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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2016/2025

ECLI:EU:C:2025:705
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0471

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate l’11 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑471/24 J.J. contro

[OSCURATO:PERSONA] S.A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale, Częstochowa, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Clausole contrattuali abusive – Direttiva 93/13/CE – Contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile – Clausola contrattuale che prevede la determinazione del tasso di interesse sulla base di un indice di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 – Indice di riferimento critico – Indice di riferimento WIBOR – Requisito di trasparenza»

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla compatibilità con la direttiva 93/13 CEE ( 2 ) di clausole contrattuali che prevedono un tasso di interesse variabile basato sul tasso interbancario offerto a Varsavia («[OSCURATO:PERSONA]», in prosieguo: il «WIBOR») nei contratti di mutuo ipotecario.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J.J., un consumatore, e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PKO»), una banca con sede in Polonia, in relazione i) al rimborso di una parte delle somme versate da tale consumatore a detta banca nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile e ii) all’inopponibilità o alla nullità della clausola di tale contratto relativa alla determinazione del tasso di interesse.

2. La novità della presente causa risiede nel fatto che il contratto di mutuo ipotecario utilizza un indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 ( 3 ), ossia l’indice WIBOR.

Nei mutui ipotecari sottoscritti dal 2013, il WIBOR è utilizzato come riferimento per il 98,5% dei mutui totali concessi alle famiglie in Polonia.

È evidente che la presente causa riveste un’importanza particolare per il settore ipotecario polacco, in particolare nella misura in cui si basa sul WIBOR ( 4 ).

I. Contesto normativo

3. Ai fini delle presenti conclusioni, è sufficiente fare riferimento all’Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (legge del 23 marzo 2017 sul mutuo ipotecario e sulla vigilanza sugli intermediari del mutuo ipotecario e sugli agenti), ( 5 ) il cui articolo 29, paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue: «1.

Il contratto di mutuo ipotecario precisa gli elementi indicati all’articolo 69, paragrafo 2, dell’Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe [ ( 6 )] nonché: (…) (8) le modalità e le condizioni per la determinazione del tasso di interesse sulla base del quale viene calcolato l’importo della rata comprensiva di capitale e di interessi; (...)

2. Se le parti non hanno concordato per il mutuo ipotecario gli interessi a tasso fisso, il metodo di determinazione del tasso di interesse di cui al paragrafo 1, punto 8, è stabilito considerando il valore dell’indice di riferimento e l’importo del margine stabilito nel contratto di mutuo ipotecario».

II. Fatti di cui al procedimento principale e questioni pregiudiziali

4. Come risulta dall’ordinanza di rinvio, il 18 giugno 2019 il ricorrente nel procedimento principale, J.J., che è un consumatore, ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PKO») al fine di ottenere un mutuo ipotecario dell’importo di 400000 zloty (PLN) (circa EUR 96700).

In tale occasione, egli è stato informato in particolare dei rischi connessi ai prestiti a tasso variabile in generale.

Non ha ricevuto alcuna informazione sul funzionamento dell’indice di riferimento specifico applicabile.

5. Il 1 o agosto 2019 le parti nel procedimento principale hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario per un importo totale di PLN 413436,69 (circa EUR 100000) destinato all’acquisto di un’abitazione, per una durata di 20 anni (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»).

Tale mutuo era soggetto a un tasso di interesse variabile, calcolato sulla base dell’indice WIBOR 6M, che era dell’1,79% alla data di conclusione del contratto, maggiorato di un margine fisso dell’1,85%, e il tasso variabile applicabile era adeguato in funzione dell’evoluzione di tale indice su base semestrale (in prosieguo: la «clausola contrattuale di cui trattasi»).

6. Nelle condizioni generali del contratto di cui trattasi, l’indice WIBOR 6M è descritto come l’indice di riferimento per i depositi in zloty a sei mesi sul mercato interbancario polacco, il cui valore è determinato conformemente alle norme relative, in particolare, al WIBOR, e pubblicato sul sito informativo dell’«amministratore» di tale indice ( 7 ), la GPW Benchmark S.A.

Le condizioni particolari del contratto di cui trattasi indicano che la PKO ha informato il mutuatario del rischio connesso ai tassi di interesse variabili, il che, in caso di aumento dell’indice di riferimento, comporta un aumento dell’importo degli interessi dovuti, e quindi delle rate mensili.

Le condizioni generali contengono parimenti informazioni a tale riguardo.

7. Successivamente, le parti nel procedimento principale hanno concluso un addendum al contratto di cui trattasi che precisava le regole applicabili in caso di modifica sostanziale dell’indice WIBOR 6M o in caso di cessazione della sua pubblicazione.

Dopo aver presentato senza successo un reclamo riguardante la legittimità della clausola contrattuale di cui trattasi con la PKO, J.J. ha proposto un ricorso avverso tale banca.

8. Il Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa, Polonia), giudice del rinvio, indica che, secondo le affermazioni di J.J., la PKO non ha fornito informazioni affidabili, comprensibili e complete sul rischio associato a un tasso di interesse variabile e sul metodo di determinazione dell’indice WIBOR 6M.

Ciò varrebbe in particolare in relazione all’influenza che le banche, tra cui la PKO, possono esercitare sulla determinazione di tale indice, indipendentemente dalle effettive condizioni economiche esistenti sul mercato interbancario e dalla realtà economica, assicurandosi così di un «margine occulto».

Esso fa valere che, al contrario, le clausole relative ai tassi d’interesse variabili dovrebbero riguardare unicamente indicatori oggettivi, sui quali le parti non possono avere alcuna influenza.

J.J. ritiene che, di conseguenza, la PKO abbia la possibilità di influenzare il livello della sua obbligazione di pagare interessi e ritiene che la banca abbia trasferito su di lui in quanto consumatore l’intero rischio di tasso.

J.J. fa altresì valere che la PKO non gli ha fornito informazioni sulla sostanza dell’indice WIBOR 6M, cosicché non era in grado di valutare le conseguenze economiche dei suoi impegni.

9. La PKO contesta le affermazioni di J.J. relative all’assenza di connessione tra l’indice WIBOR 6M e le operazioni effettive in cui esso è utilizzato, alla capacità delle banche di manipolare tale indice e all’esistenza di un accordo anticoncorrenziale tra di esse per fissare i valori del WIBOR.

Essa sostiene, in sostanza, che J.J. è stato correttamente informato dei rischi connessi alla conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile.

10. Il giudice del rinvio ritiene che, sebbene la denominazione dell’indice di riferimento non sia espressamente menzionata nella legge sul credito ipotecario, è indubbio, alla luce, in particolare, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 ( 8 ), che è l’indice di riferimento critico WIBOR che deve essere inteso come l’«indice di riferimento» di cui all’articolo 29, paragrafo 2, di tale legge.

È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla portata dell’obbligo del mutuante di informare il consumatore, al fine di stabilire se un mutuante debba fornire le seguenti informazioni: a) le modalità di determinazione dell’indice di riferimento; b) i fattori che influenzano il suo valore; c) eventuali problemi di trasparenza posti dall’indice ( 9 ), d) il potere discrezionale delle banche di fornire i dati pertinenti; e) i criteri utilizzati dalle banche per compilare tali dati; f) il fatto che il mutuante stesso fornisca i dati; e g) il modo in cui il mutuante raccoglie e tratta tali dati internamente.

11. In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare le clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR;

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare le clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sul [WIBOR];

3. In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali relative a un tasso d’interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR possano essere considerate in contrasto con il requisito della buona fede e provocare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti a danno del consumatore, a causa dell’inadeguata informazione al consumatore in merito al rischio derivante da un tasso d’interesse variabile, tra cui, in particolare, l’omessa indicazione delle modalità di determinazione dell’indice di riferimento su cui si basa il tasso d’interesse variabile e delle incertezze associate alla sua mancanza di trasparenza, nonché la ripartizione non uniforme di tale rischio tra le parti del contratto;

4. In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, seconda frase, e con l’articolo 2 della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR venga ritenuta abusiva, il contratto possa continuare a sussistere con un tasso di interesse sul capitale del mutuo basato sulla seconda componente di fissazione dell’importo degli interessi contenuta nel contratto, ossia il margine fisso della banca, il che comporterebbe una modifica del tasso di interesse sul mutuo da variabile a fisso».

12. Hanno presentato osservazioni scritte J.J., la PKO, i governi ceco, polacco e portoghese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

L’11 giugno 2025 tutte le suddette parti, ad eccezione del governo ceco, hanno svolto le loro difese orali nel corso di un’udienza dinanzi alla Corte.

III. Valutazione

13. Conformemente a una richiesta della Corte, le presenti conclusioni affrontano soltanto la prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale.

14. In via preliminare, occorre precisare che, come confermato in udienza, J.J. non intende contestare la compatibilità del WIBOR con la normativa nazionale o dell’Unione (ossia il regolamento 2016/1011) in quanto tale.

Esso non rimette neppure in discussione la metodologia per la determinazione del valore di tale indice e non contesta, in linea di principio, l’utilizzo del WIBOR nei contratti di mutuo a tasso variabile.

J.J. sostiene piuttosto che il fatto che il WIBOR sia riconosciuto come indice di riferimento critico non consente alla PKO di ignorare il diritto del consumatore a ricevere informazioni accurate, complete e affidabili sul costo di un mutuo ipotecario.

A. Introduzione

15. A titolo introduttivo, occorre chiarire la nozione di «indice di riferimento» ai sensi del regolamento 2016/1011.

L’articolo 3, paragrafo 1, punto 3) di tale regolamento definisce un «indice di riferimento (benchmark)» come «un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario».

Dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettera b), del regolamento 2016/1011 risulta che l’autorizzazione per l’amministrazione di indici di riferimento come il WIBOR è concessa mediante una decisione amministrativa di un’autorità competente – in Polonia, la [OSCURATO:PERSONA] (KNF) ([OSCURATO:PERSONA] di vigilanza finanziaria) – dopo aver esaminato la conformità dell’indice di riferimento in questione ai requisiti di detto regolamento ( 10 ).

Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, emerge che l’obiettivo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza finanziaria è di stabilire che la procedura di fornitura del valore WIBOR da parte dell’amministratore WIBOR (compresi i regolamenti WIBOR ( 11 )) sia conforme ai requisiti del diritto dell’Unione.

16. In particolare, la metodologia utilizzata per determinare i tassi di riferimento WIBOR ( 12 ) stabilisce, in sostanza, che i «tassi di riferimento» sono tassi di interesse di riferimento ai quali le banche selezionate sono disposte a depositare o a prendere in prestito fondi tra loro per periodi determinati.

Tali tassi di riferimento sono fissati dall’amministratore (GPW Benchmark) sulla base di «quotazioni preventivate» fornite dalle banche partecipanti nel corso di un processo denominato «fixing» ( 13 ).

Per fissare un tasso sono necessarie almeno sei quotazioni bancarie.

Norme dettagliate sulle quotazioni, sui criteri di selezione dei partecipanti e sui loro obblighi sono descritte nel «codice di condotta» disponibile sul sito web della GPW Benchmark ( 14 ).

Il fixing ha luogo ogni giorno lavorativo.

I tassi di riferimento sono determinati per i seguenti «periodi di deposito»: «1 giorno lavorativo – overnight (O/N)», «1 giorno lavorativo – tomorrow/next (T/N)», «1 settimana (SW)», «2 settimane (2W)», «1 mese (1M)», «3 mesi (3M)», «6 mesi (6M)» – il periodo di deposito di cui trattasi nel procedimento principale, «9 mesi (9M)» e «1 anno (1Y)» ( 15 ).

Di norma, i dati per il calcolo del WIBOR devono riguardare operazioni effettive, ma se tali dati non sono disponibili o adeguati, possono essere utilizzati in sostituzione dati verificabili non relativi a operazioni (ossia quotazioni o «tassi di offerta») ( 16 ).

Il WIBOR è determinato utilizzando un metodo di media basato sul numero di quotazioni presentate dalle banche partecipanti ( 17 ).

Infine, i tassi WIBOR sono pubblicati ogni giorno lavorativo e sono accessibili al pubblico ( 18 ).

B. Sulla prima questione pregiudiziale: se sia applicabile la direttiva 93/13

17. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile a tale contratto sia composto da un indice di riferimento (nel caso di specie il WIBOR) e dal margine fisso della banca.

18. Il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità stessa della direttiva 93/13, tenuto conto, da un lato, delle sue osservazioni relative alla disposizione di diritto nazionale applicabile ( 19 ) e, dall’altro, del fatto che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dal suo ambito di applicazione, in particolare, «[l]e clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative».

19. La giurisprudenza della Corte precisa che l’esclusione di cui sopra deve essere interpretata restrittivamente ( 20 ).

Affinché tale esclusione sia applicabile, devono essere soddisfatte due condizioni: da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa.

Al fine di stabilire se tali condizioni siano soddisfatte, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduca disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo ( 21 ).

20. Secondo la giurisprudenza, si può ritenere che una clausola contrattuale «riproduca» una disposizione legislativa o regolamentare imperativa (e non rientri quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13) solo qualora la si possa ritenere espressione, in termini concreti, della stessa norma giuridica di cui a tale disposizione imperativa ( 22 ).

21. Per quanto riguarda un indice di riferimento, la Corte ha già dichiarato che l’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non si applica qualora la normativa nazionale si limiti a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di detto contratto di credito, lasciando nel contempo a tale professionista un margine di discrezionalità per quanto riguarda tanto la scelta dell’indice di riferimento di tale tasso quanto l’entità del margine fisso che può essere aggiunto a detto tasso ( 23 ).

22. Dall’ordinanza di rinvio risulta che, in forza del contratto di cui trattasi, il tasso di interesse era basato sull’indice WIBOR 6M combinato con un margine fisso dell’1,85% ( 24 ).

23. Si pone la questione se si possa ritenere che tale clausola contrattuale riproduca una disposizione imperativa ai sensi della giurisprudenza della Corte (citata al paragrafo 19 delle presenti conclusioni).

L’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario prevede che, se le parti non hanno concordato per il mutuo ipotecario gli interessi a tasso fisso, il metodo di determinazione del tasso di interesse è stabilito considerando il valore dell’indice di riferimento e l’importo del margine stabilito nel contratto di mutuo ipotecario.

Esso stabilisce quindi un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, in quanto prevede che il tasso di interesse variabile sia composto da un indice di riferimento e dal margine fissato della banca, senza che l’indice specifico da applicare sia previsto da tale legge.

Tale disposizione non sembra imporre l’uso dell’indice di riferimento WIBOR.

La scelta da parte del legislatore nazionale di una formulazione generale al fine di determinare le regole per l’utilizzo di un tasso di interesse variabile, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra indicare che l’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario dovrebbe essere trattato come una disposizione generale che lascia un certo margine di discrezionalità agli operatori del mercato per adottare un indice specifico, il suo tasso e il margine fisso esatto.

A tal fine, la clausola contrattuale di cui trattasi, che precisa che il tasso di interesse è basato sull’indice WIBOR e sul tasso 6M in combinazione con un margine fisso dell’1,85%, non sembra riprodurre testualmente il contenuto della disposizione nazionale summenzionata.

Infine, nel diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di utilizzare un indice specifico.

Lo stesso regolamento 2016/1011 non impone l’utilizzo di un indice specifico e, in particolare, dell’indice WIBOR 6M.

24. Per tali motivi e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, l’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario non sembra stabilire, in modo chiaro e inequivocabile, l’utilizzo di un indice di riferimento specifico e del suo tasso e, in particolare, dell’indice WIBOR 6M.

Essa non impone ai mutuanti l’uso obbligatorio del WIBOR nei contratti di mutuo ipotecario né, peraltro, di alcun altro tasso di riferimento specifico.

Come parimenti sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, risulta che i mutuanti non si trovano di fronte ad alcun ostacolo giuridico all’utilizzo di un indice diverso dal WIBOR e che, sebbene il WIBOR sia dominante sul mercato polacco, esso non è l’unico indice disponibile.

Sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sembrano esservi altri indici che avrebbero potuto essere potenzialmente utilizzati, quali l’indice di [OSCURATO:PERSONA] (tasso di interesse [OSCURATO:PERSONA] di Varsavia, WIRON) ( 25 ), l’indice di riferimento POLONIA ( 26 ) o anche qualsiasi altro indice approvato dall’autorità competente.

Pertanto, la PKO disponeva, al momento della conclusione del contratto, di un certo margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda l’indice di riferimento e il suo tasso, per includere in tale contratto una clausola contrattuale contenente un tasso di interesse variabile.

25. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che non vi sia alcun dubbio che l’indice di riferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario debba essere inteso come il WIBOR.

Esso spiega inoltre che fino al 90% dei contratti di credito al consumo in Polonia si basa su un tasso variabile e utilizza il WIBOR come indice di riferimento.

26. Come indicato in precedenza, una clausola contrattuale è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 se riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa.

A tal fine, la Corte ha dichiarato che, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si applicano tra le parti dell’accordo indipendentemente dalla loro scelta.

Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso preservare ( 27 ).

27. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che solo una scelta chiara del legislatore di introdurre una disposizione imperativa specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, può giustificare una presunzione secondo la quale un equilibrio tra l’insieme dei diritti la cui tutela è richiesta dal diritto dell’Unione è effettivamente preservato.

La prassi dei professionisti attivi sul mercato, ancorché dominante, non può produrre tali effetti.

28. Come illustrato al paragrafo 16 delle presenti conclusioni, l’indice di riferimento è stabilito non soltanto selezionando un indice ma anche scegliendo il tipo del suo tasso di riferimento.

Ai sensi del regolamento 2016/1011, l’amministratore dell’indice di riferimento pubblica o mette a disposizione, in particolare, i principali elementi della metodologia utilizzata per stabilire gli indici di riferimento ( 28 ).

Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, secondo informazioni accessibili al pubblico, l’amministratore del WIBOR ha esposto una siffatta metodologia per i diversi tassi di riferimento WIBOR, tra cui il WIBOR 1M, il WIBOR 3M, il WIBOR 6M e il WIBOR 1Y ( 29 ).

Ne consegue che la metodologia adottata dall’amministratore dell’indice di riferimento, al fine di attuare i requisiti del regolamento 2016/1011, lascia ai mutuanti un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda la scelta dell’indice di riferimento specifico e/o del tasso specifico dell’indice.

29. Dalle considerazioni che precedono e, come giustamente rilevato dal governo ceco, poiché l’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretata restrittivamente, non è possibile escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva situazioni diverse da quelle in cui la clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ( 30 ).

La circostanza che il WIBOR figuri nell’elenco degli indici di riferimento critici in forza dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011 ( 31 ) non giustifica di per sé l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 della clausola contrattuale che fa riferimento al WIBOR.

Tale inclusione costituisce un riconoscimento dell’importanza del WIBOR sul mercato ( 32 ) e non un’espressione della scelta legislativa del legislatore nazionale ai sensi della giurisprudenza della Corte sopra analizzata.

30. Inoltre, dall’articolo 1 e dal considerando 6 del regolamento 2016/1011 risulta che uno dei principali obiettivi dell’istituzione di un quadro normativo comune per gli indici di riferimento a livello dell’Unione era quello di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori («per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento (…) nei contratti finanziari»).

Orbene, sarebbe contrario a tale obiettivo se l’utilizzo di un siffatto indice di riferimento, in una situazione in cui un mutuante conservi un certo margine di discrezionalità quanto alla scelta dell’indice specifico e del tasso di un siffatto indice da utilizzare nella clausola contrattuale di cui trattasi, ostasse a un controllo giurisdizionale del carattere potenzialmente abusivo o meno di una siffatta clausola contrattuale.

31. In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia un tasso variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora la normativa nazionale non preveda l’applicazione obbligatoria di tale indice e del suo tasso specifico, indipendentemente dalla scelta delle parti del contratto.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale: requisito di trasparenza delle clausole contrattuali

32. Qualora la Corte accolga la mia risposta alla prima questione pregiudiziale, occorrerà esaminare la seconda questione del giudice del rinvio.

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 consenta di valutare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, che prevede l’applicazione a tale contratto di un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR.

33. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dispone che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

Il giudice del rinvio può quindi controllare il carattere abusivo di una clausola, che verte sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, unicamente se detta clausola non è chiara e comprensibile ( 33 ).

34. A tal riguardo, la Corte ha statuito che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e che, pertanto, occorre fornire un’interpretazione restrittiva della disposizione in parola ( 34 ).

Di conseguenza, affinché un giudice del rinvio possa procedere alla valutazione del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, occorre stabilire se tale clausola rientri nella nozione di «oggetto principale del contratto» e se sia rispettato il requisito di trasparenza (formulazione in modo chiaro e comprensibile).

1. Nozione di «oggetto principale del contratto»

35. Per quanto riguarda, più in particolare, la categoria delle clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la Corte ha statuito che tali clausole devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di detto contratto e che, come tali, lo caratterizzano.

Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione ( 35 ).

36. Spetta al giudice del rinvio esaminare, alla luce della natura, dell’economia generale e delle clausole del contratto di cui trattasi nonché del contesto giuridico e fattuale nel quale esso si inserisce, se la clausola considerata dal giudice del rinvio nella sua questione costituisca un elemento essenziale delle obbligazioni del debitore, consistenti nel rimborso dell’importo messo a sua disposizione dal creditore ( 36 ) Ciò premesso, spetta tuttavia alla Corte desumere dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 i criteri applicabili nell’ambito di tale esame ( 37 ).

37. Le prestazioni essenziali di un contratto di credito sono che il creditore si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del prenditore del credito una determinata somma di denaro, mentre quest’ultimo si impegna a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste ( 38 ).

In un contratto di mutuo ipotecario che fissa un tasso di interesse variabile, la prestazione essenziale del mutuatario di rimborsare la somma di denaro messa a disposizione dal mutuante è determinata con riferimento a tale tasso di interesse.

Pertanto, il rimborso del mutuo con riferimento a un tasso di interesse variabile è correlato, in linea di principio, direttamente alla natura stessa della prestazione del debitore, costituendo così un elemento essenziale del contratto di mutuo ipotecario.

38. La clausola contrattuale di cui trattasi prevede che il contratto di mutuo ipotecario sia remunerato con interessi calcolati sulla base di un tasso variabile che è indicizzato sull’indice WIBOR.

Il giudice del rinvio enuncia che l’articolo 69, paragrafo 2, punto 5, della legge bancaria del 29 agosto 1997 indica espressamente che le clausole relative al tasso di interesse e qualsiasi modifica di quest’ultimo devono far parte di un contratto di mutuo.

Inoltre, il governo polacco ha spiegato nelle sue osservazioni scritte che, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 8, della legge sul credito ipotecario, un contratto di mutuo ipotecario deve precisare il metodo e le condizioni per la determinazione del tasso di interesse sulla base del quale sono calcolati gli importi dei pagamenti in concetto di capitale e interessi.

39. Fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, la clausola contrattuale di cui trattasi può essere considerata rientrante nella nozione di «oggetto principale del contratto» e, pertanto, fa parte delle prestazioni essenziali del mutuatario in un siffatto contratto.

2. La nozione di «formulazione in modo chiaro e comprensibile» e il requisito di trasparenza

40. Occorre tuttavia ricordare che la Corte ha già dichiarato che il requisito della redazione in modo chiaro e comprensibile si applica anche quando una clausola rientra nella definizione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

Le clausole di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sfuggono alla valutazione del loro carattere abusivo solo nella misura in cui il giudice nazionale competente ritenga, a seguito di un esame caso per caso, che esse siano state redatte dal professionista in modo chiaro e comprensibile ( 39 )(il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali).

41. Per quanto riguarda il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, la Corte ha dichiarato che esso, ripreso all’articolo 5 dalla direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole.

Poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente ( 40 ).

42. Nella sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha analizzato il requisito di trasparenza relativo a una clausola contrattuale che prevede, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, che tale mutuo sia remunerato con interessi calcolati sulla base di un tasso variabile stabilito con riferimento a un indice ufficiale.

La Corte ha dichiarato che tale requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sulle sue obbligazioni finanziarie ( 41 ).

43. Poiché la competenza della Corte riguarda unicamente l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, nella specie, in particolare, la direttiva 93/13, spetta unicamente al giudice del rinvio procedere alle necessarie verifiche di fatto, alla luce delle informazioni pertinenti, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione del contratto di cui trattasi.

Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto di mutuo, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo ( 42 ).

44. Nella sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha ritenuto pertinente, ai fini di tale esame, il fatto che gli elementi principali relativi al calcolo dell’indice di riferimento applicabile al contratto in tale causa fossero facilmente accessibili a chiunque intendesse stipulare un mutuo ipotecario ( 43 ).

La Corte ha altresì considerato rilevante, ai fini della valutazione della trasparenza della clausola contrattuale di cui trattavasi in tale causa, la circostanza che, secondo la normativa nazionale in vigore, gli istituti di credito fossero tenuti a informare i consumatori dell’andamento, nel passato, dell’indice pertinente ( 44 ).

45. La Corte ne ha concluso che spettava al giudice del rinvio verificare se, nell’ambito della conclusione del contratto di cui trattavasi in tale causa, l’ente mutuante avesse effettivamente rispettato tutti gli obblighi di informazione previsti dalla normativa nazionale ( 45 ).

46. Nella sentenza Kutxabank ( 46 ), la Corte ha dichiarato che l’informazione su taluni aspetti contrattuali necessaria ai candidati mutuatari per comprendere la portata dell’accettazione di una proposta di contratto di mutuo può risultare da elementi non forniti direttamente dal mutuante, purché tali elementi siano pubblicamente disponibili e accessibili, eventualmente grazie a determinate indicazioni fornite al consumatore a tal fine da detto mutuante.

47. Per quanto riguarda, in particolare, l’accessibilità delle informazioni non direttamente fornite dal professionista, occorre che quest’ultimo fornisca indicazioni sufficientemente precise e accurate ai candidati mutuatari, affinché questi ultimi possano prendere conoscenza degli elementi in discussione senza espletare iniziative che non possono ragionevolmente attendersi da un consumatore medio ( 47 ).

48. Nel procedimento principale, la clausola contrattuale di cui trattasi fa riferimento a un tasso di interesse variabile basato sull’indice WIBOR 6M.

Come già esposto al paragrafo 10 delle presenti conclusioni, e, in particolare, alla nota 8, il WIBOR figura nell’elenco degli indici di riferimento critici ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011.

Il processo di riconoscimento del WIBOR come indice di riferimento critico è disciplinato da tale regolamento che, conformemente al suo articolo 1, è stato adottato al fine di garantire l’accuratezza, la solidità e l’integrità degli indici di riferimento pertinenti utilizzati nei contratti finanziari.

49. Il regolamento 2016/1011 prende in considerazione la disparità del potere contrattuale dei consumatori nei confronti dei mutuanti e l’uso di clausole tipo nei contratti di mutuo ipotecario e di credito al consumo che utilizzano un indice di riferimento.

Il considerando 71 di tale regolamento 2016/1011 precisa che, in tali situazioni, i consumatori potrebbero avere una scelta limitata in relazione all’indice di riferimento utilizzato.

Nell’ambito dello sforzo di bilanciamento, il legislatore dell’Unione ritiene necessario assicurare che i mutuanti forniscano ai consumatori informazioni quanto meno adeguate.

A tal fine, gli articoli 56 e 57 del regolamento 2016/1011 modificano di conseguenza la direttiva 2008/48/CE ( 48 )e la direttiva 2014/17/UE ( 49 ).

50. Più in particolare, il regolamento 2016/1011 aggiunge un nuovo elemento informativo [nuovo articolo 13, paragrafo 1, lettera e bis ), della direttiva 2014/17] che deve essere fornito ai consumatori prima della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario che utilizzi un indice di riferimento.

Le informazioni generali fornite dai mutuanti al momento della conclusione di tali contratti devono contenere «la denominazione [degli indici] di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori».

51. Per quanto riguarda il contratto di cui trattasi, il giudice del rinvio indica che tale contratto conteneva informazioni riguardanti il soggetto che stabilisce l’indice di riferimento e la base sulla quale tale indice è stabilito, il periodo di deposito di tale indice nonché il modo in cui il tasso di interesse è determinato sulla base di tale indice.

Tuttavia, detto giudice nutre dubbi quanto alla questione se esso avesse anche dovuto contenere una spiegazione di come il WIBOR stesso sia determinato e quali fattori influenzino il cambiamento di livello dello stesso.

Tale questione si riferisce alle osservazioni presentate dinanzi al giudice del rinvio da J.J., che lamentava di non aver ricevuto spiegazioni in merito alle modalità di fornitura dell’indice di riferimento WIBOR, nonché del fatto che tale indice è determinato sulla base dei dati forniti dalle banche stesse e che le banche dispongono di un certo margine di discrezionalità per fornire tali dati.

52. A tal riguardo, occorre rilevare che il regolamento 2016/1011 disciplina la metodologia per la determinazione degli indici di riferimento al fine di garantirne l’affidabilità e l’accuratezza.

Dal suo considerando 26 risulta che il legislatore dell’Unione è consapevole del rischio di manipolazione che può essere esercitato al momento della fornitura dei dati sottostanti.

Esso riconosce che, in linea generale, gli amministratori degli indici di riferimento dovrebbero avere l’obbligo di usare dati effettivi sulle operazioni.

Tuttavia, altre informazioni, previste da tale regolamento, possono essere utilizzate nei casi in cui le informazioni relative alle operazioni siano insufficienti o inadeguate a garantire l’integrità e l’accuratezza dell’indice di riferimento.

Ciò trova riscontro nell’articolo 11 del regolamento 2016/1011, che enuncia i requisiti relativi ai dati per la fornitura di un indice di riferimento (essi devono, in particolare, essere «sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l’indice di riferimento intende misurare» e devono essere «verificabili»).

53. Il considerando 27 del regolamento 2016/1011 sottolinea la necessità di adottare una metodologia trasparente che garantisca l’affidabilità e l’accuratezza dell’indice di riferimento.

Tale considerando enuncia che detta trasparenza non implica la pubblicazione della formula applicata per la determinazione di un dato indice di riferimento, bensì la comunicazione di informazioni sufficienti per consentire ai soggetti interessati di comprendere le modalità in base alle quali è determinato l’indice di riferimento e di valutarne la rappresentatività, l’importanza e l’adeguatezza rispetto all’uso previsto .

Ciò trova riscontro nell’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Trasparenza della metodologia», che impone all’amministratore (ai sensi del regolamento 2016/1011) di pubblicare o di mettere a disposizione talune informazioni elencate in tale articolo.

54. Dalle considerazioni che precedono risulta che tali informazioni che consentono alle parti interessate, compresi i consumatori, di comprendere la metodologia utilizzata per la fornitura di un indice di riferimento ai sensi del regolamento 2016/1011, devono far parte delle informazioni che l’amministratore è tenuto a pubblicare o a mettere a disposizione.

In forza del quadro comune istituito dal regolamento 2016/1011, tale responsabilità spetta all’amministratore dell’indice.

55. Inoltre, il regolamento 2016/1011 prevede, ai suoi articoli 7, 8 e 9, un meccanismo per il trattamento dei reclami, che, secondo il suo considerando 23, deve «consent[ire] alle parti interessate di notificare i reclami all’amministratore dell’indice di riferimento e garanti[re] che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi».

Tale meccanismo istituisce una via amministrativa specifica che consente alle parti interessate, compresi i consumatori, di avviare una procedura di reclamo in caso di dubbi quanto alla conformità della determinazione dell’indice alle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione.

56. Quando un mutuante propone ai consumatori un contratto di mutuo ipotecario che utilizza un indice di riferimento, l’obbligo di informazione di tale mutuante è precisamente enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e bis ), della direttiva 2014/17.

Come rilevato supra , il mutuante deve informare il consumatore «[della] denominazione [degli indici] di riferimento e [del] nome dei loro amministratori nonché [delle] potenziali implicazioni per i consumatori».

Tali informazioni devono essere fornite ai candidati mutuatari in modo sufficientemente preciso e accurato affinché un consumatore medio possa accedere alle informazioni pertinenti accessibili al pubblico e prendere conoscenza dei principali elementi relativi alla metodologia alla base della fornitura dell’indice di riferimento.

Le potenziali implicazioni pertinenti per il consumatore sono quelle derivanti da elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, tra cui, in particolare, il rischio legato alle fluttuazioni del tasso di interesse variabile e l’informazione sugli elementi principali che provocano tali fluttuazioni.

57. Dall’analisi del quadro dell’indice di riferimento stabilito dal regolamento 2016/1011 risulta che il requisito di trasparenza derivante dalla direttiva 93/13, letto in combinato disposto con tale regolamento, non obbliga il mutuante a fornire direttamente informazioni più dettagliate sulla metodologia per la determinazione dell’indice di riferimento rispetto a quelle richieste dal regolamento 2016/1011.

Infatti, informazioni generali sulla metodologia utilizzata sono contenute nel regolamento 2016/1011 e informazioni specifiche devono essere pubblicate o rese pubbliche dall’amministratore.

58. Tuttavia, come rilevato supra , resta il fatto che il mutuante deve fornire al consumatore in modo preciso e accurato le informazioni pertinenti riguardanti la denominazione dell’indice di riferimento e il nome del suo amministratore nonché le implicazioni per il consumatore.

A mio avviso, qualora il mutuante indicasse solo una parte degli elementi della metodologia sottostante utilizzati, di modo che tale metodologia e i principali elementi che causano la fluttuazione del tasso di indice non siano integralmente divulgati, o diano un’immagine distorta della natura dell’indice di riferimento, ciò sarebbe contrario ai requisiti di trasparenza e di buona fede derivanti dalla direttiva 93/13.

59. In udienza, J.J. ha sostenuto che era indotto erroneamente a ritenere che l’indice di riferimento WIBOR fosse composto da dati relativi ad operazioni in relazione ai prestiti interbancari, mentre, in realtà, il 98,27% dei dati sottostanti consisteva in stime (quotazioni) fornite dalle banche partecipanti al processo di fixing ( 50 ).

J.J. ha inoltre sostenuto che la PKO gli ha fornito informazioni in contrasto con la normativa applicabile e la realtà economica.

La PKO ha fermamente contestato tali affermazioni.

Essa ha fatto valere, in udienza, di aver fornito informazioni accurate e precise.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte sopra esposta ( 51 ), spetta al giudice nazionale, nell’ambito dell’esame di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, verificare se tutte le informazioni che possono incidere sulla portata dell’impegno assunto dal consumatore gli siano state comunicate in modo sufficientemente preciso e accurato da consentirgli di stimare, in particolare, il costo totale del mutuo.

60. Ne consegue che occorrerebbe, rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso consente di valutare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede l’applicazione a tale contratto di un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, qualora tale clausola non sia redatta in modo chiaro e comprensibile (requisito di trasparenza).

Al fine di soddisfare tale requisito, il professionista deve informare il consumatore in modo sufficientemente preciso e accurato sulla denominazione dell’indice di riferimento utilizzato e sul nome del suo amministratore, nonché sulle potenziali implicazioni per il consumatore derivanti dall’uso di tale indice al fine di consentirgli di stimare, in particolare, il costo totale del mutuo.

Il modo in cui le informazioni sono fornite, direttamente o indirettamente, dal mutuante deve essere tale che, di conseguenza, tali informazioni rivelino integralmente la metodologia sottostante e i principali elementi che causano la fluttuazione del tasso dell’indice e non diano un’immagine distorta della natura dell’indice.

D. Sulla terza questione pregiudiziale: carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi

61. Poiché la valutazione del requisito di trasparenza da parte del giudice del rinvio può portare a constatare una mancanza di trasparenza per quanto riguarda la clausola contrattuale di cui trattasi, la Corte dovrà esaminare la terza questione pregiudiziale.

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una clausola contrattuale che incorpora un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR possa essere abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a causa della fornitura, da parte della banca, di informazioni insufficienti al consumatore e della ripartizione iniqua del rischio che ne deriva tra le parti del contratto ( 52 ).

62. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale ( 53 ).

63. Al fine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura tale contratto collochi detto consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale.

Per quanto riguarda una clausola relativa al calcolo degli interessi nell’ambito di un contratto di mutuo, è altresì pertinente confrontare il metodo di calcolo del tasso previsto in tale clausola e l’importo effettivo risultante da detto tasso con il tasso di interesse legale e i tassi d’interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi per un mutuo di importo e di durata comparabili a quelli del contratto di mutuo i considerazione ( 54 ).

64. Per quanto riguarda la questione di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio si determini «in contrasto con il requisito della buona fede», occorre osservare che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, a tal fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una clausola del genere nell’ambito di un negoziato individuale ( 55 ).

65. Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev’essere valutato tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

Ne discende che, in questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che la suddetta clausola può avere nell’ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale ( 56 ).

66. A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, la competenza della Corte verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni della stessa direttiva.

Spetta quindi al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.

Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi ( 57 ).

67. Nel procedimento principale, la questione del carattere abusivo di una clausola contrattuale è sollevata nel contesto della fornitura al consumatore di informazioni asseritamente insufficienti o non accurate da parte del mutuante e della ripartizione iniqua del rischio che in particolare ne deriva, tra le parti del contratto.

Tuttavia, il solo fatto che una clausola non soddisfi il requisito di trasparenza che, come ho già indicato, richiede un’informazione sufficiente e accurata al consumatore, non è, di per sé, tale da renderla abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 58 ).

Al fine di accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, il giudice del rinvio è tenuto a procedere a una valutazione completa dei criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte.

68. A tal riguardo, occorre rilevare che i dubbi espressi dal giudice del rinvio sembrano concentrarsi su due diverse questioni: i) la fornitura di informazioni adeguate al consumatore sul rischio derivante dall’utilizzo del tasso variabile nel mutuo in questione; e ii) la fornitura di informazioni adeguate e precise sulla determinazione dell’indice WIBOR.

69. Tuttavia, sebbene i giudici nazionali, in cause civili come la controversia principale, possano esaminare, in forza della direttiva 93/13, clausole contrattuali basate su indici di riferimento quali il WIBOR ( 59 ), essi non possono esaminare la metodologia per la determinazione di tali indici, in quanto un siffatto esame non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

Inoltre, come spiegato in precedenza ( 60 ), il regolamento 2016/1011 ha istituito un meccanismo specifico di trattamento dei reclami volto a garantire alle parti interessate, compresi i consumatori, una via amministrativa specifica per avviare un procedimento di reclamo in caso di dubbi circa la conformità della determinazione dell’indice alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale e/o del diritto dell’Unione.

Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], consentire ai giudici civili nazionali di controllare la metodologia per la determinazione dell’indice di riferimento critico mediante una valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva 93/13 pregiudicherebbe il sistema specifico di gestione degli indici di riferimento critici istituito dal legislatore dell’Unione in forza del regolamento 2016/1011.

70. Di conseguenza, nel procedimento principale, la valutazione del giudice nazionale dovrebbe limitarsi alla clausola contrattuale di cui trattasi e a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, escludendo dall’ambito di applicazione di tale valutazione le questioni connesse al sistema di gestione degli indici di riferimento quale stabilito dal regolamento 2016/1011.

71. In particolare, spetta al giudice nazionale verificare che il professionista abbia comunicato al consumatore tutte le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare le conseguenze economiche della clausola contrattuale di cui trattasi sui suoi obblighi finanziari.

In tal modo, occorre ricordare che il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dalla direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nella valutazione del carattere abusivo di tale clausola ( 61 ).

72. Nell’ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio indica che le clausole contrattuali relative al tasso variabile basato sull’indice WIBOR possono essere considerate in contrasto con i requisiti di buona fede e tali da determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, per il motivo che il consumatore non era stato debitamente informato della sua esposizione al rischio connesso a un tasso variabile e che tale rischio era ripartito in modo iniquo tra tali parti.

Esso indica altresì che la PKO, in quanto mutuante, era a conoscenza del metodo di determinazione del WIBOR e dei dubbi esistenti riguardo alla trasparenza della determinazione di tale tasso, ma ha scelto di non informarne il consumatore.

Secondo il giudice del rinvio, ciò può essere considerato una fonte di squilibrio tra le parti contraenti per tutti gli aspetti relativi a tale contratto ( 62 ).

73. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio esaminare il carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, procedendo a una valutazione completa dei criteri risultanti dalla giurisprudenza della Corte.

Tale valutazione deve includere, in particolare, la questione se vi fosse una carenza di informazioni chiare tale da pregiudicare la capacità di J.J. di comprendere le conseguenze economiche della clausola contrattuale d cui trattasi.

In tale contesto, il giudice del rinvio deve verificare se la mancata fornitura di informazioni accurate e sufficienti possa spostare l’equilibrio a favore della banca al punto da determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di cui trattasi.

Il giudice del rinvio deve valutare, a tal fine, se il mutuante (PKO), trattando in modo leale ed equo con il consumatore (J.J.), avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale ( 63 ).

A tal fine, occorre verificare se il consumatore abbia dato il proprio consenso al rischio connesso all’utilizzo della clausola contrattuale di cui trattasi dopo aver ricevuto informazioni complete e accurate.

74. Inoltre, il giudice del rinvio deve valutare se l’informazione fornita dal mutuante al consumatore sia stata presentata in modo neutro e obiettivo senza indurre quest’ultimo a credere che la scelta della clausola contrattuale di cui trattasi e del WIBOR gli fosse favorevole, mentre invece non lo era.

75. Ne consegue che occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve valutare se la clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR, in contrasto con il requisito della buona fede, determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Così facendo, il giudice nazionale, nell’ambito della sua valutazione globale del carattere abusivo di una clausola contrattuale, deve verificare se il mutuante, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale.

A tal fine, occorre verificare se un consumatore abbia dato il proprio consenso al rischio derivante dall’utilizzo della clausola contrattuale di cui trattasi dopo aver ricevuto informazioni complete e accurate.

Tuttavia, tale valutazione non può riguardare l’indice WIBOR in quanto tale né il suo metodo di determinazione.

IV. Conclusioni

76. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima, alla seconda e alla terza questione pregiudiziale sollevate dal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa, Polonia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia un tasso variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora la normativa nazionale non preveda l’applicazione obbligatoria di tale indice e del suo tasso specifico, indipendentemente dalla scelta delle parti del contratto.

2. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso consente di valutare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede l’applicazione a tale contratto di un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, qualora tale clausola non sia redatta in modo chiaro e comprensibile (requisito di trasparenza).

Al fine di soddisfare tale requisito, il professionista deve informare il consumatore in modo sufficientemente preciso e accurato sulla denominazione dell’indice di riferimento utilizzato e sul nome del suo amministratore, nonché sulle potenziali implicazioni per il consumatore derivanti dall’uso di tale indice al fine di consentirgli di stimare, in particolare, il costo totale del mutuo.

Il modo in cui le informazioni sono fornite, direttamente o indirettamente, dal mutuante deve essere tale che, di conseguenza, tali informazioni rivelino integralmente la metodologia sottostante e i principali elementi che causano la fluttuazione del tasso dell’indice e non diano un’immagine distorta della natura dell’indice.

3. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve valutare se la clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR, in contrasto con il requisito della buona fede, determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Così facendo, il giudice nazionale, nell’ambito della sua valutazione globale del carattere abusivo di una clausola contrattuale, deve verificare se il mutuante, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale.

A tal fine, occorre verificare se un consumatore abbia dato il proprio consenso al rischio derivante dall’utilizzo della clausola contrattuale di cui trattasi dopo aver ricevuto informazioni complete e accurate.

Tuttavia, tale valutazione non può riguardare l’indice WIBOR in quanto tale né il suo metodo di determinazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU 171, L 171, pag. 1). ( 4 )

V. considerando 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento 2016/1011 ( GU 2019, L 82, pag. 26 ). ( 5 ) Dz.

U. del 2017, posizione 819, come modificata; in prosieguo: la «legge sul credito ipotecario»). ( 6 ) Legge bancaria del 29 agosto 1997 (Dz.

U. del 2023, posizione 2488 e successive modifiche) ( 7 ) Per «amministratore» si intende una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento.

V. articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento 2016/1011. ( 8 ) Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento 2016/1011 ( GU 2016, L 217, pag. 1 ).

Il 22 marzo 2019 il WIBOR è stato inserito nel regolamento di 2019/482 come indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2016/1011. ( 9 ) Esso fa riferimento in proposito al fatto che l’indice WIBOR 6M si basa su dati non relativi a operazioni forniti dalle banche stesse, vale a dire che tali banche non concludono tra loro alcuna operazione effettiva sulla base di tali dati. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza finanziaria ha adottato una siffatta decisione riguardo al WIBOR il 16 dicembre 2020, ritenendo che il processo di fornitura del WIBOR da parte dell’amministratore fosse conforme ai requisiti del diritto dell’Unione. ( 11 )

V. sito web della GPW Benchmark, in particolare, il «regolamento relativo agli indici di riferimento WIBID e WIBOR», Varsavia, 30 novembre 2017 (ai fini delle presenti conclusioni, in prosieguo: il «regolamento WIBOR»); consultabile all’indirizzo https://gpwbenchmark.pl/pub/BENCHMARK/files/Regulations_for_WIBID_and_WIBOR_Reference_Rates.pdf. ( 12 ) Il WIBOR è un «indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punti 22 e 25, del regolamento 2016/1011.

Il WIBID è un altro indice utilizzato in Polonia ed è l’acronimo di [OSCURATO:PERSONA] (tasso di acquisto interbancario a Varsavia).

Mi baso sulle informazioni disponibili nel capitolo «regolamento» del sito web della GPW Benchmark. ( 13 ) L’articolo 11 del regolamento 2016/1011 enuncia i requisiti relativi ai dati di partenza per la fornitura di un valore di riferimento (v. anche paragrafo 52 delle presenti conclusioni).

L’articolo 12 di tale regolamento enuncia i requisiti relativi alla metodologia per la determinazione degli indici di riferimento come il WIBOR. ( 14 ) L’articolo 15 del regolamento 2016/1011 disciplina il codice di condotta che i contributori (ad esempio, le banche) devono rispettare, che deve includere, tra l’altro, le politiche sull’uso di discrezionalità nella contribuzione dei dati.

Qualora siano necessarie modifiche significative alla metodologia o alla definizione dei tassi di riferimento, l’amministratore procede a consultazioni pubbliche con le parti interessate quali gli utenti dei tassi, le autorità interessate e la banca centrale polacca. ( 15 ) Regolamento WIBOR, pag.

9. ( 16 )

V. Kosiorowski, M., e Szczęsna, A., «WIBOR litigation, part 1: Can the WIBOR benchmark be challenged as the basis for setting variable interest rates?», in principle , 12 giugno 2025; consultabile all’indirizzo https://codozasady.pl/en/p/wibor-litigation-part-1-can-the-wibor-benchmark-be-challenged-as-the-basis-for-setting-variable-interest-rates-. ( 17 ) Il metodo è il seguente: (i) in caso di dieci o più quotazioni: media dei tassi dopo aver escluso i due più alti e i due più bassi; (ii) in caso di otto o nove quotazioni: media dopo aver escluso il più alto e il più basso; (iii) in caso di sei o sette quotazioni: media semplice di tutte le quotazioni e (iv) in caso di cinque o meno quotazioni: il WIBOR non è fissato per tale periodo. ( 18 ) I tassi di riferimento di un determinato giorno lavorativo sono pubblicati sul sito Internet dell’amministratore, v. regolamento WIBOR, punto

7.1. ( 19 )

V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni. ( 20 )

V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/23 , EU:C:2024:443 , punto 22 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA] (C‑125/18; in prosieguo: la «sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, EU:C:2020:138 , punti 31 e 32 e giurisprudenza citata). ( 22 )

V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/23 , EU:C:2024:443 , punto 27 e giurisprudenza citata). ( 23 ) Ibid ., punto 33.

V. anche punto 36 di tale sentenza. ( 24 )

V. pag. 5 dell’ordinanza di rinvio (versione francese; tale versione è semplicemente denominata in prosieguo l’«ordinanza di rinvio»). ( 25 ) Sampławski, K., «WIBOR pod lupą TSUE – analiza prawna pytań prejudycjalnych – pytanie nr 1.». (Il WIBOR sotto il controllo della Corte – Analisi giuridica delle questioni pregiudiziali – prima questione pregiudiziale), 11 settembre 2024; consultabile all’indirizzo https://www.bankowebezprawie.pl/wibor-pod-lupa-tsue-analiza-prawna-pytan-prejudycjalnych-pytanie-nr-1/. ( 26 ) Come sostenuto da J.J. nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte. ( 27 ) Sentenza del 10 giugno 2021, Prima banka Slovensko ( C‑192/20 , EU:C:2021:480 , punto 32 e giurisprudenza citata). ( 28 ) Articolo 13 del regolamento 2016/1011, intitolato «Trasparenza della metodologia». ( 29 )

V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. ( 30 )

V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 31 ) Tramite il regolamento 2019/482. ( 32 )

V. considerando 10 del regolamento 2019/482. ( 33 ) Sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( C‑609/19 , EU:C:2021:469 , punto 27 ). ( 34 ) Ibid ., punto

28. ( 35 ) Sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) ( C‑714/22 , EU:C:2024:263 , punto 60 ). ( 36 ) Sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 53 ). ( 37 ) Ibid ., punto

54. ( 38 ) Sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) ( C‑714/22 , EU:C:2024:263 , punto 61 ). ( 39 )

V. in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 43 ). ( 40 ) Sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, punto

50. ( 41 ) Ibid ., punto

51. ( 42 ) Ibid ., punto

52. ( 43 ) Ibid ., punto

53. ( 44 ) Ibid ., punto

54. ( 45 ) Ibid ., punto

55. ( 46 ) Sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank ( C‑300/23 , EU:C:2024:1026 , punto 83 ). ( 47 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank ( C‑300/23 , EU:C:2024:1026 , punti 84 e 90 ). ( 48 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ( GU 2008, L 133, pag. 66 ). ( 49 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 60, pag. 34 ). ( 50 )

V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. ( 51 )

V. nota 43 delle presenti conclusioni. ( 52 ) V., in particolare, punto 1, della sezione 8, dell’ordinanza di rinvio, pag.

26. ( 53 ) Sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punto 58 e giurisprudenza citata, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 54 )

V. in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale) ( C‑265/22 , EU:C:2023:578 , punto 65 e giurisprudenza citata). ( 55 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 60 e giurisprudenza citata. ( 56 ) Ibid ., punto 61 e giurisprudenza citata. ( 57 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 57 e giurisprudenza citata. ( 58 ) Ordinanza del 17 novembre 2021, Gómez del [OSCURATO:PERSONA] ( C‑655/20 , EU:C:2021:943 , punto 37 ). ( 59 ) Ciò è dovuto alle risposte che propongo di fornire alla prima e alla seconda questione pregiudiziale.

Non è escluso che, in altri Stati membri, a causa del quadro normativo nazionale in vigore, analoghe clausole contrattuali siano effettivamente escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13. ( 60 ) Paragrafo 55 delle presenti conclusioni. ( 61 ) Sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale) ( C‑265/22 , EU:C:2023:578 , punto 66 ). ( 62 ) Ordinanza di rinvio, pag. 26, punti 1 e segg. ( 63 )

V. paragrafo 64 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0471 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate l’11 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑471/24 J.J. contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale, Częstochowa, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Clausole contrattuali abusive – Direttiva 93/13/CE – Contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile – Clausola contrattuale che prevede la determinazione del tasso di interesse sulla base di un indice di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 – Indice di riferimento critico – Indice di riferimento WIBOR – Requisito di trasparenza» 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla compatibilità con la direttiva 93/13 CEE ( 2 ) di clausole contrattuali che prevedono un tasso di interesse variabile basato sul tasso interbancario offerto a Varsavia («[OSCURATO:PERSONA]», in prosieguo: il «WIBOR») nei contratti di mutuo ipotecario. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J.J., un consumatore, e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PKO»), una banca con sede in Polonia, in relazione i) al rimborso di una parte delle somme versate da tale consumatore a detta banca nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile e ii) all’inopponibilità o alla nullità della clausola di tale contratto relativa alla determinazione del tasso di interesse. 2. La novità della presente causa risiede nel fatto che il contratto di mutuo ipotecario utilizza un indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 ( 3 ), ossia l’indice WIBOR. Nei mutui ipotecari sottoscritti dal 2013, il WIBOR è utilizzato come riferimento per il 98,5% dei mutui totali concessi alle famiglie in Polonia. È evidente che la presente causa riveste un’importanza particolare per il settore ipotecario polacco, in particolare nella misura in cui si basa sul WIBOR ( 4 ). I. Contesto normativo 3. Ai fini delle presenti conclusioni, è sufficiente fare riferimento all’Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (legge del 23 marzo 2017 sul mutuo ipotecario e sulla vigilanza sugli intermediari del mutuo ipotecario e sugli agenti), ( 5 ) il cui articolo 29, paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue: «1.   Il contratto di mutuo ipotecario precisa gli elementi indicati all’articolo 69, paragrafo 2, dell’Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe [ ( 6 )] nonché: (…) (8) le modalità e le condizioni per la determinazione del tasso di interesse sulla base del quale viene calcolato l’importo della rata comprensiva di capitale e di interessi; (...) 2.   Se le parti non hanno concordato per il mutuo ipotecario gli interessi a tasso fisso, il metodo di determinazione del tasso di interesse di cui al paragrafo 1, punto 8, è stabilito considerando il valore dell’indice di riferimento e l’importo del margine stabilito nel contratto di mutuo ipotecario». II. Fatti di cui al procedimento principale e questioni pregiudiziali 4. Come risulta dall’ordinanza di rinvio, il 18 giugno 2019 il ricorrente nel procedimento principale, J.J., che è un consumatore, ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «PKO») al fine di ottenere un mutuo ipotecario dell’importo di 400000 zloty (PLN) (circa EUR 96700). In tale occasione, egli è stato informato in particolare dei rischi connessi ai prestiti a tasso variabile in generale. Non ha ricevuto alcuna informazione sul funzionamento dell’indice di riferimento specifico applicabile. 5. Il 1 o agosto 2019 le parti nel procedimento principale hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario per un importo totale di PLN 413436,69 (circa EUR 100000) destinato all’acquisto di un’abitazione, per una durata di 20 anni (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»). Tale mutuo era soggetto a un tasso di interesse variabile, calcolato sulla base dell’indice WIBOR 6M, che era dell’1,79% alla data di conclusione del contratto, maggiorato di un margine fisso dell’1,85%, e il tasso variabile applicabile era adeguato in funzione dell’evoluzione di tale indice su base semestrale (in prosieguo: la «clausola contrattuale di cui trattasi»). 6. Nelle condizioni generali del contratto di cui trattasi, l’indice WIBOR 6M è descritto come l’indice di riferimento per i depositi in zloty a sei mesi sul mercato interbancario polacco, il cui valore è determinato conformemente alle norme relative, in particolare, al WIBOR, e pubblicato sul sito informativo dell’«amministratore» di tale indice ( 7 ), la GPW Benchmark S.A. Le condizioni particolari del contratto di cui trattasi indicano che la PKO ha informato il mutuatario del rischio connesso ai tassi di interesse variabili, il che, in caso di aumento dell’indice di riferimento, comporta un aumento dell’importo degli interessi dovuti, e quindi delle rate mensili. Le condizioni generali contengono parimenti informazioni a tale riguardo. 7. Successivamente, le parti nel procedimento principale hanno concluso un addendum al contratto di cui trattasi che precisava le regole applicabili in caso di modifica sostanziale dell’indice WIBOR 6M o in caso di cessazione della sua pubblicazione. Dopo aver presentato senza successo un reclamo riguardante la legittimità della clausola contrattuale di cui trattasi con la PKO, J.J. ha proposto un ricorso avverso tale banca. 8. Il Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa, Polonia), giudice del rinvio, indica che, secondo le affermazioni di J.J., la PKO non ha fornito informazioni affidabili, comprensibili e complete sul rischio associato a un tasso di interesse variabile e sul metodo di determinazione dell’indice WIBOR 6M. Ciò varrebbe in particolare in relazione all’influenza che le banche, tra cui la PKO, possono esercitare sulla determinazione di tale indice, indipendentemente dalle effettive condizioni economiche esistenti sul mercato interbancario e dalla realtà economica, assicurandosi così di un «margine occulto». Esso fa valere che, al contrario, le clausole relative ai tassi d’interesse variabili dovrebbero riguardare unicamente indicatori oggettivi, sui quali le parti non possono avere alcuna influenza. J.J. ritiene che, di conseguenza, la PKO abbia la possibilità di influenzare il livello della sua obbligazione di pagare interessi e ritiene che la banca abbia trasferito su di lui in quanto consumatore l’intero rischio di tasso. J.J. fa altresì valere che la PKO non gli ha fornito informazioni sulla sostanza dell’indice WIBOR 6M, cosicché non era in grado di valutare le conseguenze economiche dei suoi impegni. 9. La PKO contesta le affermazioni di J.J. relative all’assenza di connessione tra l’indice WIBOR 6M e le operazioni effettive in cui esso è utilizzato, alla capacità delle banche di manipolare tale indice e all’esistenza di un accordo anticoncorrenziale tra di esse per fissare i valori del WIBOR. Essa sostiene, in sostanza, che J.J. è stato correttamente informato dei rischi connessi alla conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile. 10. Il giudice del rinvio ritiene che, sebbene la denominazione dell’indice di riferimento non sia espressamente menzionata nella legge sul credito ipotecario, è indubbio, alla luce, in particolare, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 ( 8 ), che è l’indice di riferimento critico WIBOR che deve essere inteso come l’«indice di riferimento» di cui all’articolo 29, paragrafo 2, di tale legge. È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla portata dell’obbligo del mutuante di informare il consumatore, al fine di stabilire se un mutuante debba fornire le seguenti informazioni: a) le modalità di determinazione dell’indice di riferimento; b) i fattori che influenzano il suo valore; c) eventuali problemi di trasparenza posti dall’indice ( 9 ), d) il potere discrezionale delle banche di fornire i dati pertinenti; e) i criteri utilizzati dalle banche per compilare tali dati; f) il fatto che il mutuante stesso fornisca i dati; e g) il modo in cui il mutuante raccoglie e tratta tali dati internamente. 11. In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare le clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR; 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che consente di esaminare le clausole contrattuali riguardanti un tasso di interesse variabile basato sul [WIBOR]; 3. In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali relative a un tasso d’interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR possano essere considerate in contrasto con il requisito della buona fede e provocare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti a danno del consumatore, a causa dell’inadeguata informazione al consumatore in merito al rischio derivante da un tasso d’interesse variabile, tra cui, in particolare, l’omessa indicazione delle modalità di determinazione dell’indice di riferimento su cui si basa il tasso d’interesse variabile e delle incertezze associate alla sua mancanza di trasparenza, nonché la ripartizione non uniforme di tale rischio tra le parti del contratto; 4. In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, seconda frase, e con l’articolo 2 della [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR venga ritenuta abusiva, il contratto possa continuare a sussistere con un tasso di interesse sul capitale del mutuo basato sulla seconda componente di fissazione dell’importo degli interessi contenuta nel contratto, ossia il margine fisso della banca, il che comporterebbe una modifica del tasso di interesse sul mutuo da variabile a fisso». 12. Hanno presentato osservazioni scritte J.J., la PKO, i governi ceco, polacco e portoghese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. L’11 giugno 2025 tutte le suddette parti, ad eccezione del governo ceco, hanno svolto le loro difese orali nel corso di un’udienza dinanzi alla Corte. III. Valutazione 13. Conformemente a una richiesta della Corte, le presenti conclusioni affrontano soltanto la prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale. 14. In via preliminare, occorre precisare che, come confermato in udienza, J.J. non intende contestare la compatibilità del WIBOR con la normativa nazionale o dell’Unione (ossia il regolamento 2016/1011) in quanto tale. Esso non rimette neppure in discussione la metodologia per la determinazione del valore di tale indice e non contesta, in linea di principio, l’utilizzo del WIBOR nei contratti di mutuo a tasso variabile. J.J. sostiene piuttosto che il fatto che il WIBOR sia riconosciuto come indice di riferimento critico non consente alla PKO di ignorare il diritto del consumatore a ricevere informazioni accurate, complete e affidabili sul costo di un mutuo ipotecario. A. Introduzione 15. A titolo introduttivo, occorre chiarire la nozione di «indice di riferimento» ai sensi del regolamento 2016/1011. L’articolo 3, paragrafo 1, punto 3) di tale regolamento definisce un «indice di riferimento (benchmark)» come «un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario». Dall’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettera b), del regolamento 2016/1011 risulta che l’autorizzazione per l’amministrazione di indici di riferimento come il WIBOR è concessa mediante una decisione amministrativa di un’autorità competente – in Polonia, la [OSCURATO:PERSONA] (KNF) ([OSCURATO:PERSONA] di vigilanza finanziaria) – dopo aver esaminato la conformità dell’indice di riferimento in questione ai requisiti di detto regolamento ( 10 ). Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, emerge che l’obiettivo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza finanziaria è di stabilire che la procedura di fornitura del valore WIBOR da parte dell’amministratore WIBOR (compresi i regolamenti WIBOR ( 11 )) sia conforme ai requisiti del diritto dell’Unione. 16. In particolare, la metodologia utilizzata per determinare i tassi di riferimento WIBOR ( 12 ) stabilisce, in sostanza, che i «tassi di riferimento» sono tassi di interesse di riferimento ai quali le banche selezionate sono disposte a depositare o a prendere in prestito fondi tra loro per periodi determinati. Tali tassi di riferimento sono fissati dall’amministratore (GPW Benchmark) sulla base di «quotazioni preventivate» fornite dalle banche partecipanti nel corso di un processo denominato «fixing» ( 13 ). Per fissare un tasso sono necessarie almeno sei quotazioni bancarie. Norme dettagliate sulle quotazioni, sui criteri di selezione dei partecipanti e sui loro obblighi sono descritte nel «codice di condotta» disponibile sul sito web della GPW Benchmark ( 14 ). Il fixing ha luogo ogni giorno lavorativo. I tassi di riferimento sono determinati per i seguenti «periodi di deposito»: «1 giorno lavorativo – overnight (O/N)», «1 giorno lavorativo – tomorrow/next (T/N)», «1 settimana (SW)», «2 settimane (2W)», «1 mese (1M)», «3 mesi (3M)», «6 mesi (6M)» – il periodo di deposito di cui trattasi nel procedimento principale, «9 mesi (9M)» e «1 anno (1Y)» ( 15 ). Di norma, i dati per il calcolo del WIBOR devono riguardare operazioni effettive, ma se tali dati non sono disponibili o adeguati, possono essere utilizzati in sostituzione dati verificabili non relativi a operazioni (ossia quotazioni o «tassi di offerta») ( 16 ). Il WIBOR è determinato utilizzando un metodo di media basato sul numero di quotazioni presentate dalle banche partecipanti ( 17 ). Infine, i tassi WIBOR sono pubblicati ogni giorno lavorativo e sono accessibili al pubblico ( 18 ). B. Sulla prima questione pregiudiziale: se sia applicabile la direttiva 93/13 17. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile a tale contratto sia composto da un indice di riferimento (nel caso di specie il WIBOR) e dal margine fisso della banca. 18. Il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità stessa della direttiva 93/13, tenuto conto, da un lato, delle sue osservazioni relative alla disposizione di diritto nazionale applicabile ( 19 ) e, dall’altro, del fatto che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dal suo ambito di applicazione, in particolare, «[l]e clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative». 19. La giurisprudenza della Corte precisa che l’esclusione di cui sopra deve essere interpretata restrittivamente ( 20 ). Affinché tale esclusione sia applicabile, devono essere soddisfatte due condizioni: da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall’altro, tale disposizione deve essere imperativa. Al fine di stabilire se tali condizioni siano soddisfatte, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduca disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo ( 21 ). 20. Secondo la giurisprudenza, si può ritenere che una clausola contrattuale «riproduca» una disposizione legislativa o regolamentare imperativa (e non rientri quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13) solo qualora la si possa ritenere espressione, in termini concreti, della stessa norma giuridica di cui a tale disposizione imperativa ( 22 ). 21. Per quanto riguarda un indice di riferimento, la Corte ha già dichiarato che l’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non si applica qualora la normativa nazionale si limiti a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di detto contratto di credito, lasciando nel contempo a tale professionista un margine di discrezionalità per quanto riguarda tanto la scelta dell’indice di riferimento di tale tasso quanto l’entità del margine fisso che può essere aggiunto a detto tasso ( 23 ). 22. Dall’ordinanza di rinvio risulta che, in forza del contratto di cui trattasi, il tasso di interesse era basato sull’indice WIBOR 6M combinato con un margine fisso dell’1,85% ( 24 ). 23. Si pone la questione se si possa ritenere che tale clausola contrattuale riproduca una disposizione imperativa ai sensi della giurisprudenza della Corte (citata al paragrafo 19 delle presenti conclusioni). L’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario prevede che, se le parti non hanno concordato per il mutuo ipotecario gli interessi a tasso fisso, il metodo di determinazione del tasso di interesse è stabilito considerando il valore dell’indice di riferimento e l’importo del margine stabilito nel contratto di mutuo ipotecario. Esso stabilisce quindi un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, in quanto prevede che il tasso di interesse variabile sia composto da un indice di riferimento e dal margine fissato della banca, senza che l’indice specifico da applicare sia previsto da tale legge. Tale disposizione non sembra imporre l’uso dell’indice di riferimento WIBOR. La scelta da parte del legislatore nazionale di una formulazione generale al fine di determinare le regole per l’utilizzo di un tasso di interesse variabile, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra indicare che l’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario dovrebbe essere trattato come una disposizione generale che lascia un certo margine di discrezionalità agli operatori del mercato per adottare un indice specifico, il suo tasso e il margine fisso esatto. A tal fine, la clausola contrattuale di cui trattasi, che precisa che il tasso di interesse è basato sull’indice WIBOR e sul tasso 6M in combinazione con un margine fisso dell’1,85%, non sembra riprodurre testualmente il contenuto della disposizione nazionale summenzionata. Infine, nel diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di utilizzare un indice specifico. Lo stesso regolamento 2016/1011 non impone l’utilizzo di un indice specifico e, in particolare, dell’indice WIBOR 6M. 24. Per tali motivi e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, l’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario non sembra stabilire, in modo chiaro e inequivocabile, l’utilizzo di un indice di riferimento specifico e del suo tasso e, in particolare, dell’indice WIBOR 6M. Essa non impone ai mutuanti l’uso obbligatorio del WIBOR nei contratti di mutuo ipotecario né, peraltro, di alcun altro tasso di riferimento specifico. Come parimenti sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, risulta che i mutuanti non si trovano di fronte ad alcun ostacolo giuridico all’utilizzo di un indice diverso dal WIBOR e che, sebbene il WIBOR sia dominante sul mercato polacco, esso non è l’unico indice disponibile. Sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sembrano esservi altri indici che avrebbero potuto essere potenzialmente utilizzati, quali l’indice di [OSCURATO:PERSONA] (tasso di interesse [OSCURATO:PERSONA] di Varsavia, WIRON) ( 25 ), l’indice di riferimento POLONIA ( 26 ) o anche qualsiasi altro indice approvato dall’autorità competente. Pertanto, la PKO disponeva, al momento della conclusione del contratto, di un certo margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda l’indice di riferimento e il suo tasso, per includere in tale contratto una clausola contrattuale contenente un tasso di interesse variabile. 25. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che non vi sia alcun dubbio che l’indice di riferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della legge sul credito ipotecario debba essere inteso come il WIBOR. Esso spiega inoltre che fino al 90% dei contratti di credito al consumo in Polonia si basa su un tasso variabile e utilizza il WIBOR come indice di riferimento. 26. Come indicato in precedenza, una clausola contrattuale è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 se riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa. A tal fine, la Corte ha dichiarato che, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si applicano tra le parti dell’accordo indipendentemente dalla loro scelta. Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso preservare ( 27 ). 27. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che solo una scelta chiara del legislatore di introdurre una disposizione imperativa specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, può giustificare una presunzione secondo la quale un equilibrio tra l’insieme dei diritti la cui tutela è richiesta dal diritto dell’Unione è effettivamente preservato. La prassi dei professionisti attivi sul mercato, ancorché dominante, non può produrre tali effetti. 28. Come illustrato al paragrafo 16 delle presenti conclusioni, l’indice di riferimento è stabilito non soltanto selezionando un indice ma anche scegliendo il tipo del suo tasso di riferimento. Ai sensi del regolamento 2016/1011, l’amministratore dell’indice di riferimento pubblica o mette a disposizione, in particolare, i principali elementi della metodologia utilizzata per stabilire gli indici di riferimento ( 28 ). Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, secondo informazioni accessibili al pubblico, l’amministratore del WIBOR ha esposto una siffatta metodologia per i diversi tassi di riferimento WIBOR, tra cui il WIBOR 1M, il WIBOR 3M, il WIBOR 6M e il WIBOR 1Y ( 29 ). Ne consegue che la metodologia adottata dall’amministratore dell’indice di riferimento, al fine di attuare i requisiti del regolamento 2016/1011, lascia ai mutuanti un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda la scelta dell’indice di riferimento specifico e/o del tasso specifico dell’indice. 29. Dalle considerazioni che precedono e, come giustamente rilevato dal governo ceco, poiché l’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretata restrittivamente, non è possibile escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva situazioni diverse da quelle in cui la clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ( 30 ). La circostanza che il WIBOR figuri nell’elenco degli indici di riferimento critici in forza dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011 ( 31 ) non giustifica di per sé l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 della clausola contrattuale che fa riferimento al WIBOR. Tale inclusione costituisce un riconoscimento dell’importanza del WIBOR sul mercato ( 32 ) e non un’espressione della scelta legislativa del legislatore nazionale ai sensi della giurisprudenza della Corte sopra analizzata. 30. Inoltre, dall’articolo 1 e dal considerando 6 del regolamento 2016/1011 risulta che uno dei principali obiettivi dell’istituzione di un quadro normativo comune per gli indici di riferimento a livello dell’Unione era quello di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori («per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento (…) nei contratti finanziari»). Orbene, sarebbe contrario a tale obiettivo se l’utilizzo di un siffatto indice di riferimento, in una situazione in cui un mutuante conservi un certo margine di discrezionalità quanto alla scelta dell’indice specifico e del tasso di un siffatto indice da utilizzare nella clausola contrattuale di cui trattasi, ostasse a un controllo giurisdizionale del carattere potenzialmente abusivo o meno di una siffatta clausola contrattuale. 31. In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia un tasso variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora la normativa nazionale non preveda l’applicazione obbligatoria di tale indice e del suo tasso specifico, indipendentemente dalla scelta delle parti del contratto. C. Sulla seconda questione pregiudiziale: requisito di trasparenza delle clausole contrattuali 32. Qualora la Corte accolga la mia risposta alla prima questione pregiudiziale, occorrerà esaminare la seconda questione del giudice del rinvio. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 consenta di valutare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, che prevede l’applicazione a tale contratto di un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR. 33. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dispone che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Il giudice del rinvio può quindi controllare il carattere abusivo di una clausola, che verte sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, unicamente se detta clausola non è chiara e comprensibile ( 33 ). 34. A tal riguardo, la Corte ha statuito che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e che, pertanto, occorre fornire un’interpretazione restrittiva della disposizione in parola ( 34 ). Di conseguenza, affinché un giudice del rinvio possa procedere alla valutazione del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, occorre stabilire se tale clausola rientri nella nozione di «oggetto principale del contratto» e se sia rispettato il requisito di trasparenza (formulazione in modo chiaro e comprensibile). 1. Nozione di «oggetto principale del contratto» 35. Per quanto riguarda, più in particolare, la categoria delle clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la Corte ha statuito che tali clausole devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di detto contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione ( 35 ). 36. Spetta al giudice del rinvio esaminare, alla luce della natura, dell’economia generale e delle clausole del contratto di cui trattasi nonché del contesto giuridico e fattuale nel quale esso si inserisce, se la clausola considerata dal giudice del rinvio nella sua questione costituisca un elemento essenziale delle obbligazioni del debitore, consistenti nel rimborso dell’importo messo a sua disposizione dal creditore ( 36 ) Ciò premesso, spetta tuttavia alla Corte desumere dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 i criteri applicabili nell’ambito di tale esame ( 37 ). 37. Le prestazioni essenziali di un contratto di credito sono che il creditore si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del prenditore del credito una determinata somma di denaro, mentre quest’ultimo si impegna a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste ( 38 ). In un contratto di mutuo ipotecario che fissa un tasso di interesse variabile, la prestazione essenziale del mutuatario di rimborsare la somma di denaro messa a disposizione dal mutuante è determinata con riferimento a tale tasso di interesse. Pertanto, il rimborso del mutuo con riferimento a un tasso di interesse variabile è correlato, in linea di principio, direttamente alla natura stessa della prestazione del debitore, costituendo così un elemento essenziale del contratto di mutuo ipotecario. 38. La clausola contrattuale di cui trattasi prevede che il contratto di mutuo ipotecario sia remunerato con interessi calcolati sulla base di un tasso variabile che è indicizzato sull’indice WIBOR. Il giudice del rinvio enuncia che l’articolo 69, paragrafo 2, punto 5, della legge bancaria del 29 agosto 1997 indica espressamente che le clausole relative al tasso di interesse e qualsiasi modifica di quest’ultimo devono far parte di un contratto di mutuo. Inoltre, il governo polacco ha spiegato nelle sue osservazioni scritte che, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 8, della legge sul credito ipotecario, un contratto di mutuo ipotecario deve precisare il metodo e le condizioni per la determinazione del tasso di interesse sulla base del quale sono calcolati gli importi dei pagamenti in concetto di capitale e interessi. 39. Fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, la clausola contrattuale di cui trattasi può essere considerata rientrante nella nozione di «oggetto principale del contratto» e, pertanto, fa parte delle prestazioni essenziali del mutuatario in un siffatto contratto. 2. La nozione di «formulazione in modo chiaro e comprensibile» e il requisito di trasparenza 40. Occorre tuttavia ricordare che la Corte ha già dichiarato che il requisito della redazione in modo chiaro e comprensibile si applica anche quando una clausola rientra nella definizione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Le clausole di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sfuggono alla valutazione del loro carattere abusivo solo nella misura in cui il giudice nazionale competente ritenga, a seguito di un esame caso per caso, che esse siano state redatte dal professionista in modo chiaro e comprensibile ( 39 )(il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali). 41. Per quanto riguarda il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, la Corte ha dichiarato che esso, ripreso all’articolo 5 dalla direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole. Poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente ( 40 ). 42. Nella sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha analizzato il requisito di trasparenza relativo a una clausola contrattuale che prevede, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, che tale mutuo sia remunerato con interessi calcolati sulla base di un tasso variabile stabilito con riferimento a un indice ufficiale. La Corte ha dichiarato che tale requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sulle sue obbligazioni finanziarie ( 41 ). 43. Poiché la competenza della Corte riguarda unicamente l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, nella specie, in particolare, la direttiva 93/13, spetta unicamente al giudice del rinvio procedere alle necessarie verifiche di fatto, alla luce delle informazioni pertinenti, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione del contratto di cui trattasi. Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto di mutuo, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo ( 42 ). 44. Nella sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha ritenuto pertinente, ai fini di tale esame, il fatto che gli elementi principali relativi al calcolo dell’indice di riferimento applicabile al contratto in tale causa fossero facilmente accessibili a chiunque intendesse stipulare un mutuo ipotecario ( 43 ). La Corte ha altresì considerato rilevante, ai fini della valutazione della trasparenza della clausola contrattuale di cui trattavasi in tale causa, la circostanza che, secondo la normativa nazionale in vigore, gli istituti di credito fossero tenuti a informare i consumatori dell’andamento, nel passato, dell’indice pertinente ( 44 ). 45. La Corte ne ha concluso che spettava al giudice del rinvio verificare se, nell’ambito della conclusione del contratto di cui trattavasi in tale causa, l’ente mutuante avesse effettivamente rispettato tutti gli obblighi di informazione previsti dalla normativa nazionale ( 45 ). 46. Nella sentenza Kutxabank ( 46 ), la Corte ha dichiarato che l’informazione su taluni aspetti contrattuali necessaria ai candidati mutuatari per comprendere la portata dell’accettazione di una proposta di contratto di mutuo può risultare da elementi non forniti direttamente dal mutuante, purché tali elementi siano pubblicamente disponibili e accessibili, eventualmente grazie a determinate indicazioni fornite al consumatore a tal fine da detto mutuante. 47. Per quanto riguarda, in particolare, l’accessibilità delle informazioni non direttamente fornite dal professionista, occorre che quest’ultimo fornisca indicazioni sufficientemente precise e accurate ai candidati mutuatari, affinché questi ultimi possano prendere conoscenza degli elementi in discussione senza espletare iniziative che non possono ragionevolmente attendersi da un consumatore medio ( 47 ). 48. Nel procedimento principale, la clausola contrattuale di cui trattasi fa riferimento a un tasso di interesse variabile basato sull’indice WIBOR 6M. Come già esposto al paragrafo 10 delle presenti conclusioni, e, in particolare, alla nota 8, il WIBOR figura nell’elenco degli indici di riferimento critici ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 2016/1011. Il processo di riconoscimento del WIBOR come indice di riferimento critico è disciplinato da tale regolamento che, conformemente al suo articolo 1, è stato adottato al fine di garantire l’accuratezza, la solidità e l’integrità degli indici di riferimento pertinenti utilizzati nei contratti finanziari. 49. Il regolamento 2016/1011 prende in considerazione la disparità del potere contrattuale dei consumatori nei confronti dei mutuanti e l’uso di clausole tipo nei contratti di mutuo ipotecario e di credito al consumo che utilizzano un indice di riferimento. Il considerando 71 di tale regolamento 2016/1011 precisa che, in tali situazioni, i consumatori potrebbero avere una scelta limitata in relazione all’indice di riferimento utilizzato. Nell’ambito dello sforzo di bilanciamento, il legislatore dell’Unione ritiene necessario assicurare che i mutuanti forniscano ai consumatori informazioni quanto meno adeguate. A tal fine, gli articoli 56 e 57 del regolamento 2016/1011 modificano di conseguenza la direttiva 2008/48/CE ( 48 )e la direttiva 2014/17/UE ( 49 ). 50. Più in particolare, il regolamento 2016/1011 aggiunge un nuovo elemento informativo [nuovo articolo 13, paragrafo 1, lettera e bis ), della direttiva 2014/17] che deve essere fornito ai consumatori prima della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario che utilizzi un indice di riferimento. Le informazioni generali fornite dai mutuanti al momento della conclusione di tali contratti devono contenere «la denominazione [degli indici] di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori». 51. Per quanto riguarda il contratto di cui trattasi, il giudice del rinvio indica che tale contratto conteneva informazioni riguardanti il soggetto che stabilisce l’indice di riferimento e la base sulla quale tale indice è stabilito, il periodo di deposito di tale indice nonché il modo in cui il tasso di interesse è determinato sulla base di tale indice. Tuttavia, detto giudice nutre dubbi quanto alla questione se esso avesse anche dovuto contenere una spiegazione di come il WIBOR stesso sia determinato e quali fattori influenzino il cambiamento di livello dello stesso. Tale questione si riferisce alle osservazioni presentate dinanzi al giudice del rinvio da J.J., che lamentava di non aver ricevuto spiegazioni in merito alle modalità di fornitura dell’indice di riferimento WIBOR, nonché del fatto che tale indice è determinato sulla base dei dati forniti dalle banche stesse e che le banche dispongono di un certo margine di discrezionalità per fornire tali dati. 52. A tal riguardo, occorre rilevare che il regolamento 2016/1011 disciplina la metodologia per la determinazione degli indici di riferimento al fine di garantirne l’affidabilità e l’accuratezza. Dal suo considerando 26 risulta che il legislatore dell’Unione è consapevole del rischio di manipolazione che può essere esercitato al momento della fornitura dei dati sottostanti. Esso riconosce che, in linea generale, gli amministratori degli indici di riferimento dovrebbero avere l’obbligo di usare dati effettivi sulle operazioni. Tuttavia, altre informazioni, previste da tale regolamento, possono essere utilizzate nei casi in cui le informazioni relative alle operazioni siano insufficienti o inadeguate a garantire l’integrità e l’accuratezza dell’indice di riferimento. Ciò trova riscontro nell’articolo 11 del regolamento 2016/1011, che enuncia i requisiti relativi ai dati per la fornitura di un indice di riferimento (essi devono, in particolare, essere «sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l’indice di riferimento intende misurare» e devono essere «verificabili»). 53. Il considerando 27 del regolamento 2016/1011 sottolinea la necessità di adottare una metodologia trasparente che garantisca l’affidabilità e l’accuratezza dell’indice di riferimento. Tale considerando enuncia che detta trasparenza non implica la pubblicazione della formula applicata per la determinazione di un dato indice di riferimento, bensì la comunicazione di informazioni sufficienti per consentire ai soggetti interessati di comprendere le modalità in base alle quali è determinato l’indice di riferimento e di valutarne la rappresentatività, l’importanza e l’adeguatezza rispetto all’uso previsto . Ciò trova riscontro nell’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Trasparenza della metodologia», che impone all’amministratore (ai sensi del regolamento 2016/1011) di pubblicare o di mettere a disposizione talune informazioni elencate in tale articolo. 54. Dalle considerazioni che precedono risulta che tali informazioni che consentono alle parti interessate, compresi i consumatori, di comprendere la metodologia utilizzata per la fornitura di un indice di riferimento ai sensi del regolamento 2016/1011, devono far parte delle informazioni che l’amministratore è tenuto a pubblicare o a mettere a disposizione. In forza del quadro comune istituito dal regolamento 2016/1011, tale responsabilità spetta all’amministratore dell’indice. 55. Inoltre, il regolamento 2016/1011 prevede, ai suoi articoli 7, 8 e 9, un meccanismo per il trattamento dei reclami, che, secondo il suo considerando 23, deve «consent[ire] alle parti interessate di notificare i reclami all’amministratore dell’indice di riferimento e garanti[re] che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi». Tale meccanismo istituisce una via amministrativa specifica che consente alle parti interessate, compresi i consumatori, di avviare una procedura di reclamo in caso di dubbi quanto alla conformità della determinazione dell’indice alle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione. 56. Quando un mutuante propone ai consumatori un contratto di mutuo ipotecario che utilizza un indice di riferimento, l’obbligo di informazione di tale mutuante è precisamente enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e bis ), della direttiva 2014/17. Come rilevato supra , il mutuante deve informare il consumatore «[della] denominazione [degli indici] di riferimento e [del] nome dei loro amministratori nonché [delle] potenziali implicazioni per i consumatori». Tali informazioni devono essere fornite ai candidati mutuatari in modo sufficientemente preciso e accurato affinché un consumatore medio possa accedere alle informazioni pertinenti accessibili al pubblico e prendere conoscenza dei principali elementi relativi alla metodologia alla base della fornitura dell’indice di riferimento. Le potenziali implicazioni pertinenti per il consumatore sono quelle derivanti da elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, tra cui, in particolare, il rischio legato alle fluttuazioni del tasso di interesse variabile e l’informazione sugli elementi principali che provocano tali fluttuazioni. 57. Dall’analisi del quadro dell’indice di riferimento stabilito dal regolamento 2016/1011 risulta che il requisito di trasparenza derivante dalla direttiva 93/13, letto in combinato disposto con tale regolamento, non obbliga il mutuante a fornire direttamente informazioni più dettagliate sulla metodologia per la determinazione dell’indice di riferimento rispetto a quelle richieste dal regolamento 2016/1011. Infatti, informazioni generali sulla metodologia utilizzata sono contenute nel regolamento 2016/1011 e informazioni specifiche devono essere pubblicate o rese pubbliche dall’amministratore. 58. Tuttavia, come rilevato supra , resta il fatto che il mutuante deve fornire al consumatore in modo preciso e accurato le informazioni pertinenti riguardanti la denominazione dell’indice di riferimento e il nome del suo amministratore nonché le implicazioni per il consumatore. A mio avviso, qualora il mutuante indicasse solo una parte degli elementi della metodologia sottostante utilizzati, di modo che tale metodologia e i principali elementi che causano la fluttuazione del tasso di indice non siano integralmente divulgati, o diano un’immagine distorta della natura dell’indice di riferimento, ciò sarebbe contrario ai requisiti di trasparenza e di buona fede derivanti dalla direttiva 93/13. 59. In udienza, J.J. ha sostenuto che era indotto erroneamente a ritenere che l’indice di riferimento WIBOR fosse composto da dati relativi ad operazioni in relazione ai prestiti interbancari, mentre, in realtà, il 98,27% dei dati sottostanti consisteva in stime (quotazioni) fornite dalle banche partecipanti al processo di fixing ( 50 ). J.J. ha inoltre sostenuto che la PKO gli ha fornito informazioni in contrasto con la normativa applicabile e la realtà economica. La PKO ha fermamente contestato tali affermazioni. Essa ha fatto valere, in udienza, di aver fornito informazioni accurate e precise. Conformemente alla giurisprudenza della Corte sopra esposta ( 51 ), spetta al giudice nazionale, nell’ambito dell’esame di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, verificare se tutte le informazioni che possono incidere sulla portata dell’impegno assunto dal consumatore gli siano state comunicate in modo sufficientemente preciso e accurato da consentirgli di stimare, in particolare, il costo totale del mutuo. 60. Ne consegue che occorrerebbe, rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso consente di valutare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede l’applicazione a tale contratto di un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, qualora tale clausola non sia redatta in modo chiaro e comprensibile (requisito di trasparenza). Al fine di soddisfare tale requisito, il professionista deve informare il consumatore in modo sufficientemente preciso e accurato sulla denominazione dell’indice di riferimento utilizzato e sul nome del suo amministratore, nonché sulle potenziali implicazioni per il consumatore derivanti dall’uso di tale indice al fine di consentirgli di stimare, in particolare, il costo totale del mutuo. Il modo in cui le informazioni sono fornite, direttamente o indirettamente, dal mutuante deve essere tale che, di conseguenza, tali informazioni rivelino integralmente la metodologia sottostante e i principali elementi che causano la fluttuazione del tasso dell’indice e non diano un’immagine distorta della natura dell’indice. D. Sulla terza questione pregiudiziale: carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi 61. Poiché la valutazione del requisito di trasparenza da parte del giudice del rinvio può portare a constatare una mancanza di trasparenza per quanto riguarda la clausola contrattuale di cui trattasi, la Corte dovrà esaminare la terza questione pregiudiziale. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una clausola contrattuale che incorpora un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR possa essere abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a causa della fornitura, da parte della banca, di informazioni insufficienti al consumatore e della ripartizione iniqua del rischio che ne deriva tra le parti del contratto ( 52 ). 62. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, riferendosi alle nozioni di «buona fede» e di «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 definisce in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale ( 53 ). 63. Al fine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura tale contratto collochi detto consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Per quanto riguarda una clausola relativa al calcolo degli interessi nell’ambito di un contratto di mutuo, è altresì pertinente confrontare il metodo di calcolo del tasso previsto in tale clausola e l’importo effettivo risultante da detto tasso con il tasso di interesse legale e i tassi d’interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi per un mutuo di importo e di durata comparabili a quelli del contratto di mutuo i considerazione ( 54 ). 64. Per quanto riguarda la questione di quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio si determini «in contrasto con il requisito della buona fede», occorre osservare che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva 93/13, a tal fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una clausola del genere nell’ambito di un negoziato individuale ( 55 ). 65. Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, il carattere abusivo di una clausola contrattuale dev’essere valutato tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. Ne discende che, in questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che la suddetta clausola può avere nell’ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale ( 56 ). 66. A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, la competenza della Corte verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni della stessa direttiva. Spetta quindi al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi ( 57 ). 67. Nel procedimento principale, la questione del carattere abusivo di una clausola contrattuale è sollevata nel contesto della fornitura al consumatore di informazioni asseritamente insufficienti o non accurate da parte del mutuante e della ripartizione iniqua del rischio che in particolare ne deriva, tra le parti del contratto. Tuttavia, il solo fatto che una clausola non soddisfi il requisito di trasparenza che, come ho già indicato, richiede un’informazione sufficiente e accurata al consumatore, non è, di per sé, tale da renderla abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 58 ). Al fine di accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, il giudice del rinvio è tenuto a procedere a una valutazione completa dei criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte. 68. A tal riguardo, occorre rilevare che i dubbi espressi dal giudice del rinvio sembrano concentrarsi su due diverse questioni: i) la fornitura di informazioni adeguate al consumatore sul rischio derivante dall’utilizzo del tasso variabile nel mutuo in questione; e ii) la fornitura di informazioni adeguate e precise sulla determinazione dell’indice WIBOR. 