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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46477/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 15 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli (artt. 610, comma 1, 61 n. 2 cod. pen., capo a); artt. 582, 61 n. 1 e 5 cod. pen., capo b); artt. 582, 61 n. 1 cod. pen., capo c); artt. 612, comma 2, cod. pen., capo d), alla pena ritenuta di giustizia, oltre ai risarcimento del danno in favore delle parti civili, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi cinque.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione ai principi di valutazione della prova dichiarativa resa dalle parti civili.

Tanto, con particolare riferimento alla carenza di riscontri rinvenibili in altre deposizioni testimoniali (capo a) rese anche da testi oculari e nella certificazione medica, nonché circa il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (capi b) e c).

Inoltre, si deduce, in relazione al capo d), l'assenza assoluta di accertamenti svolti nel corso del dibattimento, non avendo nessuno dei testi presenti, riferito delle minacce rivolte dall'imputato di cui hanno narrato le parti offese.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, mentre con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 cod. pen. in quanto il diniego del beneficio è di ostacolo al reinserimento dell'imputato, nella società civile.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Con riferimento al primo motivo, si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative dei ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Tali, infine, sono state considerate le dichiarazioni delle persone offese anche sul reato di minaccia, come esposto a pag. 5 della sentenza di primo grado' confermata da quella impugnata.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato, come nel caso di specie, in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità dei giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).

3.3. La censura relativa al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod, pen. è genericamente posta, tenuto conto che viene censurato l'omesso recupero sociale per la mancata concessione della non menzione della condanna, senza spiegare le ragioni per le quali, invece, il beneficio dovesse essere senz'altro concesso, a fronte di espressa motivazione della Corte territoriale nel senso del diniego (cfr. pag. 6 e 7).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 15 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli (artt. 610, comma 1, 61 n. 2 cod. pen., capo a); artt. 582, 61 n. 1 e 5 cod. pen., capo b); artt. 582, 61 n. 1 cod. pen., capo c); artt. 612, comma 2, cod. pen., capo d), alla pena ritenuta di giustizia, oltre ai risarcimento del danno in favore delle parti civili, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi cinque. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione ai principi di valutazione della prova dichiarativa resa dalle parti civili. Tanto, con particolare riferimento alla carenza di riscontri rinvenibili in altre deposizioni testimoniali (capo a) rese anche da testi oculari e nella certificazione medica, nonché circa il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (capi b) e c). Inoltre, si deduce, in relazione al capo d), l'assenza assoluta di accertamenti svolti nel corso del dibattimento, non avendo nessuno dei testi presenti, riferito delle minacce rivolte dall'imputato di cui hanno narrato le parti offese. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, mentre con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 cod. pen. in quanto il diniego del beneficio è di ostacolo al reinserimento dell'imputato, nella società civile. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Con riferimento al primo motivo, si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative dei ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tali, infine, sono state considerate le dichiarazioni delle persone offese anche sul reato di minaccia, come esposto a pag. 5 della sentenza di primo grado' confermata da quella impugnata. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato, come nel caso di specie, in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità dei giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). 3.3. La censura relativa al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod, pen. è genericamente posta, tenuto conto che viene censurato l'omesso recupero sociale per la mancata concessione della non menzione della condanna, senza spiegare le ragioni per le quali, invece, il beneficio dovesse essere senz'altro concesso, a fronte di espressa motivazione della Corte territoriale nel senso del diniego (cfr. pag. 6 e 7). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec