettura; che il TRENO, risultato pienamente attendibile in ogni passaggio del suo racconto, disconobbe la fattura da Euro 1.800, escludendo di aver percepito somme di danaro per il passaggio di proprietà; che la SCARPA non era affatto la madre del CASASANTA, ma della fidanzata di questi; che la donna riferì di una proposta rivoltale dal ricorrente di acquistare un'auto incidentata da far riparare, senza peraltro essere in grado di riferire alcunchè in ordine ai termini di tale accordo, al costo delle riparazioni, alle effettive condizioni dell'auto, 4 all'individuazione del meccanico incaricato delle riparazioni ecc., così delineando un suo ruolo meramente formale nella vicenda.

Su tali basi, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che il ricorrente avesse ricevuto la vettura dal TRENO con finalità riciclatorie, concretizzatesi con la sostituzione di targhe e centralina dell'auto del PARADISI: è stato ritenuto, in particolare, "evidente che l'intestazione alla SCARPA della macchina incidentata fosse finalizzata ad occultare il reale possesso dell'[OSCURATO:PERSONA] 147 danneggiata da parte del CASASANTA mentre la fattura di 1.800 Euro doveva servire per rendere ancora più credibile il 'tarocco' da realizzare addossando, eventualmente, la responsabilità della sua realizzazione allo stesso TRENO Marco" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo che - alla luce dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati - deve ritenersi del tutto immune da censure deducibili in questa sede, ove si abbila riguardo alla posizione meramente formale della SCARPA (pianamente ricavata dalle sue stesse dichiarazioni: cfr. anche pag. 5 della sentenza di primo grado), all'artificio usato dal CASASANTA nella presentazione della donna al TRENO, al disconoscimento da parte di questi della fattura prodotta.

Un percorso che non trova certamente smentita nell'attività investigativa svolta sull'attività del CASASANTA (gestore di un'attività di vendita intestata ad una società inesistente, con partita IVA abbinata ad esercizio commerciale avente ad oggetto capi di abbigliamento: cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), e che non può dirsi vulnerato dai rilievi difensivi concernenti la mancata ricostruzione dei "passaggi successivi" all'intestazione alla SCARPA.

Deve invero ritenersi, alla luce delle convergenti risultanze sopra richiamate, inequivocabilmente indicative di un ruolo meramente formale assunto dalla donna per "schermare" la reale disponibilità del veicolo in capo al ricorrente,, che doveva essere quest'ultimo ad allegare circostanze concretamente idonee a comprovare il venir meno di quella disponibilità, che i giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto essersi protratta fino al momento dell'apposizione delle targhe e della centralina sull'auto rubata al PARADISI.

4. Le residue censure sono manifestamente infondate.

Sia pure in termini sintetici, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta priva di aporie denunciabili in questa sede (avendo la Corte d'Appello tutt'altro che illogicamente valorizzato l'esistenza di quattro precedenti specifici e la gravità del fatto, connotato da modalità indicative della sua non occasionalità).

Quanto al trattamento sanzionatorio, risulta assorbente il rilievo della sua determinazione nei minimi edittali.5

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SALVATORI Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) CASASANTA Igor, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/07/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del CASASANTA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 21/10/.2014 dal Tribunale di Velletri, con la quale SALVATORI Paolo e CASASANTA Igor erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di un'autovettura sottratta a PARADISI Simone. In particolare, la Corte d'Appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen. il reato ascritto al SALVATORI, ridimensionando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il SALVATORI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione. Si deduce che le risultanze acquisite avrebbero dovuto orientare per il concorso del SALVATORI nel reato presupposto, e si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648, non avendo la Corte indicato gli elementi da cui desumere che l'autovettura oggetto della condotta era "di non ridotto valore". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'indulto di cui alla I. n. 241 del 2006. 3. Ricorre per cassazione il CASASANTA, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione anche per la mancata risposta alle deduzioni difensive. Si censura la sentenza per aver ignorato quanto dedotto in appello in ordine: all'assoluta assenza di collegamenti tra il ricorrente e il SALVATORI; al mancato possesso, in capo al CASASANTA, dell'autovettura oggetto delle operazioni di riciclaggio; al fatto che il ricorrente si era limitato a fare da intermediario nella vendita dell'auto dal TRENO alla SCARPA, senza ricevere alcunchè; al fatto che la donna aveva precisato di aver portato la vettura incidentata dal meccanico tramite un altro soggetto, diverso dal CASASANTA; all'apoditticità della conclusione per cui l'acquisto della SCARPA doveva ritenersi fittizio; all'irrilevanza del fatto che il TRENO avesse restituito la vettura, dopo il sinistro, al CASASANTA nell'aprile 2018, dato che tale circostanza non poteva dimostrare che il ricorrente ne avesse mantenuto la disponibilità fino al mese di agosto successivo (ovvero fino al furto della vettura del PARADISI e all'accertamento - il giorno seguente - della sostituzione delle targhe ecc.), né tantomeno che egli possa essere ritenuto responsabile delle predette operazioni, non essendovi alcuna prova in tal senso anche quanto a suoi contatti con l'auto rubata al PARADISI. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si lamenta il carattere apparente e comunque carente del percorso argomentativo.2 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dalla posizione del SALVATORI, va evidenziata la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate. 2.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, risulta non controverso il fatto che l'auto provento di furto in danno del PARADI:SI è stata rinvenuta dagli operanti, il giorno successivo alla sottrazione, all'interno di un parcheggio recintato antistante l'abitazione e l'officina del ricorrente. Quest'ultimo, d'altra parte, non ha fornito alcun tipo di indicazione in ordine alle modalità in cui aveva acquisito la disponibilità del veicolo né, tanto meno, in ordine ad un suo eventuale coinvolgimento nel furto. Nessun particolare rilievo può attribuirsi, a tale ultimo riguardo, al breve arco temporale intercorso tra la sottrazione del mezzo e il suo rinvenimento nel cortile del SALVATORI, ove si ponga mente al fatto che sul veicolo erano già state montate le targhe e la centralina elettronica di altra analoga autovettura, mentre quelle originali erano custodite all'interno del bagagliaio (circostanze che peraltro non sono state ritenute dalla Corte d'Appello, a differenza del Tribunale di Velletri, idonee ad affermare la responsabilità del ricorrente per l'originaria imputazione di riciclaggio a lui ascritta). Altrettanto priva di consistenza, perché meramente congetturale e priva di qualsiasi elemento di concreto supporto in ordine al valore del veicolo, è la prospettazione difensiva concernente la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. 2.2. Nessun particolare approfondimento appare necessario per illustrare la radicale inconsistenza del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'indulto di cui alla I. n. 241 del 2006, pur essendo il reato stato commesso nel 2008. 3. Anche il ricorso del CASASANTA è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo, è anzitutto opportuno richiamare, in questa sede, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, daila sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della 3 credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In tale cornice ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella reiterata censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 3. Dalla congiunta lettura delle decisioni di merito, in applicazione del noto principio della loro reciproca integrazione in ipotesi di "doppia conforme", emerge con chiarezza che le censure del ricorrente sottendono una ricostruzione fattuale ritenuta indicativa della totale estraneità del CASASANTA al riciclaggio contestato: una lettura secondo cui egli si sarebbe limitato, alcuni mesi prima del furto della vettura del PARADISI, a fare da intermediario tra TRENO Marco (che aveva acquistato dal ricorrente nel febbraio 2008 una vettura dello stesso modello di quella del PARADISI, ed aveva nel successivo mese di aprile proposto al CASASANTA di riprenderla, perché incidentata) e SCARPA Emma (che aveva palesato un interesse all'acquisto della vettura, e che poi aveva incaricato altro soggetto, diverso dal ricorrente, per il trasporto dal meccanico). In buona sostanza, la prospettazione difensiva risulta imperniata sulla effettività del trasferimento della proprietà del veicolo dal TRENO alla SCARPA, per l'importo di Euro 1.800 come da fattura esibita, sul ruolo di mero intermediario del CASASANTA in tale affare concluso nell'aprile 2008, e sulla sua conseguente estraneità ad ogni vicenda successiva e, in particolare, all'apposizione delle targhe e della centralina elettronica dell'auto incidentata su quella sottratta al PARADISI nel successivo mese di agosto. Radicalmente diversa, peraltro, risulta la ricostruzione concordemente accolta dai giudici di merito. Emerge infatti, dalla sentenza impugnata (pag. 3 segg.): che il TRENO, proponendo al CASASANTA la restituzione del veicolo incidentato, si sentì indicare la SCARPA, presentatagli dal ricorrente come la propria madre, quale persona cui intestare la vettura; che il TRENO, risultato pienamente attendibile in ogni passaggio del suo racconto, disconobbe la fattura da Euro 1.800, escludendo di aver percepito somme di danaro per il passaggio di proprietà; che la SCARPA non era affatto la madre del CASASANTA, ma della fidanzata di questi; che la donna riferì di una proposta rivoltale dal ricorrente di acquistare un'auto incidentata da far riparare, senza peraltro essere in grado di riferire alcunchè in ordine ai termini di tale accordo, al costo delle riparazioni, alle effettive condizioni dell'auto, 4 all'individuazione del meccanico incaricato delle riparazioni ecc., così delineando un suo ruolo meramente formale nella vicenda. Su tali basi, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che il ricorrente avesse ricevuto la vettura dal TRENO con finalità riciclatorie, concretizzatesi con la sostituzione di targhe e centralina dell'auto del PARADISI: è stato ritenuto, in particolare, "evidente che l'intestazione alla SCARPA della macchina incidentata fosse finalizzata ad occultare il reale possesso dell'[OSCURATO:PERSONA] 147 danneggiata da parte del CASASANTA mentre la fattura di 1.800 Euro doveva servire per rendere ancora più credibile il 'tarocco' da realizzare addossando, eventualmente, la responsabilità della sua realizzazione allo stesso TRENO Marco" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che - alla luce dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati - deve ritenersi del tutto immune da censure deducibili in questa sede, ove si abbila riguardo alla posizione meramente formale della SCARPA (pianamente ricavata dalle sue stesse dichiarazioni: cfr. anche pag. 5 della sentenza di primo grado), all'artificio usato dal CASASANTA nella presentazione della donna al TRENO, al disconoscimento da parte di questi della fattura prodotta. Un percorso che non trova certamente smentita nell'attività investigativa svolta sull'attività del CASASANTA (gestore di un'attività di vendita intestata ad una società inesistente, con partita IVA abbinata ad esercizio commerciale avente ad oggetto capi di abbigliamento: cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), e che non può dirsi vulnerato dai rilievi difensivi concernenti la mancata ricostruzione dei "passaggi successivi" all'intestazione alla SCARPA. Deve invero ritenersi, alla luce delle convergenti risultanze sopra richiamate, inequivocabilmente indicative di un ruolo meramente formale assunto dalla donna per "schermare" la reale disponibilità del veicolo in capo al ricorrente,, che doveva essere quest'ultimo ad allegare circostanze concretamente idonee a comprovare il venir meno di quella disponibilità, che i giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto essersi protratta fino al momento dell'apposizione delle targhe e della centralina sull'auto rubata al PARADISI. 4. Le residue censure sono manifestamente infondate. Sia pure in termini sintetici, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta priva di aporie denunciabili in questa sede (avendo la Corte d'Appello tutt'altro che illogicamente valorizzato l'esistenza di quattro precedenti specifici e la gravità del fatto, connotato da modalità indicative della sua non occasionalità). Quanto al trattamento sanzionatorio, risulta assorbente il rilievo della sua determinazione nei minimi edittali.5 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore
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