69. Tuttavia, sebbene i giudici nazionali, in cause civili come la controversia principale, possano esaminare, in forza della direttiva 93/13, clausole contrattuali basate su indici di riferimento quali il WIBOR ( 59 ), essi non possono esaminare la metodologia per la determinazione di tali indici, in quanto un siffatto esame non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. Inoltre, come spiegato in precedenza ( 60 ), il regolamento 2016/1011 ha istituito un meccanismo specifico di trattamento dei reclami volto a garantire alle parti interessate, compresi i consumatori, una via amministrativa specifica per avviare un procedimento di reclamo in caso di dubbi circa la conformità della determinazione dell’indice alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale e/o del diritto dell’Unione. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], consentire ai giudici civili nazionali di controllare la metodologia per la determinazione dell’indice di riferimento critico mediante una valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva 93/13 pregiudicherebbe il sistema specifico di gestione degli indici di riferimento critici istituito dal legislatore dell’Unione in forza del regolamento 2016/1011. 70. Di conseguenza, nel procedimento principale, la valutazione del giudice nazionale dovrebbe limitarsi alla clausola contrattuale di cui trattasi e a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, escludendo dall’ambito di applicazione di tale valutazione le questioni connesse al sistema di gestione degli indici di riferimento quale stabilito dal regolamento 2016/1011. 71. In particolare, spetta al giudice nazionale verificare che il professionista abbia comunicato al consumatore tutte le informazioni pertinenti che gli consentano di valutare le conseguenze economiche della clausola contrattuale di cui trattasi sui suoi obblighi finanziari. In tal modo, occorre ricordare che il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dalla direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nella valutazione del carattere abusivo di tale clausola ( 61 ). 72. Nell’ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio indica che le clausole contrattuali relative al tasso variabile basato sull’indice WIBOR possono essere considerate in contrasto con i requisiti di buona fede e tali da determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, per il motivo che il consumatore non era stato debitamente informato della sua esposizione al rischio connesso a un tasso variabile e che tale rischio era ripartito in modo iniquo tra tali parti. Esso indica altresì che la PKO, in quanto mutuante, era a conoscenza del metodo di determinazione del WIBOR e dei dubbi esistenti riguardo alla trasparenza della determinazione di tale tasso, ma ha scelto di non informarne il consumatore. Secondo il giudice del rinvio, ciò può essere considerato una fonte di squilibrio tra le parti contraenti per tutti gli aspetti relativi a tale contratto ( 62 ). 73. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio esaminare il carattere abusivo della clausola contrattuale di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, procedendo a una valutazione completa dei criteri risultanti dalla giurisprudenza della Corte. Tale valutazione deve includere, in particolare, la questione se vi fosse una carenza di informazioni chiare tale da pregiudicare la capacità di J.J. di comprendere le conseguenze economiche della clausola contrattuale d cui trattasi. In tale contesto, il giudice del rinvio deve verificare se la mancata fornitura di informazioni accurate e sufficienti possa spostare l’equilibrio a favore della banca al punto da determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di cui trattasi. Il giudice del rinvio deve valutare, a tal fine, se il mutuante (PKO), trattando in modo leale ed equo con il consumatore (J.J.), avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale ( 63 ). A tal fine, occorre verificare se il consumatore abbia dato il proprio consenso al rischio connesso all’utilizzo della clausola contrattuale di cui trattasi dopo aver ricevuto informazioni complete e accurate. 74. Inoltre, il giudice del rinvio deve valutare se l’informazione fornita dal mutuante al consumatore sia stata presentata in modo neutro e obiettivo senza indurre quest’ultimo a credere che la scelta della clausola contrattuale di cui trattasi e del WIBOR gli fosse favorevole, mentre invece non lo era. 75. Ne consegue che occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve valutare se la clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR, in contrasto con il requisito della buona fede, determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Così facendo, il giudice nazionale, nell’ambito della sua valutazione globale del carattere abusivo di una clausola contrattuale, deve verificare se il mutuante, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale. A tal fine, occorre verificare se un consumatore abbia dato il proprio consenso al rischio derivante dall’utilizzo della clausola contrattuale di cui trattasi dopo aver ricevuto informazioni complete e accurate. Tuttavia, tale valutazione non può riguardare l’indice WIBOR in quanto tale né il suo metodo di determinazione. IV. Conclusioni 76. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima, alla seconda e alla terza questione pregiudiziale sollevate dal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunale regionale di Częstochowa, Polonia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia un tasso variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora la normativa nazionale non preveda l’applicazione obbligatoria di tale indice e del suo tasso specifico, indipendentemente dalla scelta delle parti del contratto. 2. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso consente di valutare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un professionista, la quale prevede l’applicazione a tale contratto di un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR 6M, qualora tale clausola non sia redatta in modo chiaro e comprensibile (requisito di trasparenza). Al fine di soddisfare tale requisito, il professionista deve informare il consumatore in modo sufficientemente preciso e accurato sulla denominazione dell’indice di riferimento utilizzato e sul nome del suo amministratore, nonché sulle potenziali implicazioni per il consumatore derivanti dall’uso di tale indice al fine di consentirgli di stimare, in particolare, il costo totale del mutuo. Il modo in cui le informazioni sono fornite, direttamente o indirettamente, dal mutuante deve essere tale che, di conseguenza, tali informazioni rivelino integralmente la metodologia sottostante e i principali elementi che causano la fluttuazione del tasso dell’indice e non diano un’immagine distorta della natura dell’indice. 3. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve valutare se la clausola contrattuale relativa a un tasso di interesse variabile basato sull’indice di riferimento WIBOR, in contrasto con il requisito della buona fede, determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Così facendo, il giudice nazionale, nell’ambito della sua valutazione globale del carattere abusivo di una clausola contrattuale, deve verificare se il mutuante, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale. A tal fine, occorre verificare se un consumatore abbia dato il proprio consenso al rischio derivante dall’utilizzo della clausola contrattuale di cui trattasi dopo aver ricevuto informazioni complete e accurate. Tuttavia, tale valutazione non può riguardare l’indice WIBOR in quanto tale né il suo metodo di determinazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU 171, L 171, pag. 1). ( 4 ) V. considerando 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento 2016/1011 ( GU 2019, L 82, pag. 26 ). ( 5 ) Dz. U. del 2017, posizione 819, come modificata; in prosieguo: la «legge sul credito ipotecario»). ( 6 ) Legge bancaria del 29 agosto 1997 (Dz. U. del 2023, posizione 2488 e successive modifiche) ( 7 ) Per «amministratore» si intende una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento. V. articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento 2016/1011. ( 8 ) Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento 2016/1011 ( GU 2016, L 217, pag. 1 ). Il 22 marzo 2019 il WIBOR è stato inserito nel regolamento di 2019/482 come indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2016/1011. ( 9 ) Esso fa riferimento in proposito al fatto che l’indice WIBOR 6M si basa su dati non relativi a operazioni forniti dalle banche stesse, vale a dire che tali banche non concludono tra loro alcuna operazione effettiva sulla base di tali dati. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza finanziaria ha adottato una siffatta decisione riguardo al WIBOR il 16 dicembre 2020, ritenendo che il processo di fornitura del WIBOR da parte dell’amministratore fosse conforme ai requisiti del diritto dell’Unione. ( 11 ) V. sito web della GPW Benchmark, in particolare, il «regolamento relativo agli indici di riferimento WIBID e WIBOR», Varsavia, 30 novembre 2017 (ai fini delle presenti conclusioni, in prosieguo: il «regolamento WIBOR»); consultabile all’indirizzo https://gpwbenchmark.pl/pub/BENCHMARK/files/Regulations_for_WIBID_and_WIBOR_Reference_Rates.pdf. ( 12 ) Il WIBOR è un «indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punti 22 e 25, del regolamento 2016/1011. Il WIBID è un altro indice utilizzato in Polonia ed è l’acronimo di [OSCURATO:PERSONA] (tasso di acquisto interbancario a Varsavia). Mi baso sulle informazioni disponibili nel capitolo «regolamento» del sito web della GPW Benchmark. ( 13 ) L’articolo 11 del regolamento 2016/1011 enuncia i requisiti relativi ai dati di partenza per la fornitura di un valore di riferimento (v. anche paragrafo 52 delle presenti conclusioni). L’articolo 12 di tale regolamento enuncia i requisiti relativi alla metodologia per la determinazione degli indici di riferimento come il WIBOR. ( 14 ) L’articolo 15 del regolamento 2016/1011 disciplina il codice di condotta che i contributori (ad esempio, le banche) devono rispettare, che deve includere, tra l’altro, le politiche sull’uso di discrezionalità nella contribuzione dei dati. Qualora siano necessarie modifiche significative alla metodologia o alla definizione dei tassi di riferimento, l’amministratore procede a consultazioni pubbliche con le parti interessate quali gli utenti dei tassi, le autorità interessate e la banca centrale polacca. ( 15 ) Regolamento WIBOR, pag. 9. ( 16 ) V. Kosiorowski, M., e Szczęsna, A., «WIBOR litigation, part 1: Can the WIBOR benchmark be challenged as the basis for setting variable interest rates?», in principle , 12 giugno 2025; consultabile all’indirizzo https://codozasady.pl/en/p/wibor-litigation-part-1-can-the-wibor-benchmark-be-challenged-as-the-basis-for-setting-variable-interest-rates-. ( 17 ) Il metodo è il seguente: (i) in caso di dieci o più quotazioni: media dei tassi dopo aver escluso i due più alti e i due più bassi; (ii) in caso di otto o nove quotazioni: media dopo aver escluso il più alto e il più basso; (iii) in caso di sei o sette quotazioni: media semplice di tutte le quotazioni e (iv) in caso di cinque o meno quotazioni: il WIBOR non è fissato per tale periodo. ( 18 ) I tassi di riferimento di un determinato giorno lavorativo sono pubblicati sul sito Internet dell’amministratore, v. regolamento WIBOR, punto 7.1. ( 19 ) V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni. ( 20 ) V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/23 , EU:C:2024:443 , punto 22 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA] (C‑125/18; in prosieguo: la «sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, EU:C:2020:138 , punti 31 e 32 e giurisprudenza citata). ( 22 ) V. sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/23 , EU:C:2024:443 , punto 27 e giurisprudenza citata). ( 23 ) Ibid ., punto 33. V. anche punto 36 di tale sentenza. ( 24 ) V. pag. 5 dell’ordinanza di rinvio (versione francese; tale versione è semplicemente denominata in prosieguo l’«ordinanza di rinvio»). ( 25 ) Sampławski, K., «WIBOR pod lupą TSUE – analiza prawna pytań prejudycjalnych – pytanie nr 1.». (Il WIBOR sotto il controllo della Corte – Analisi giuridica delle questioni pregiudiziali – prima questione pregiudiziale), 11 settembre 2024; consultabile all’indirizzo https://www.bankowebezprawie.pl/wibor-pod-lupa-tsue-analiza-prawna-pytan-prejudycjalnych-pytanie-nr-1/. ( 26 ) Come sostenuto da J.J. nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte. ( 27 ) Sentenza del 10 giugno 2021, Prima banka Slovensko ( C‑192/20 , EU:C:2021:480 , punto 32 e giurisprudenza citata). ( 28 ) Articolo 13 del regolamento 2016/1011, intitolato «Trasparenza della metodologia». ( 29 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. ( 30 ) V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 31 ) Tramite il regolamento 2019/482. ( 32 ) V. considerando 10 del regolamento 2019/482. ( 33 ) Sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( C‑609/19 , EU:C:2021:469 , punto 27 ). ( 34 ) Ibid ., punto 28. ( 35 ) Sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) ( C‑714/22 , EU:C:2024:263 , punto 60 ). ( 36 ) Sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 53 ). ( 37 ) Ibid ., punto 54. ( 38 ) Sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) ( C‑714/22 , EU:C:2024:263 , punto 61 ). ( 39 ) V. in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. ( C‑186/16 , EU:C:2017:703 , punto 43 ). ( 40 ) Sentenza Gómez del [OSCURATO:PERSONA] I, punto 50. ( 41 ) Ibid ., punto 51. ( 42 ) Ibid ., punto 52. ( 43 ) Ibid ., punto 53. ( 44 ) Ibid ., punto 54. ( 45 ) Ibid ., punto 55. ( 46 ) Sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank ( C‑300/23 , EU:C:2024:1026 , punto 83 ). ( 47 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank ( C‑300/23 , EU:C:2024:1026 , punti 84 e 90 ). ( 48 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ( GU 2008, L 133, pag. 66 ). ( 49 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 60, pag. 34 ). ( 50 ) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. ( 51 ) V. nota 43 delle presenti conclusioni. ( 52 ) V., in particolare, punto 1, della sezione 8, dell’ordinanza di rinvio, pag. 26. ( 53 ) Sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 , punto 58 e giurisprudenza citata, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 54 ) V. in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale) ( C‑265/22 , EU:C:2023:578 , punto 65 e giurisprudenza citata). ( 55 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 60 e giurisprudenza citata. ( 56 ) Ibid ., punto 61 e giurisprudenza citata. ( 57 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 57 e giurisprudenza citata. ( 58 ) Ordinanza del 17 novembre 2021, Gómez del [OSCURATO:PERSONA] ( C‑655/20 , EU:C:2021:943 , punto 37 ). ( 59 ) Ciò è dovuto alle risposte che propongo di fornire alla prima e alla seconda questione pregiudiziale. Non è escluso che, in altri Stati membri, a causa del quadro normativo nazionale in vigore, analoghe clausole contrattuali siano effettivamente escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13. ( 60 ) Paragrafo 55 delle presenti conclusioni. ( 61 ) Sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale) ( C‑265/22 , EU:C:2023:578 , punto 66 ). ( 62 ) Ordinanza di rinvio, pag. 26, punti 1 e segg. ( 63 ) V. paragrafo 64 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata.