CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 24365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16229 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Morbegno, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentat a e difesa con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Merulana 234, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D ella Valle , rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; Ric. 2018n. 16229 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1138/2018della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 2/3/2018, notificata il 22/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha chiesto il rigettodel ricorso; lette le memorie delle parti; rilevato che: -con sentenza non definitiva n. 413/2013 il Tribunale di Sondrio, decidendo sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] di divisione di un immobile in Sondrio, da lui acquistato all’asta pubblica, in proprietà indivisa di [OSCURATO:PERSONA] per la quota pari alla metà, dispose lo scioglimento della comunione e la vendita del bene perché non comodamente divisibile e rigettò le domande riconvenzionali di Nobili, condannandolaal versamento della somma di Euro 14.000,00 in favore di Mancabelli a titolo di indennità per il protrarsi dell’occupazione della sua porzione; -con sentenza n. 1138/2018, la Corte d’a ppello di Milano rigettò l’appello di Nobili , condannandola al rimborso delle spese e per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ.; -avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha formulato ricorso per cassazione, affidato a undici motivi , illustrati da successive memorie ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando memoria; è stata disposta la trattazione in pubblica udienza della causa; il Sostituto procuratore generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso; considerato che: Ric. 2018n. 16229 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 3 - -è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile; -la ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 22/4/2018, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 22 / 2 /20 24 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti; - la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti Ric. 2018n. 16229 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 4 - di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - poiché la notifica del ricorso è avvenuta in data 21 / 5 /20 18 , l'improcedibilità non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (2/3/2018), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimogiorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018n. 16229 sez. S2 -ud. 22-2-2024 - 5 - La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 22 febbraio 2024. Il Consigliere rel. est.