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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] 1.La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 590 - bis e 590-ter cod.pen. (per avere cagionato, investandolo, lesioni gravi al pedone intento in attraversamento del passaggio pedonale, in data 6 maggio 2018), ha dedotto la violazione dell'art. 222 cod.strada, non essendo stata disposta la sanzione amministrativa accessoria nè della sospensione nè della revoca della patente. 2,La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va ricordato che alla questione "se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie", le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva all'esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019 (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. -dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). 2.11 ricorso è fondato, in quanto la sentenza non ha provveduto in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, nonostante, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871 - 01).

Si è, difatti, precisato che con la sentenza di "patteggiamento" il giudice deve, comunque, applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria - così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326 - 01, che ha sottOlineato che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure "sui generis", fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta. 3.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria ed il giudizio deve essere rinviato per nuovo esame sul punto al Tribunale di Potenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Potenza.

Così deciso in Roma, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] vo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] 1.La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 590 - bis e 590-ter cod.pen. (per avere cagionato, investandolo, lesioni gravi al pedone intento in attraversamento del passaggio pedonale, in data 6 maggio 2018), ha dedotto la violazione dell'art. 222 cod.strada, non essendo stata disposta la sanzione amministrativa accessoria nè della sospensione nè della revoca della patente. 2,La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va ricordato che alla questione "se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie", le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva all'esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019 (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. -dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). 2.11 ricorso è fondato, in quanto la sentenza non ha provveduto in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, nonostante, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871 - 01). Si è, difatti, precisato che con la sentenza di "patteggiamento" il giudice deve, comunque, applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria - così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326 - 01, che ha sottOlineato che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure "sui generis", fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta. 3.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria ed il giudizio deve essere rinviato per nuovo esame sul punto al Tribunale di Potenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Potenza. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] vo [OSCURATO:PERSONA]
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