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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22055/2026

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il 25/11/1991Spinelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per il rigetto di tutti iricorsi.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha esposto i motivi di impugnazione einsiste nell'accoglimento del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi d'impugnazione e chiedel'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con tutte leconseguenze di legge.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si associa alle richieste del codifensoreavv.[OSCURATO:PERSONA], espone i motivi e chiede l'accoglimento del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che deposita note d'udienza alle quali siriporta e chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 30 settembre 2025, hacondannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DiGiorgio, per associazione a delinquere (capo A) finalizzata alla commissione di unaserie di furti in appartamento, tutti operati con il mezzo fraudolento di fingere diessere personale del comune addetto al controllo sulla raccolta differenziata e, conciò, entrare nelle case di persone anziane e farvi entrare, clandestinamente, icomplici, di modo che, mentre i sedicenti operatori del comune distraevano levittime, gli atri provvedevano a depredare l’appartamento, sottraendo danaro epreziosi (capi da B a U).La condanna era intervenuta, in primo grado, con sentenza del Tribunale diAncona del 13 giugno 2022; la Corte di appello di Ancona ha prosciolto gli imputatiper gli episodi di furto sui quali il quadro indiziario era più debole e confermato nelresto la sentenza di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni 7, mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai capi A,B, C, E, F, L, M, Q, R, S, T, U; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 di reclusioneed euro 1.500,00 di multa in relazione ai capi A, B, D, E, F,H, L, M, Q, R, S, U;[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.500,00 di multain relazione ai capi A, B, C, H, I, L, M, S, T, U; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni9 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione ai capi A, H, I, L,Q, R, S, T, U.In fatto, la Corte di appello (pagg.34-39 della sentenza) evidenzia un complessoistruttorio, articolato tra prove orali, riscontri oggettivi e una serie di elementiindiziari, tutti convergenti tra loro, attraverso i quali è stato possibile accertareche i quattro imputati avevano messo in atto un’organizzazione sistematicamentevolta ad operare furti in appartamenti di persone anziane, all’interno dei quali siintroducevano simulando la qualifica di operatori del comune, addetti al controllosulla raccolta differenziata.

In particolare, si spostavano, tutti assieme, dalle lororesidenze (site nei comuni di Martinsicuro e Mosciano) e si recavano in diversezone del centro Italia (Ancona, Ortona, Cervi, Recanati, Giulianova, Campobassoed altre), talvolta a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] in uso alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (sebbeneintestata a terzi).

Quivi giunti, uno o due di loro (di solito [OSCURATO:PERSONA], vestitacon un cappellino e un camice bianco e con in mano un’agenda), carpivano labuona fede di un anziano e si introducevano nella relativa casa, con il pretesto dicontrollare la raccolta differenziata, mentre i complici rimanevano appostati nellevicinanze.

Chi era dentro casa, doveva riuscire a lasciare aperta la porta.

A quelpunto partivano una molteplicità di chiamate intrecciate tra loro (sulle utenze inloro possesso ma intestate a soggetti cinesi) e, previo coordinamento, i complicirimasti fuori entravano nella casa per girarvi indisturbati e sottrarre gioielli, danaroe tutto quanto avesse un valore economico.

Lo schema si ripeteva, pressochéidentico, per un elevatissimo numero di episodi, avvenuti tra il maggio e l’agostodel 2018.

Per compiere i furti, i quattro si erano dotati di SIM telefoniche intestatea soggetti cinesi, attivate tutte assieme preso il medesimo esercizio commerciale,che utilizzavano solo tra loro e solo in occasione dei furti.

Al momento del controlloe dell’arresto (avvenuti il 18 agosto del 2018), l’auto in dotazione al gruppo,ovvero la [OSCURATO:PERSONA] intestata ad una terza persona, era equipaggiata di una seriedi attrezzi atti allo scasso (oltre che degli apparecchi telefonici, delle SIM, di moltarefurtiva e di danaro contante).2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputatia mezzo dei rispettivi difensori, deducendo distinti motivi di impugnazione, che diseguito si enunciano raggruppati per tipologie, atteso che si tratta di motivisostanzialmente comuni (salvo parziali differenze delle quali verrà dato atto), neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3.

Il primo motivo, comune a più ricorrenti, attiene ad un vizio di motivazionee di violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento all’art.1-bis deld.l. n.132 de 2021 convertito nella legge n.178 del 2021, con particolareriferimento all’uso probatorio che si è fatto dei dati emergenti dai tabulatitelefonici.Va premesso che, a seguito della modifica normativa che ha imposto che itabulati telefonici possano essere acquisiti solo sulla base di determinatipresupposti e su decreto autorizzativo dell’autorità giudiziaria, è stata altresìdettata la disciplina transitoria per i tracciati acquisiti prima della riforma, marelativi a procedimenti ancora in corso; in particolare, la legge di conversioneN.178 del 23 novembre 2021 ha stabilito, per essi, che possano essere utilizzati acarico dell’imputato, solo «unitamente ad altri elementi di prova».Ciò premesso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazionesia viziata perché, nell’utilizzare i dati emergenti dai tabulati, il giudice avrebbeomesso di indicare riscontri specifici per ciascun episodio delittuoso, ma li avrebberaffrontati unicamente con un «pacchetto» di indici generali, valevoli ad attestareun contesto criminoso stabile, ma non atto a soddisfare l’onere di riscontro perciascun reato fine.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l’assenza di riscontriindividualizzanti a suo carico, anche tenendo conto del fatto che l’utenza telefonicache si è ritenuto essere in suo uso non è stata intercettata, a differenza di quantoaccaduto per gli altri indagati.Più in generale si deduce, da parte di tutti i ricorrenti, un travisamento di taleprova, atteso che il dato che si evince dalle celle di aggancio del telefono cellulare,non fornisce una geolocalizzazione dell’utente, ma si limita a collocarlo in un’areaanche molto vasta e, per tale motivo, tale dato, ritenuto molto pregnante dalgiudice, sarebbe invece poco significativo.4.

Il secondo motivo, comune a tutti i ricorrenti, deduce vizio di motivazioneper travisamento della prova con riferimento ai dialoghi intercettati e,segnatamente, al riconoscimento vocale operato dal teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Sotto tale profilo, i ricorrenti evidenziano come, nel corso del processo, sisiano avvicendati più periti per effettuare le trascrizioni, in quanto le conversazionisi presentavano di difficile interpretazione perché gli interlocutori spesso parlavanoun sottodialetto della lingua Romani (appartenente alla etnia Rom), per il qualenon si è trovato un interprete in grado di comprendere esaurientemente i dialoghi.Tale situazione sarebbe incompatibile con il riconoscimento dei timbri vocalieffettuato dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver identificato le vocidei quattro indagati per averli ascoltati più volte e per averli, infine, arrestati.

Ilteste ha anche aggiunto di aver compreso le parti di dialogo che si svolgevano inlingua italiana e di aver colto il senso generale di altre conversazioni, sebbenedialettali.4.2.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul punto, ha aggiunto che il riconoscimentovocale è ancor meno verosimile nei suoi confronti, atteso che l’utenza in suo usonon è stata neppure intercettata; di conseguenza, l’attribuzione alla medesimadell’utenza con finale 672, sarebbe arbitraria.

Inoltre, sussisterebbe untravisamento della prova atteso che, a causa delle difficoltà riscontrate dai periti,non si è proceduto alla trascrizione delle conversazioni intervenute tra il 16 e il 21agosto 2018.5.

Il terzo motivo comune, deduce vizio di motivazione e di violazione di leggecon riferimento all’art.416 cod. pen. (nonché agli artt.192 e 546 cod.proc.pen perle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per difetto degli elementi costitutivi dellafattispecie e, comunque, difetto di congrua motivazione sul punto.5.1.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza darebbe attodella sussistenza di elementi atti, al più, a sostenere un concorso di persone nelreato, ma non un sodalizio criminoso.

Difetterebbe, infatti, la prova di uno stabilevincolo associativo e di un programma criminoso indeterminato.5.2. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la Corte di appello avrebbe omesso, sul punto,di dare risposta alle specifiche doglianze sollevate con i motivi di appello,limitandosi a rinviare ai contenuti della sentenza di primo grado senza motivaresulla sussistenza degli elementi dimostrativi di un pactum sceleris, della stabilitàdel vincolo associativo e della presenza di un programma delittuoso aperto, tenutoanche conto della brevità del periodo di esistenza e dell’assenza di una gerarchiainterna al gruppo.5.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che l’avvenuta assoluzione in relazioneai capi F e V avrebbe imposto di rivalutare il suo ruolo, atteso che gli elementid’indagine di cui al capo F avevano dato l’avvio all’indagine, tracciando una sortadi modello dell’azione tipica del gruppo, mentre il delitto di cui al capo V era quelloche aveva consentito agli inquirenti di sorprendere gli indagati tutti insieme e didue più significativi delitti scopo, la Corte di appello non ha indicato ulteriori esignificativi elementi sintomatici di una partecipazione ad un’associazione ma, alpiù, di una mera compartecipazione ad altri delitti di furto, tenendo anche contodel fatto che, all’atto dell’arresto, la ricorrente non era in possesso della SIMoggetto d’indagine, che in alcuni degli episodi furtivi non è risultata presente e chenon è stato ricostruito il ruolo che la stessa avrebbe avuto all’interno del sodalizio.5.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce un’assoluta carenza motivazionale sul punto,laddove la Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera elencazione dielementi, senza argomentare in ordine alla sussistenza della complessa fattispeciee senza dare risposta alla specifica doglianza sollevata con il motivo di appello.6.

Il quarto gruppo di motivi, sotto un profilo di violazione di legge e di viziodella motivazione, deduce sostanzialmente l’assenza di sufficienti elementi diprova in relazione a ciascuno dei delitti di furto per i quali è intervenuta condanna,in violazione degli artt.192, comma 2, e 546, comma 1, lett.d, cod.proc.pen..I ricorrenti, per ciascuno di delitti di furto per i quali hanno subito condanna,hanno lamentato un’insufficienza del quadro indiziario ed un’eccessivavalorizzazione di taluni indizi.

Il ragionamento probatorio, fondato su elementiindiziari per sé fragili, non avrebbe la tenuta logica necessaria alla formazione dellaprova e sarebbe dunque fondato su presunzioni.In particolare, per alcune delle imputazioni, il giudice si sarebbe fondato quasiesclusivamente sul dato relativo alla cella d’aggancio del cellulare.

Ciò avrebbeimplicato un travisamento o, quantomeno, una sopravvalutazione del dato, attesoche la cella d’aggancio non fornisce una geolocalizzazione, ma si limita a collocarel’utente del cellulare in un’area anche molto vasta.La valorizzazione della circostanza che gli imputati abbiano interloquito tra loroproprio nell’ora del furto, poggerebbe su una doppia presunzione, ovvero chel’interlocutore fosse proprio quello individuato dagli inquirenti e che stesseparlando di questioni attinenti al delitto.La Corte non avrebbe dato la giusta considerazione al giudicato negativoformatosi in ordine al mancato riconoscimento degli autori del furto da parte dellevittime.Inoltre, la Corte avrebbe più volte adottato la tecnica della motivazione perrelationem, richiamando parti di motivazione che non si attaglierebbero e chesarebbero relative a situazioni diverse.6.1.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] rileva come la condanna per taluniepisodi di furto sia intervenuta in ragione di una molteplicità di indizi, ritenuti daigiudici del merito sufficienti a formare la prova (capi C, E, M, Q, T).

Peraltro, purin presenza dei medesimi indici, egli è stato prosciolto in relazione al capo R, peril quale la vittima ha fornito una descrizione fisica differente, con evidente viziologico della motivazione.

La Corte, dunque, avrebbe omesso di motivareadeguatamente su ciascuna fattispecie, operando una sorta di automatismoprobatorio per tutti i delitti.6.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’assenza di motivazione specifica in relazione allasua posizione, con riferimento alle singole ipotesi delittuose, atteso che il giudicedel merito si sarebbe limitato a rinviare a quanto già esposto con riferimento aglialtri imputati.

La sua posizione, peraltro, non sarebbe sovrapponibile con le altre,in quanto la sua utenza non è mai stata sottoposta ad intercettazione, non vi èprova certa della riconducibilità alla medesima della SIM coinvolta dall’indagine edinoltre non è mai stata espressamente riconosciuta da alcuna persona offesa.In particolare, deduce quanto segue.In relazione al capo H il Tribunale ha acquisito le dichiarazioni rese della personaoffesa in fase d’indagine a causa della sopravvenuta irripetibilità delle medesime;ciò sarebbe avvenuto in violazione del principio imposto dalla CEDU, secondo ilquale il sacrificio del contraddittorio dovrebbe essere bilanciato da adeguategaranzie procedurali, delle quali, invece, la sentenza non ha dato conto; violerebbealtresì il principio di diritto in ragione del quale, una volta acquisite delledichiarazioni ex art. 512 cod.proc.pen., le stesse non possono fondare da sole o inmodo determinante una pronuncia di condanna.La motivazione sul capo H sarebbe altresì viziata da illogicità, dal momento chela persona offesa aveva interloquito con un uomo e una donna e, invece, sonostate condannate tre donne; inoltre sono state registrate conversazioni solo tra laSpinelli e la [OSCURATO:PERSONA], analogamente con quanto avvenuto per il capo E, sul qualeè intervenuta assoluzione pur in presenza di identico quadro indiziario.In relazione al capo P la motivazione sarebbe stata omessa integralmente,nonostante l’intervenuta condanna.In relazione ai capi L, M, Q, e S la condanna sarebbe intervenuta in difetto diindizi significativi, atteso che la ricorrente non è stata indicata come presente nétantomeno riconosciuta dalle vittime, né sussistono altri validi elementi.In relazione al capo U, oltre al difetto di indizi significativi, la persona offesaavrebbe parlato di due «ragazzi», mentre la Corte avrebbe motivato sulla condottadi un ragazzo ed una ragazza.In relazione ai capi B, C e T, difettando qualsivoglia riconoscimento ointercettazione, il quadro indiziario sarebbe insufficiente.6.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Giudice non avrebbe fatto correttaapplicazione dei principi che governano la prova indiziaria, avrebbe violato ilprincipio del divieto della doppia presunzione e quello dell’oltre ogni ragionevoledubbio.In particolare, avrebbe omesso di prendere atto del «giudicato negativoimplicito» formatosi sulla «affermazione accertativa contenuta nella sentenza diprimo grado secondo cui il riconoscimento inizialmente operato innanzi alla p.g. enon confermato in dibattimento, deve ritenersi prova negativa», affermazione noncontestata da alcuna delle parti nella fase di appello.

La Corte di appello avrebbeutilizzato i riconoscimenti operati davanti alla polizia giudiziaria ai fini del decidere,nonostante il giudicato negativo implicito formatosi sul punto.Avrebbe altresì travisato l’elemento di prova relativo alla distanza tra le celle diaggancio delle utenze telefoniche e le abitazioni delle vittime.

Partendo dalpresupposto che l’individuazione della cella di aggancio di un’utenza non ne indical’esatta posizione, il principio del favor rei avrebbe imposto di calcolare la distanzamassima possibile dell’utenza rispetto alle celle e, quindi, alle abitazioni dellepersone offese.

Avendo disatteso tale principio, il Giudice del merito sarebbeincorso in un vizio della motivazione o, comunque, avrebbe sopravvalutato taleelemento di prova.Con riferimento specifico al capo H, la ricorrente evidenzia come la condanna sisia fondata esclusivamente sulla sussistenza di interlocuzioni della medesima conla [OSCURATO:PERSONA], in orario compatibile con il delitto; tale elemento, oltre ad essereinsufficiente a formare un adeguato quadro indiziario, sarebbe utilizzato attraversouna doppia presunzione, ovvero che proprio la [OSCURATO:PERSONA] stesse conversando conla [OSCURATO:PERSONA] e che tali conversazioni riguardassero il compimento del delitto.Con riferimento specifico al capo I, la ricorrente evidenzia come il quadroindiziario ripercorso in sentenza non sia sufficiente a formare una prova (dalladescrizione della sua vitiligine da parte della persona offesa, all’uso del bancomatrubato vicino alla sua residenza, alle conversazioni intervenute con i correinell’orario del delitto, alla cella di aggancio vicina all’abitazione della vittima);inoltre lo stesso si baserebbe sulle medesime presunzioni evidenziate in relazioneal capo H, nonché sulla presunzione che la persona affetta da vitiligine fosseproprio la [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento specifico al capo L, la ricorrente evidenzia come la condanna sisia fondata esclusivamente sulla compresenza di tutti i cellulari dei quattrocompartecipi nell’orario del furto e nell’area coperta dalla cella di aggancio cheinsiste anche sull’abitazione della vittima.

Oltre all’insufficienza del quadroindiziario, si sarebbe operata una presunzione in ordine alla corrispondenza tral’utenza e la [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento specifico al capo Q, la ricorrente evidenzia come la condanna sisia fondata esclusivamente sulla compresenza di tutti i cellulari dei quattrocompartecipi, nell’orario del furto, nell’area coperta dalla cella di aggancio cheinsiste anche sull’abitazione della vittima, nonché sulla circostanza che le utenze,in quel frangente, abbiano comunicato tra loro.

La motivazione presenterebbe glistessi limiti e vizi logici di cui al punto che precede.In relazione al capo R, il quadro indiziario si baserebbe esclusivamente sulladescrizione della vitiligine presente sulle mani dell’autrice, nonché sulla presenzadei correi, nell’orario d’interesse, nell’area coperta dalla stessa cella di agganciorelativa all’abitazione della vittima ad una distanza, questa volta, più significativarispetto alle altre, ovvero circa 3 chilometri.

Nel presente caso la motivazione,oltre a soffrire di carenza logica sulla prova indiziaria, sarebbe sostanzialmentemancante, in quanto operata per relationem su situazioni dissimili.Quanto la capo S, il quadro indiziario fondato sulla descrizione fisica dell’autrice,sull’identico modus operandi rispetto agli episodi precedenti, sulla coincidenzadella cella di aggancio nell’orario e nella zona del delitto, non sarebbe idoneo allaformazione di una prova ed inoltre la Corte di appello avrebbe motivato perrelationem su situazioni dissimili.In ordine al capo U, il quadro indiziario si fonda anche sulle intercettazionitelefoniche in corso e, dunque, sui riconoscimenti vocali e sull’intelligenza deidialoghi da parte del maresciallo [OSCURATO:PERSONA].

Anche nel presente caso, oltreall’insufficienza del quadro indiziario, si lamenta che la Corte di appello avrebbemotivato per relationem su situazioni dissimili, senza confutare gli specifici motividi appello.6.4.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Giudice del merito non avrebbeapplicato le regole che governano la prova indiziaria, né avrebbe risposto allespecifiche censure dedotte in appello.

La motivazione sui singoli episodi di furtosarebbe illogica e fondata su duplice presunzione.Con riferimento specifico al capo B, la ricorrente deduce l’insufficienza delquadro indiziario fondato su un riconoscimento operato in termini di fortesomiglianza, la corrispondenza della descrizione anche con riferimento agli altri,analoghi, episodi, la presenza in un’area coperta dalla medesima cella di aggancioche serviva anche l’abitazione della vittima (in assenza di una spiegazione inmerito), i contatti telefonici intrattenuti con i correi durante il furto.Con l’atto di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato i limiti di ciascuno deglielementi indiziari utilizzati in primo grado con riferimento al capo B, ma conosservazioni valevoli per tutte le imputazioni; ma la Corte di appello non avrebbedato adeguata risposta a tali doglianze.In particolare, la ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe travisato laprova non tenendo conto che, in ordine al mancato riconoscimento effettuato dallapersona offesa davanti alla polizia giudiziaria, si fosse formato un giudicatonegativo implicito.Il giudice avrebbe altresì travisato la prova, laddove ha asserito che ladescrizione della ricorrente era corrispondente a quella fornita da tutte le altrevittime, circostanza che non troverebbe riscontro negli atti processuali.Inoltre, si sarebbe valorizzato eccessivamente il dato del collegamentodell’utenza alla stessa cella di aggancio che serviva anche l’abitazione delle vittime,localizzare con precisione l’utenza; inoltre, vi sarebbe stata una certaapprossimazione circa la corrispondenza degli orari d’interesse.Il ragionamento probatorio, fondato su elementi indiziari per sé fragili, nonavrebbe la tenuta logica necessaria alla formazione della prova e sarebbe dunquefondato su presunzioni.Con riferimento specifico al capo D, in assenza di un riconoscimento da partedelle persone offese, valgono i medesimi limiti relativi agli elementi indiziari giàevidenziati in relazione al capo B.In relazione al capo E, la Corte d’appello avrebbe ripercorso lo schemamotivazionale precedente, affetto dai medesimi vizi.Con riferimento al capo F, la Corte d’appello si sarebbe limitata a rinviare allamotivazione già esplicitata per il capo B, omettendo di rispondere alle specifichedoglianze difensive.Per il capo H, la debolezza indiziaria risulterebbe aggravata dalla circostanzache erano state acquisite le dichiarazioni della persona offesa rese in fased’indagine, in quanto divenute irripetibili; in assenza di riscontri, tali dichiarazionisarebbero inutilizzabili.

La motivazione sarebbe incentrata sulla coincidenza dellacella d’aggancio delle utenze in relazione alla quale la Corte di appello non avrebbedato adeguata risposta alle confutazioni difensive relative alla scarsa significativitàdel dato nonché al difetto di una certa identificazione del soggetto che aveva inuso l’apparecchio.Con riferimento al capo L, la prova si sarebbe incentrata su un riconoscimentooperato con una percentuale dell’80%, laddove tale elemento soffre dei limiti difotografico nel corso delle indagini.In relazione al capo M, a fronte di un riconoscimento solo parziale, sarebberostati chiamati in soccorso i medesimi indizi la cui valenza è stata confutata inrelazione ai capi che precedono.Non vi sarebbe stato alcun riconoscimento e il quadro indiziario non sarebbeidoneo a formare una prova anche in relazione ai capi Q, S e U.Anche la motivazione sul capo R soffrirebbe dei medesimi limiti, in assenza diun riconoscimento.7.

Il quinto gruppo di motivi attiene al trattamento sanzionatorio, in relazioneal quale si deducono vizi della motivazione e di violazione di legge.In particolare, il giudice, discostandosi dal minimo edittale, avrebbe fornito unamotivazione solo apparente, di stile, senza confrontarsi con le circostanze del casoconcreto.Quanto alla mancata applicazione di attenuanti generiche (o al bilanciamentoin subvalenza, secondo alcuni ricorrenti), il giudice avrebbe omesso di valutareelementi di favore quali la corretta condotta processuale, la parzialecollaborazione, il decorso del tempo rispetto ai fatti, le condizioni personali efamiliari di ciascun concorrente e le diverse gradazioni insite nel diverso ruolo diciascuno; avrebbe dunque motivato in modo puramente assertivo, avvalendosi diformule astratte e prive di ancoraggio al caso concreto.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, altresì, un difetto di adeguata motivazione inordine al riconoscimento della recidiva, che sarebbe stata applicata sulla base dicriteri astratti, privi di effettivo confronto con la situazione specifica.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che sarebbe stata posta in continuazione anchela pena sul capo P dell’imputazione, nonostante su questo capo sia stata assolta.8.

Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

Il difensore diSebastian [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie di udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e devono essere rigettati, per leragioni di seguito indicate.2.

Va premesso che, sebbene i ricorsi siano molto articolati, i principali motividedotti sono comuni.

Si è dunque proceduto a riunirli e suddividerli per tipologia,salvo a trattare, per ciascuno, questioni specifiche poste da singoli ricorrenti.3.

Quanto al motivo relativo all’uso probatorio che si è fatto dei dati emergentidai tabulati telefonici è manifestamente infondato, in quanto non si confronta conla sentenza della Corte di appello, che aveva già esaminato la questione e vi avevadato ampia e ragionevole risposta, fondata su principi di diritto e giurisprudenzialiconsolidati e non confutati in sede di ricorso.3.1.

La Corte territoriale infatti (alle pagg.28 e segg. della sentenza) evidenziache i dati emersi dai tabulati telefonici delle SIM che sono risultate in possessodegli indagati, sono stati utilizzati quali elementi indizianti, nell’ambito di un piùampio e strutturato quadro indiziario.In particolare, ha rilevato che la regola di valutazione dell’efficacia probatoriadei tabulati telefonici imposta dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, è ampiamente soddisfatta,in quanto «l’affermazione di colpevolezza degli imputati è stata argomentata nonricorrendo ai soli dati esteriori del traffico telefonico, ma a numerosi altri elementidi riscontro esterni, dotati di autonoma forza probatoria e che da soli avrebberopotuto condurre all’affermazione di responsabilità».

A tale affermazione diprincipio la Corte d’appello ha fatto seguire una trattazione sintetica e complessivadei molteplici elementi indiziari (per la cui indicazione specifica si rinvia alla parte,successiva, che tratta della gravità indiziaria), il cui esame complessivo, già dasolo, fornisce la chiave di lettura del dato emerso dai tabulati, ovvero che gliimputati, nell’orario corrispondente a ciascuno dei furti per i quali sono staticondannati, si trovavano molto lontano dalle rispettive abitazioni, insieme tra loroed esattamente nell’area interessata dal furto, che solo in quella fascia orariaavevano attivato le utenze e per interloquire solo tra loro, utenze che, per tutto ilresto del tempo, restavano spente.Tale articolata e logica motivazione, si muove nell’alveo dei principi di dirittoche la giurisprudenza di legittimità ha fissato nella specifica materia, all’indomanidell’entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha riformato il sistemadi acquisizione dei tabulati telefonici e, all’ art. 1, comma 1-bis, ha dettato unadisciplina transitoria per quelli che fossero stati acquisiti in precedenza.In particolare il legislatore, nel 2021, come evidenziato nella rubricaintroduttiva del decreto legge, ha ritenuto la «straordinaria necessità ed urgenzadi garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematicoper fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezionedella Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causaC-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimentipenali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attivitàsiano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale».Per tale motivo, ha introdotto una nuova disciplina per l’acquisizione dei datirelativi al traffico telefonico e telematico, secondo la quale, quando ricorronoragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivaregrave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’acquisizione dei daticon decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltrequarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in viaordinaria.

Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida condecreto motivato (art.1, comma 3-bis, Decreto-Legge convertito con modificazionidalla L. 23 novembre 2021, n. 178, in G.U. 29/11/2021, n. 284).Poiché si poneva un problema di disciplina transitoria per i dati già acquisiticon il precedente sistema, ma per i quali i processi fossero ancora in corso, venivaaggiunto il comma 1-bis, in ragione del quale «i dati relativi al traffico telefonico,al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimentipenali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto, possono essereutilizzati a carico dell'imputato, solo unitamente ad altri elementi di prova edesclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena[…] della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni […]».La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito la portata della riforma,affermando che, per l’acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico etelematico, la disciplina transitoria contempla una regola legale di valutazionedella prova che, derogando espressamente al principio del tempus regit actum, haefficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti inprocedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato decreto, sicché questiultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altrielementi di prova (Sez. 3 n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419 – 01).Orbene gli «altri elementi di prova» che, ai sensi della norma transitoria,devono corroborare i cd. dati esteriori delle conversazioni, ai fini del giudizio dicolpevolezza, non sono tipizzati e possono essere di qualsiasi tipo e natura, inquanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possonoricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette,legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialitàlogica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma(Sez. 4 n. 50102 del 05/12/2023, Rv. 285469 – 01).Nel caso che ci occupa la Corte d’appello (e, prima ancora, il giudice del primogrado), ha fatto buon governo delle norme di diritto che disciplinano la materia, inconformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, motivando leproprie valutazioni con ragionamento articolato e logico, che non può trovarecensura nella presente sede di legittimità.3.2.

Neppure merita accoglimento la deduzione secondo la quale il giudiceavrebbe operato un travisamento del dato probatorio, atteso che avrebbe pretesodi geolocalizzare gli imputati laddove, invece, il dato relativo alla cella d’agganciosi limita a collocare l’utente del cellulare in un’area anche molto vasta.La deduzione non si confronta con la sentenza, nella quale viene presa inconsiderazione la distanza chilometrica della cella d’aggancio rispetto all’abitazionein cui è avvenuto il furto, solo per dare atto della presenza degli imputati in unadeterminata macroarea, quale mero elemento indiziario da leggere unitamenteagli altri.

Nella sentenza non si è mai preteso di geolocalizzare gli imputati ma,anzi, viene dato per noto e pacifico il dato tecnico in ragione del quale le antenne(stazioni radio base) dell'operatore telefonico, dividono il territorio in areegeografiche chiamate celle, che possono avere ampiezza anche notevole (di alcunichilometri).

Il telefono si collega automaticamente all'antenna con il segnale piùforte, cambiando cella mentre si sposta, per garantire la continuità della chiamatao della connessione dati.

Si è però rilevato come gli imputati si siano spostati, tuttiassieme, dai due paesi vicini di comune residenza, per recarsi in una zona moltolontana (sita anche ad oltre cento chilometri) e, tutti insieme, si siano ritrovatientro un’area di pochi chilometri, in cui insisteva anche l’abitazione della vittima,solitamente restavano spente) e tutto ciò esattamente nel giorno e nell’orario diciascuno dei furti che gli sono stati attribuiti.Sul punto il giudice ha dimostrato di conoscere le regole tecniche sottese allostrumento probatorio e non ha operato, dunque, alcun travisamento.

Ha inveceoperato una valutazione di puro merito, raffrontando il dato con il resto deglielementi istruttori e traendone delle conclusioni che ha argomentato in modologico e coerente.4.

I motivi di ricorso relativi al riconoscimento vocale operato dal marescialloRusso nel corso delle intercettazioni e all’uso probatorio fatto dal giudice di taledato, sono inammissibili, in quanto privi di un ancoraggio logico e, comunque, giàesaustivamente motivati in sede di appello e meramente reiterati nella presentesede.La circostanza che non sia stato possibile trascrivere le intercettazioni perchénon si sono trovati interpreti in grado di tradurre il sottodialetto dell’idioma Romaniutilizzato dagli interlocutori, non interferisce in alcun modo con il dato oggettivoche l’ufficiale di p.g., dopo aver ascoltato a lungo le conversazioni e dopo averproceduto all’arresto degli indagati, abbia riconosciuto i relativi timbri vocali perricondurli agli interlocutori.

La sentenza ha utilizzato le intercettazioni non nel lorocontenuto dichiarativo, ma solo per documentare il dato storico che gli indagati,quei momenti, proprio in concomitanza con i furti.

Inoltre, è circostanzaincontestata che, talvolta, gli stessi abbiano utilizzato parole in lingua italiana oespressioni che potessero essere colte nel significato più generale, e di talicircostanze il maresciallo si è limitato a dare atto.Sul punto la Corte di appello (a pag.33) ha adeguatamente motivato,evidenziando come il riconoscimento vocale sia stato utilizzato quale dato fattualee storico e sia stato apprezzato secondo il libero convincimento del giudice, conciò facendo buon governo del principio elaborato da questa Corte secondo il qualeil riconoscimento informale della voce dell'imputato, operato da un teste indibattimento […], costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nelgiudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice (Sez. 6 n. 27911 del 23/09/2020, Rv. 279623 – 01).Sul punto la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la sua utenza non eradirettamente intercettata e neppure riconducibile a lei con certezza, per cui visarebbe un vizio logico della motivazione.

Anche tale declinazione del motivo diricorso è manifestamente infondata, atteso che è emerso come la [OSCURATO:PERSONA] abbiaconversato sulle utenze dei correi (anche nei momenti in cui queste ultime eranointercettate), nel corso dei furti che le sono stati attribuiti.

Che l’utenza fosse insuo uso, è attestato dal fatto che la stessa veniva trovata in suo possesso e uso il21 agosto 2018, quando tutti e quattro gli indagati, con il solito schema, si eranospostati a molta distanza da casa (a Cervia, zona in cui si erano verificati alcunidei precedenti furti) e avevano attivato le utenze clandestine.4.3.

Quanto alla doglianza sollevata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la qualela mancata trascrizione delle conversazioni costituirebbe un travisamento dellaprova, è assolutamente generica, in quanto non indica quali sono i contenuti cheavrebbero potuto incidere, modificandolo, sul convincimento del giudice.5.

Il motivo relativo al difetto degli elementi costitutivi della fattispecie di cuiall’art. 416 cod.pen o, comunque, al difetto di motivazione sul punto, è infondatoe deve essere rigettato.

Parimenti, va escluso che sulla valutazione indiziariacomplessiva operata dalla Corte di appello, possa incidere la circostanza che vi siastata assoluzione in relazione ai capi F e V dell’imputazione.La Corte di appello (pagg.34-39 della sentenza) evidenzia un complessoistruttorio, articolato tra prove orali, riscontri oggettivi e una serie di elementiindiziari, tutti convergenti tra loro, attraverso i quali è stato possibile accertareche i quattro imputati avevano messo in atto un’organizzazione sistematicamentevolta ad operare furti in appartamenti di persone anziane, all’interno dei quali siintroducevano simulando la qualifica di operatori del comune, addetti al controllosulla raccolta differenziata.

In particolare, si spostavano, tutti assieme, dalle lororesidenze (site nei comuni di Martinsicuro e Mosciano) e si recavano in diversezone del centro Italia (Ancona, Ortona, Cervi, Recanati, Giulianova, Campobassoed altre), utilizzando sovente un’autovettura appositamente intestata a terzapersona.

Sui luoghi attivavano sempre il medesmo schema operativo: uno di loro,solitamente la [OSCURATO:PERSONA], vestita con camice bianco, cappellino e un’agenda inmano, carpiva la buona fede di un anziano, penetrava in casa e consentival’accesso ai complici.

I contatti e, quindi, l’organizzazione del furto, poggiava suserrati contatti telefonici tra chi era riuscito ad entrare e chi restava appostatoall’esterno, attraverso l’uso di quattro SIM clandestine, che risultavano intestate anominativi cinesi ed erano state acquistate, tutte assieme, presso il medesimoesercizio commerciale.

Tali utenze erano dedicate esclusivamente al compimentodei furti, atteso che venivano attivate solo in quelle occasioni ed utilizzate solo trai correi.Lo schema si ripeteva, pressoché identico, per un elevatissimo numero diepisodi, avvenuti tra il maggio e l’agosto del 2018, fino al momento dell’arresto.Al momento del controllo e dell’arresto (avvenuti il 18 agosto del 2018), l’autoin dotazione al gruppo, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] intestata ad una terza persona, eraequipaggiata di una serie di attrezzi atti allo scasso (oltre che degli apparecchitelefonici, delle SIM, di molta refurtiva e di danaro contante).Sulla base di tali elementi fattuali, il giudice del merito ha ritenuto che il gruppoagisse per la commissione di una serie indeterminata di furti in abitazione (datol’elevatissimo numero di reati, commesso in un ristretto arco temporale e lacircostanza che si siano fermati solo perché arrestati), che fosse dotato distrumenti atti a garantirne una stabile operatività (le SIM intestate a soggettifittizi, l’autovettura intestata a soggetto terzo e gli arnesi da scasso oltre a camici,cappellino e agenda utilizzati per il camuffamento), che avesse una suddivisionedi ruoli sostanzialmente stabile (solitamente, dapprima si presentava la [OSCURATO:PERSONA],quindi subentrava il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva il compito, oltre che di supportare laGuarnieri, di tenere i contatti telefonici con le altre complici che, ottenuto il vialibera, entravano per compiere il furto).

Anche la ripetizione sempre del medesimoschema (la circostanza che abbiano agito sempre fuori provincia, il caratterepressoché immutato del gruppo, la scelta della stessa tipologia di vittima e dellostesso raggiro, le identiche modalità operative e ruoli) sono stati ritenuti indici diun programma criminoso collaudato e aperto.Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto che il gruppo fosse dotato dielementi strutturali e di stabilità, oltre che di un programma criminoso aperto, talida configurare la fattispecie delittuosa contestata.Nell’operare tale valutazione, di puro merito, la Corte ha fatto buon governo deiprincipi di diritto elaborati da questa Corte nella specifica materia.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,nel concorso di persone nel reato continuato, l'accordo criminoso è occasionale elimitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati, ispirati da un medesimodisegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozionedell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincoloassociativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi chepossono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, oveindicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacitàprogettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi.(Sez. 2 n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724 – 01).Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente ilgiudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, edell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con ilconcorso di persone, da una serie di indicatori di fatto, quali la presenza di unaanche rudimentale struttura organizzativa, la predisposizione di mezzi e lasuddivisione in ruoli; ulteriore indice significativo, può essere tratto dal susseguirsiininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reatifine ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le altre: Sez. 2, n. 53000 del04/10/2016, Rv. 268540 - 01).Può ritenersi, dunque, che le condotte di partecipazione e promozione delleassociazioni criminose, possano essere provate anche attraverso i reati fine,sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, lerelazioni tra i concorrenti e gli strumenti apprestati per la loro costituzione, sianoindicativi della sussistenza di una organizzazione stabile ed autonoma, dotata diuna capacità progettuale che persiste anche oltre la consumazione dei singoli reati-scopo, i quali, per sé, non esauriscono il disegno criminale, ma sono altrettantiindici di un disegno più ampio e longevo.Di tali principi di diritto ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, conmotivazione articolata e logica, esente da vizi ed insindacabile nella presente sede.6.

Il gruppo di motivi attinenti ai delitti di furto, sotto il profilo della sussistenzadi sufficienti indizi individualizzanti, è stato sollevato da tutti i ricorrenti, i qualilamentano, con riferimento alle singole imputazioni, una carenza di elementi attia dimostrare le singole responsabilità.La Corte di appello ha dedicato alla gravità indiziaria sui delitti di furto una partegenerale, nella quale riporta ciascun singolo indizio e lo pone in relazione con glialtri, tracciando uno schema argomentativo generale (pagg. 1 e 2 nonché 28 ess.).In seguito, per ciascuno degli imputati e per ciascuna imputazione, valutaquanti e quali siano gli indizi presenti e ne stima la tenuta sotto il profilo logico(pagg.37 e ss.), operando una capillare verifica sulla tenuta di ciascuno dei quadriindiziari, con riferimento ad ogni singola imputazione e a ciascuno degli imputati.Anche a fronte di condanne già intervenute in primo grado, per le imputazioni incui residuassero profili d’incertezza, la Corte di appello ha assolto con la formuladel «non aver commesso il fatto», dando atto in motivazione di come le assoluzionisiano state sorrette da elementi dubitativi.Quanto alla parte generale, la Corte territoriale ha rilevato come le indaginisiano nate a seguito di uno dei furti in contestazione; a seguito della denuncia,emergeva che nell’orario del furto e nella zona coperta da una data cellad’aggancio, si erano attivate tre utenze, tutte intestate a cittadini cinesi e tutteacquistate presso uno stesso rivenditore di Grottammare.

Operando un focus sudette utenze, si accertava che le stesse restavano sempre spente e si attivavanosolo in occasione dei furti; in quelle occasioni dialogavano solo tra loro e sitrovavano, sempre, in un’area compatibile con quella del furto di volta in voltaperpetrato.Il 18 agosto venivano attivate intercettazioni telefoniche che, anche se nontrascritte nel dibattimento (perché gli imputati parlavano un dialetto ROM, per ilquale non si trovava un interprete disponibile), attestavano che, in occasione deifurti, gli indagati parlavano freneticamente tra loro, per poi tacere non appenal’operazione si fosse conclusa.

Che le voci parlanti corrispondessero a quelle degliavendo compreso i dialoghi (salvo qualche parola o qualche senso generale), davaavrebbe proceduto al loro arresto).In alcune delle occasioni furtive, veniva filmata sui luoghi un’autovettura FiatPunto, intestata ad un soggetto terzo, ma sulla quale era stato identificato taleDenis [OSCURATO:PERSONA] (figlio della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) e la quale, in data 8 giugno 2018,aveva percorso la strada che portava all’abitazione della [OSCURATO:PERSONA].In data 21 agosto, data del furto di cui al capo V, l’auto veniva fermata e abordo si trovavano tutti e quattro gli imputati, ciascuno con un apparecchiocellulare o una SIM tra quelli interessati dalle precedenti attività di acquisizione ditabulati o di intercettazione (gli interessati, più dettagliatamente individuati nellasentenza di merito, in quel momento, si disfacevano o tentavano di disfarsi delleSIM, che sarebbero comunque state identificate attraverso il codice IMEIdell’apparecchio cellulare); veniva così dato un nome e un volto ai soggetti che,fino a quel momento, avevano agito da ignoti, e si verificava, in concreto, chi fosseeffettivamente in possesso di ciascuna delle SIM o dei telefoni interessatidall’indagine.

A bordo dell’auto, un nutrito numero di arnesi da scasso, monili inoro e importanti somme in contanti, oltre che un’agenda compatibile con quellache le vittime dei raggiri avevano descritto.In relazione alla posizione di ciascun imputato la Corte ha poi esaminato, perciascuna imputazione, la specifica gravità indiziaria.Per ciascuno dei furti per i quali ha condannato, la Corte ha ritenuto necessaria(e, per alcuni, sufficiente) la sussistenza del seguente quadro indiziario.Preliminarmente ha verificato se il furto si fosse svolto con modalità operativeanaloghe agli altri (una sedicente operatrice del comune, con camice bianco,cappellino e agenda, da sola o con un uomo, chiedeva ad un anziano di entrareper verificare la raccolta differenziata; in seguito, entravano i complici edepredavano l’abitazione)Ha valutato se la descrizione operata dalle vittime corrispondesse o fossecompatibile con le fattezze degli indagati (almeno per quelli, tra gli imputati, checon le vittime avevano avuto rapporti diretti).

Sotto tale profilo non meritaapprezzamento la doglianza sollevata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la qualeil giudice si sarebbe accontentato del dato che le vittime avevano parlato di leicome di una donna che presentava un fenomeno di vitiligine sulle mani, atteso chela Corte ha utilizzato tale dato come mero indizio, insieme a molti altri.Ha verificato se le SIM o gli apparecchi cellulari di ciascuno degli imputati sitrovasse, nell’orario del furto, nell’area d’interesse ovvero in una macroareacomprendente l’abitazione della vittima in quanto facente capo alla medesimastazione radio base (c.d. cella di aggancio), tenuto conto che i furti avvenivanomolto fuori zona rispetto all’abitazione degli imputati.Ha dato conto del se, tra tali utenze, siano intervenute reciproche chiamateesattamente nel momento in cui aveva luogo il furto e solo in quel momento.Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, i dati relativi all’identificazionedegli interlocutori non fondano su presunzioni, ma emergono dalla risultanzaistruttoria che, il 21 agosto 2018, quando si era verificata l’identica situazione dellaloro compresenza in una data zona (Cervia), gli inquirenti erano intervenuti eavevano trovato le SIM o gli apparecchi esattamente nel possesso dei soggetti cuisono state attribuite le relative utenze e ai quali sono risultati corrispondenti itimbri vocali nel corso delle intercettazioni.Di ciascuno di tali elementi indiziari ha valutato il peso ponderale singolo especifico, ma poi lo ha posto in relazione con tutto il complesso indiziario,valutando che, nel complesso, il fatto che tutti (o quasi) gli stessi appartenenti algruppo si trovassero, insieme e a molta distanza da casa loro, in un’areacompatibile con quella del furto, che conversassero solo tra loro, solo in quelmomento e attraverso utenze attivate tutte assieme a carico di soggetti fittizi,che le modalità operative fossero quelle tipiche del modus operandi del gruppo,potesse portare ad una sola ricostruzione possibile, ovvero che gli stessi fosserosul posto per realizzare, insieme, il singolo furto in valutazione.La Corte ha anche valutato l’ipotesi (alternativa) che gli stessi si potesserotrovare quel giorno e a quell’ora, nell’area del furto, per mera coincidenza o peraltri motivi, ma le parti non hanno allegato alcun elemento che abbia consentitodi avallare una ricostruzione alternativa ipotetica.degli episodi furtivi sono stati valorizzati ulteriori elementi (immagini divideocamere, identificazione dell’auto ed altro) dei quali si è, di volta in volta, datoconto.Il percorso argomentativo effettuato dal giudice risulta corretto e aderente alleregole che governano il sistema della prova logica.Quella indiziaria è una prova a tutti gli effetti, si pone, cioè, sullo stesso pianorispetto alle prove dirette, purché possegga determinate caratteristiche di rigorelogico, che sono state nel tempo elaborate da questa Corte e che sono oggi fissatein principi consolidati.

In particolare, la prova logica si compone di una pluralità diindizi, ovvero fatti noti da cui evincere fatti ignoti, la cui valutazione si articola intre momenti.Gli indizi vanno dapprima esaminati singolarmente per valutare, di ciascuno, lagravità, ovvero il peso specifico, la tenuta logica e la pregnanza.Quindi vanno valutati complessivamente nell’interazione reciproca, permisurarne la concordanza e l’eventuale vicendevole integrazione.Una volta che il complesso indiziario abbia condotto ad una e unicaricostruzione, occorre ancora sottoporre tale conclusione ad una sorta di provacontraria, quella della ragionevolezza di una ricostruzione alternativa ipotetica.Il principio per cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice dimerito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi,né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, già affermato dallasentenza delle Sezioni Unite n. 6682 del 1992, è stato sempre ripreso dalla Corte.In tema di valutazione della prova indiziaria, quando dall'indizio, che è un fattocerto dal quale sia possibile inferire la prova di un fatto incerto, sia desumibile piùdi una conseguenza, il giudice deve applicare la regola metodologica ricavabiledall'art. 192 cod. proc. pen.; egli deve operare un apprezzamento unitariodegli indizi, previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, al fine di vagliarnela valenza qualitativa individuale; una volta determinata la valenza significativa diciascun indizio, deve passare all'esame globale unitario dei varielementi indizianti, attraverso il quale la fisiologica ambiguità di ciascuno di talielementi può risolversi, così che ciascun indizio si sommi e si integri con gli altri ela risultante di tale amalgama determini una chiarificazione univoca che consentedi ritenere raggiunta la prova logica del fatto non noto (ex multis, Sez.1,n. 8863 del 18/11/2020,dep. 2021, Rv. 280605 – 02).Una volta che abbia completato il ragionamento attorno alla prova logica, ilcompito del giudice non è ancora terminato.

Occorre infatti ch’egli sottoponga ilgiudizio alla prova contraria della ricostruzione alternativa ipotetica.La decisione adottata sulla base di indizi deve contenere una valutazioneunitaria e globale degli stessi che sia tale da condurre ad un accertamento delfatto; tale accertamento può intendersi oltre ogni ragionevole dubbio, soltantoquando al contempo escluda ogni ricostruzione alternativa, non nel senso chequeste debba essere impossibile in rerum natura, ma nel senso che risulti privadel benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuoridell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez.

V, n.14861del 22/10/2020, n.m.).Tale è il percorso logico che la Corte ha attuato per ciascun imputato e perciascuna, singola, imputazione con motivazione esaustiva ed esente da vizi.Di fatto, nei ricorsi si opera una rivisitazione, in termini critici, della valutazionedel materiale probatorio, sollecitando questa Corte alla rivalutazione delmedesimo, operazione inammissibile nel giudizio di legittimità.6.1.

Quanto al profilo di illogicità sollevato con riferimento al fatto che, peralcuni capi, pur essendo presenti gli stessi elementi indiziari, vi sia stataassoluzione per taluno degli imputati, non merita apprezzamento.

Si tratta diipotesi in cui gli anziani testimoni hanno fornito descrizioni non compatibili con ilsingolo imputato o hanno ricordato male l’orario del furto.

In questi casi il giudiceha assolto «per non aver commesso il fatto», dando atto nella motivazione cheresiduavano elementi di dubbio e che, per una scelta di massima garanzia, si èpreferito assolvere, non potendosi peraltro escludere che in quella specificaoccasione il testimone, sempre un anziano, abbia ricordato male o che,occasionalmente, per quel singolo furto, uno dei correi sia stato sostituito daqualcun altro.6.2.

Quanto alla doglianza specifica della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la qualela sua posizione sarebbe differente rispetto a quella degli altri imputati, in quantola sua utenza non sarebbe mai stata sottoposta ad intercettazione né vi sarebbeprova certa della riconducibilità alla medesima, si tratta di mera asserzionecontenuta nel ricorso, priva di indicazioni ad atti del fascicolo che possano darviriscontro e smentita dal tenore della sentenza che dà atto che, al momento delcontrollo avvenuto il 18 agosto, la [OSCURATO:PERSONA] veniva trovata in possessodell’apparecchio cellulare che aveva partecipato alle conversazioni in occasione deifurti imputati alla medesima e il cui tabulato la collocava nell’area d’interesse.6.3.

La doglianza relativa alla tecnica di motivazione per relationem utilizzatadal giudice nella valutazione dei vari episodi furtivi è infondata.

Tale tecnicaredazionale, infatti, è in sé legittima, mentre è generica la doglianza sollevata dairicorrenti, atteso che non si confronta con la parte di motivazione cui il giudice hafatto di volta in volta rinvio asserendo, solo genericamente, che la stessa sarebbenon aderente all’ipotesi per la quale è stata richiamata.6.4.

Quanto alla doglianza sollevata con riferimento al capo H, per la prova delquale erano state acquisite le dichiarazioni della persona offesa per irripetibilitàsopravvenuta della deposizione, non merita accoglimento.

Correttamente, la Corteterritoriale ha applicato i principi di diritto relativi alla specifica situazioneprocessuale, in ragione dei quali la dichiarazione testimoniale che sia stataacquisita senza oralità ed in assenza di contraddittorio, deve essere suffragata daelementi esterni atti a validarne l’attendibilità.

In particolare, ha evidenziato(pag.52) come le utenze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano attivate proprioin costanza di quel furto, contattandosi reciprocamente e agganciandosi ad unacella distante solo 375 metri dall’abitazione della vittima; quest’ultima avevafornito una descrizione della [OSCURATO:PERSONA] perfettamente coincidente con quella fornitadalle vittime degli altri furti e un modus operandi identico.

Sempre in relazione alcapo H non merita apprezzamento la doglianza secondo la quale sarebbeirragionevole che siano state condannate tre donne, laddove la vittima ha riferitodi avere interloquito con una donna ed un uomo atteso che, sia nell’imputazioneche nella sentenza, si dà atto della presenza dell’uomo, sul quale, peraltro, nonsono stati raccolti elementi atti alla compiuta identificazione.Analoghe considerazioni valgono con riferimento al motivo di ricorso connessoal capo U, laddove la persona offesa avrebbe parlato di due «ragazzi», atteso cheè di tutta evidenza come il termine possa essere utilizzato anche per indicare unacoppia di giovani composta da un uomo e una donna.6.5.

In relazione allo specifico motivo di ricorso relativo al «giudicato implicito»che, in negativo, si sarebbe formato per via della «affermazione accertativacontenuta nella sentenza di primo grado secondo cui il riconoscimento inizialmenteoperato innanzi alla p.g. e non confermato in dibattimento, deve ritenersi provanegativa», occorre premettere che i ricorrenti non indicano il punto della sentenzadi primo grado in cui tale principio sarebbe affermato, con ciò difettando dispecificità la doglianza.Ma soprattutto la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, dandocasi, lo avessero fatto in fase d’indagine); in tali ipotesi, il giudice ha valorizzatola circostanza che le vittime avessero avuto un contatto ravvicinato solo con lafigurante che indossava il cappellino e che la descrizione fornita fosse comunquecompatibile, nonostante si trattasse di testimoni molto anziani (selezionati propriosulla base di tale criterio), chiamati a deporre al processo ad anni di distanza daifatti.

In quei casi il complesso istruttorio è stato ritenuto comunque tale dasuperare il ragionevole dubbio ingenerato dal mancato riconoscimento.6.6.

Quanto all’asserito travisamento del dato indiziario relativo alla presenzanell’area degli imputati (di cui si è già trattato nella parte dedicata allo strumentoprobatorio tratto dai tabulati telefonici), in ragione del fatto che le utenzetelefoniche agganciavano una cella della zona, non trova riscontro nella sentenza.La Corte ha motivato correttamente circa il fatto che la cella d’aggancio forniscesolo un’indicazione di massima, atteso che può coprire un’area anche molto vastae, nell’operare tale valutazione, ha adottato criteri di massima cautela e in favorrei.7.

Quanto, infine, al gruppo di motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, iricorsi sono manifestamente infondati, in quanto non si confrontano con lasentenza che ha dato adeguata e logica motivazione su ogni punto.7.1.

Quanto al discostamento dal minimo edittale la Corte ha dato correttaapplicazione ai criteri di diritto tracciati dall’art.133 cod.pen. evidenziando unaspeciale gravità del fatto evinta dalla tipologia delle vittime, dal fatto che sianostati sottratti i risparmi necessari al vivere quotidiano o le cose che avevano pergli anziani un valore anche affettivo, dal fatto che il danno cagionato sia statograve anche sotto il profilo morale, per degli anziani che hanno visto altriapprofittare della loro ingenuità, dal grave allarme sociale ingenerato nellecomunità ove i fatti si sono verificati; sotto il profilo della capacità a delinquere sisono valorizzate la spregiudicatezza e la determinazione insite nelle condotte,i delitti in modo seriale.7.2.

Quanto alla mancata applicazione di attenuanti generiche, la Corte ha datocorretta applicazione al principio di diritto in ragione del quale, per ilriconoscimento del beneficio, è necessario che sussistano positivi elementispecificamente apprezzabili a tal fine.

Nel caso di specie la Corte ha evidenziato lapresenza di numerosi e gravi precedenti in capo a tre degli imputati ed il ruolo diprotagonista primaria della [OSCURATO:PERSONA], l’unica incensurata; di converso non harilevato la presenza di indici positivi di meritevolezza non ritenendo tali,evidentemente, il mero decorso del tempo o le altre circostanze che la difesa haaddotto in modo assolutamente generico (la corretta condotta processuale, laparziale collaborazione, le condizioni personali e familiari di ciascun concorrente).7.3.

Quanto al riconoscimento della recidiva, il motivo di ricorso èmanifestamente infondato.

Per tutti e tre gli imputati per i quali ha riconosciuto larecidiva, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice ha adeguatamentemotivato rilevando come, a fronte dei reiterati precedenti penali, la serialità el’elevatissimo numero dei furti contestati in un pur breve lasso temporale, risultinoindicativi di una perdurante inclinazione al delitto, incidente nella commissione delreato in valutazione.7.4.

Quanto alla doglianza della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla penaasseritamente aggiunta in continuazione sul capo P dell’imputazione, vaconsiderata inammissibile, atteso che nessuna pena risulta aggiunta per taledelitto nel conteggio finale.

Infatti, il delitto di cui al capo P non è mai statocontestato a tale ricorrente e di ciò dà correttamente atto la sentenza di primogrado (a pag.40) nella trattazione specificamente dedicata.

Sussiste un meroerrore materiale nella parte in cui si motiva il trattamento sanzionatorio e siaumenta la pena per «15 reati» ma, nell’elenco, si inserisce, per mero errore dibattitura, anche il sedicesimo capo P (pa.60 della sentenza di primo grado);seppure erroneamente menzionato, su tale capo, non contestato, il giudice delprimo grado non aggiunge alcuna pena.

Dunque correttamente la Corte di appello,confermando la sentenza di primo grado, non motiva sul capo P con riferimentoalla posizione della [OSCURATO:PERSONA].8.

Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati e iricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 25/11/1991Spinelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per il rigetto di tutti iricorsi.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha esposto i motivi di impugnazione einsiste nell'accoglimento del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi d'impugnazione e chiedel'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con tutte leconseguenze di legge.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si associa alle richieste del codifensoreavv.[OSCURATO:PERSONA], espone i motivi e chiede l'accoglimento del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che deposita note d'udienza alle quali siriporta e chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 30 settembre 2025, hacondannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DiGiorgio, per associazione a delinquere (capo A) finalizzata alla commissione di unaserie di furti in appartamento, tutti operati con il mezzo fraudolento di fingere diessere personale del comune addetto al controllo sulla raccolta differenziata e, conciò, entrare nelle case di persone anziane e farvi entrare, clandestinamente, icomplici, di modo che, mentre i sedicenti operatori del comune distraevano levittime, gli atri provvedevano a depredare l’appartamento, sottraendo danaro epreziosi (capi da B a U).La condanna era intervenuta, in primo grado, con sentenza del Tribunale diAncona del 13 giugno 2022; la Corte di appello di Ancona ha prosciolto gli imputatiper gli episodi di furto sui quali il quadro indiziario era più debole e confermato nelresto la sentenza di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni 7, mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai capi A,B, C, E, F, L, M, Q, R, S, T, U; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 di reclusioneed euro 1.500,00 di multa in relazione ai capi A, B, D, E, F,H, L, M, Q, R, S, U;[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.500,00 di multain relazione ai capi A, B, C, H, I, L, M, S, T, U; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni9 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione ai capi A, H, I, L,Q, R, S, T, U.In fatto, la Corte di appello (pagg.34-39 della sentenza) evidenzia un complessoistruttorio, articolato tra prove orali, riscontri oggettivi e una serie di elementiindiziari, tutti convergenti tra loro, attraverso i quali è stato possibile accertareche i quattro imputati avevano messo in atto un’organizzazione sistematicamentevolta ad operare furti in appartamenti di persone anziane, all’interno dei quali siintroducevano simulando la qualifica di operatori del comune, addetti al controllosulla raccolta differenziata. In particolare, si spostavano, tutti assieme, dalle lororesidenze (site nei comuni di Martinsicuro e Mosciano) e si recavano in diversezone del centro Italia (Ancona, Ortona, Cervi, Recanati, Giulianova, Campobassoed altre), talvolta a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] in uso alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (sebbeneintestata a terzi). Quivi giunti, uno o due di loro (di solito [OSCURATO:PERSONA], vestitacon un cappellino e un camice bianco e con in mano un’agenda), carpivano labuona fede di un anziano e si introducevano nella relativa casa, con il pretesto dicontrollare la raccolta differenziata, mentre i complici rimanevano appostati nellevicinanze. Chi era dentro casa, doveva riuscire a lasciare aperta la porta. A quelpunto partivano una molteplicità di chiamate intrecciate tra loro (sulle utenze inloro possesso ma intestate a soggetti cinesi) e, previo coordinamento, i complicirimasti fuori entravano nella casa per girarvi indisturbati e sottrarre gioielli, danaroe tutto quanto avesse un valore economico. Lo schema si ripeteva, pressochéidentico, per un elevatissimo numero di episodi, avvenuti tra il maggio e l’agostodel 2018. Per compiere i furti, i quattro si erano dotati di SIM telefoniche intestatea soggetti cinesi, attivate tutte assieme preso il medesimo esercizio commerciale,che utilizzavano solo tra loro e solo in occasione dei furti. Al momento del controlloe dell’arresto (avvenuti il 18 agosto del 2018), l’auto in dotazione al gruppo,ovvero la [OSCURATO:PERSONA] intestata ad una terza persona, era equipaggiata di una seriedi attrezzi atti allo scasso (oltre che degli apparecchi telefonici, delle SIM, di moltarefurtiva e di danaro contante).2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputatia mezzo dei rispettivi difensori, deducendo distinti motivi di impugnazione, che diseguito si enunciano raggruppati per tipologie, atteso che si tratta di motivisostanzialmente comuni (salvo parziali differenze delle quali verrà dato atto), neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3. Il primo motivo, comune a più ricorrenti, attiene ad un vizio di motivazionee di violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento all’art.1-bis deld.l. n.132 de 2021 convertito nella legge n.178 del 2021, con particolareriferimento all’uso probatorio che si è fatto dei dati emergenti dai tabulatitelefonici.Va premesso che, a seguito della modifica normativa che ha imposto che itabulati telefonici possano essere acquisiti solo sulla base di determinatipresupposti e su decreto autorizzativo dell’autorità giudiziaria, è stata altresìdettata la disciplina transitoria per i tracciati acquisiti prima della riforma, marelativi a procedimenti ancora in corso; in particolare, la legge di conversioneN.178 del 23 novembre 2021 ha stabilito, per essi, che possano essere utilizzati acarico dell’imputato, solo «unitamente ad altri elementi di prova».Ciò premesso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazionesia viziata perché, nell’utilizzare i dati emergenti dai tabulati, il giudice avrebbeomesso di indicare riscontri specifici per ciascun episodio delittuoso, ma li avrebberaffrontati unicamente con un «pacchetto» di indici generali, valevoli ad attestareun contesto criminoso stabile, ma non atto a soddisfare l’onere di riscontro perciascun reato fine. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l’assenza di riscontriindividualizzanti a suo carico, anche tenendo conto del fatto che l’utenza telefonicache si è ritenuto essere in suo uso non è stata intercettata, a differenza di quantoaccaduto per gli altri indagati.Più in generale si deduce, da parte di tutti i ricorrenti, un travisamento di taleprova, atteso che il dato che si evince dalle celle di aggancio del telefono cellulare,non fornisce una geolocalizzazione dell’utente, ma si limita a collocarlo in un’areaanche molto vasta e, per tale motivo, tale dato, ritenuto molto pregnante dalgiudice, sarebbe invece poco significativo.4. Il secondo motivo, comune a tutti i ricorrenti, deduce vizio di motivazioneper travisamento della prova con riferimento ai dialoghi intercettati e,segnatamente, al riconoscimento vocale operato dal teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA].4.1. Sotto tale profilo, i ricorrenti evidenziano come, nel corso del processo, sisiano avvicendati più periti per effettuare le trascrizioni, in quanto le conversazionisi presentavano di difficile interpretazione perché gli interlocutori spesso parlavanoun sottodialetto della lingua Romani (appartenente alla etnia Rom), per il qualenon si è trovato un interprete in grado di comprendere esaurientemente i dialoghi.Tale situazione sarebbe incompatibile con il riconoscimento dei timbri vocalieffettuato dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver identificato le vocidei quattro indagati per averli ascoltati più volte e per averli, infine, arrestati. Ilteste ha anche aggiunto di aver compreso le parti di dialogo che si svolgevano inlingua italiana e di aver colto il senso generale di altre conversazioni, sebbenedialettali.4.2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sul punto, ha aggiunto che il riconoscimentovocale è ancor meno verosimile nei suoi confronti, atteso che l’utenza in suo usonon è stata neppure intercettata; di conseguenza, l’attribuzione alla medesimadell’utenza con finale 672, sarebbe arbitraria. Inoltre, sussisterebbe untravisamento della prova atteso che, a causa delle difficoltà riscontrate dai periti,non si è proceduto alla trascrizione delle conversazioni intervenute tra il 16 e il 21agosto 2018.5. Il terzo motivo comune, deduce vizio di motivazione e di violazione di leggecon riferimento all’art.416 cod. pen. (nonché agli artt.192 e 546 cod.proc.pen perle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per difetto degli elementi costitutivi dellafattispecie e, comunque, difetto di congrua motivazione sul punto.5.1. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza darebbe attodella sussistenza di elementi atti, al più, a sostenere un concorso di persone nelreato, ma non un sodalizio criminoso. Difetterebbe, infatti, la prova di uno stabilevincolo associativo e di un programma criminoso indeterminato.5.2. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la Corte di appello avrebbe omesso, sul punto,di dare risposta alle specifiche doglianze sollevate con i motivi di appello,limitandosi a rinviare ai contenuti della sentenza di primo grado senza motivaresulla sussistenza degli elementi dimostrativi di un pactum sceleris, della stabilitàdel vincolo associativo e della presenza di un programma delittuoso aperto, tenutoanche conto della brevità del periodo di esistenza e dell’assenza di una gerarchiainterna al gruppo.5.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che l’avvenuta assoluzione in relazioneai capi F e V avrebbe imposto di rivalutare il suo ruolo, atteso che gli elementid’indagine di cui al capo F avevano dato l’avvio all’indagine, tracciando una sortadi modello dell’azione tipica del gruppo, mentre il delitto di cui al capo V era quelloche aveva consentito agli inquirenti di sorprendere gli indagati tutti insieme e didue più significativi delitti scopo, la Corte di appello non ha indicato ulteriori esignificativi elementi sintomatici di una partecipazione ad un’associazione ma, alpiù, di una mera compartecipazione ad altri delitti di furto, tenendo anche contodel fatto che, all’atto dell’arresto, la ricorrente non era in possesso della SIMoggetto d’indagine, che in alcuni degli episodi furtivi non è risultata presente e chenon è stato ricostruito il ruolo che la stessa avrebbe avuto all’interno del sodalizio.5.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce un’assoluta carenza motivazionale sul punto,laddove la Corte di appello si sarebbe limitata ad una mera elencazione dielementi, senza argomentare in ordine alla sussistenza della complessa fattispeciee senza dare risposta alla specifica doglianza sollevata con il motivo di appello.6. Il quarto gruppo di motivi, sotto un profilo di violazione di legge e di viziodella motivazione, deduce sostanzialmente l’assenza di sufficienti elementi diprova in relazione a ciascuno dei delitti di furto per i quali è intervenuta condanna,in violazione degli artt.192, comma 2, e 546, comma 1, lett.d, cod.proc.pen..I ricorrenti, per ciascuno di delitti di furto per i quali hanno subito condanna,hanno lamentato un’insufficienza del quadro indiziario ed un’eccessivavalorizzazione di taluni indizi. Il ragionamento probatorio, fondato su elementiindiziari per sé fragili, non avrebbe la tenuta logica necessaria alla formazione dellaprova e sarebbe dunque fondato su presunzioni.In particolare, per alcune delle imputazioni, il giudice si sarebbe fondato quasiesclusivamente sul dato relativo alla cella d’aggancio del cellulare. Ciò avrebbeimplicato un travisamento o, quantomeno, una sopravvalutazione del dato, attesoche la cella d’aggancio non fornisce una geolocalizzazione, ma si limita a collocarel’utente del cellulare in un’area anche molto vasta.La valorizzazione della circostanza che gli imputati abbiano interloquito tra loroproprio nell’ora del furto, poggerebbe su una doppia presunzione, ovvero chel’interlocutore fosse proprio quello individuato dagli inquirenti e che stesseparlando di questioni attinenti al delitto.La Corte non avrebbe dato la giusta considerazione al giudicato negativoformatosi in ordine al mancato riconoscimento degli autori del furto da parte dellevittime.Inoltre, la Corte avrebbe più volte adottato la tecnica della motivazione perrelationem, richiamando parti di motivazione che non si attaglierebbero e chesarebbero relative a situazioni diverse.6.1. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] rileva come la condanna per taluniepisodi di furto sia intervenuta in ragione di una molteplicità di indizi, ritenuti daigiudici del merito sufficienti a formare la prova (capi C, E, M, Q, T). Peraltro, purin presenza dei medesimi indici, egli è stato prosciolto in relazione al capo R, peril quale la vittima ha fornito una descrizione fisica differente, con evidente viziologico della motivazione. La Corte, dunque, avrebbe omesso di motivareadeguatamente su ciascuna fattispecie, operando una sorta di automatismoprobatorio per tutti i delitti.6.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’assenza di motivazione specifica in relazione allasua posizione, con riferimento alle singole ipotesi delittuose, atteso che il giudicedel merito si sarebbe limitato a rinviare a quanto già esposto con riferimento aglialtri imputati. La sua posizione, peraltro, non sarebbe sovrapponibile con le altre,in quanto la sua utenza non è mai stata sottoposta ad intercettazione, non vi èprova certa della riconducibilità alla medesima della SIM coinvolta dall’indagine edinoltre non è mai stata espressamente riconosciuta da alcuna persona offesa.In particolare, deduce quanto segue.In relazione al capo H il Tribunale ha acquisito le dichiarazioni rese della personaoffesa in fase d’indagine a causa della sopravvenuta irripetibilità delle medesime;ciò sarebbe avvenuto in violazione del principio imposto dalla CEDU, secondo ilquale il sacrificio del contraddittorio dovrebbe essere bilanciato da adeguategaranzie procedurali, delle quali, invece, la sentenza non ha dato conto; violerebbealtresì il principio di diritto in ragione del quale, una volta acquisite delledichiarazioni ex art. 512 cod.proc.pen., le stesse non possono fondare da sole o inmodo determinante una pronuncia di condanna.La motivazione sul capo H sarebbe altresì viziata da illogicità, dal momento chela persona offesa aveva interloquito con un uomo e una donna e, invece, sonostate condannate tre donne; inoltre sono state registrate conversazioni solo tra laSpinelli e la [OSCURATO:PERSONA], analogamente con quanto avvenuto per il capo E, sul qualeè intervenuta assoluzione pur in presenza di identico quadro indiziario.In relazione al capo P la motivazione sarebbe stata omessa integralmente,nonostante l’intervenuta condanna.In relazione ai capi L, M, Q, e S la condanna sarebbe intervenuta in difetto diindizi significativi, atteso che la ricorrente non è stata indicata come presente nétantomeno riconosciuta dalle vittime, né sussistono altri validi elementi.In relazione al capo U, oltre al difetto di indizi significativi, la persona offesaavrebbe parlato di due «ragazzi», mentre la Corte avrebbe motivato sulla condottadi un ragazzo ed una ragazza.In relazione ai capi B, C e T, difettando qualsivoglia riconoscimento ointercettazione, il quadro indiziario sarebbe insufficiente.6.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Giudice non avrebbe fatto correttaapplicazione dei principi che governano la prova indiziaria, avrebbe violato ilprincipio del divieto della doppia presunzione e quello dell’oltre ogni ragionevoledubbio.In particolare, avrebbe omesso di prendere atto del «giudicato negativoimplicito» formatosi sulla «affermazione accertativa contenuta nella sentenza diprimo grado secondo cui il riconoscimento inizialmente operato innanzi alla p.g. enon confermato in dibattimento, deve ritenersi prova negativa», affermazione noncontestata da alcuna delle parti nella fase di appello. La Corte di appello avrebbeutilizzato i riconoscimenti operati davanti alla polizia giudiziaria ai fini del decidere,nonostante il giudicato negativo implicito formatosi sul punto.Avrebbe altresì travisato l’elemento di prova relativo alla distanza tra le celle diaggancio delle utenze telefoniche e le abitazioni delle vittime. Partendo dalpresupposto che l’individuazione della cella di aggancio di un’utenza non ne indical’esatta posizione, il principio del favor rei avrebbe imposto di calcolare la distanzamassima possibile dell’utenza rispetto alle celle e, quindi, alle abitazioni dellepersone offese. Avendo disatteso tale principio, il Giudice del merito sarebbeincorso in un vizio della motivazione o, comunque, avrebbe sopravvalutato taleelemento di prova.Con riferimento specifico al capo H, la ricorrente evidenzia come la condanna sisia fondata esclusivamente sulla sussistenza di interlocuzioni della medesima conla [OSCURATO:PERSONA], in orario compatibile con il delitto; tale elemento, oltre ad essereinsufficiente a formare un adeguato quadro indiziario, sarebbe utilizzato attraversouna doppia presunzione, ovvero che proprio la [OSCURATO:PERSONA] stesse conversando conla [OSCURATO:PERSONA] e che tali conversazioni riguardassero il compimento del delitto.Con riferimento specifico al capo I, la ricorrente evidenzia come il quadroindiziario ripercorso in sentenza non sia sufficiente a formare una prova (dalladescrizione della sua vitiligine da parte della persona offesa, all’uso del bancomatrubato vicino alla sua residenza, alle conversazioni intervenute con i correinell’orario del delitto, alla cella di aggancio vicina all’abitazione della vittima);inoltre lo stesso si baserebbe sulle medesime presunzioni evidenziate in relazioneal capo H, nonché sulla presunzione che la persona affetta da vitiligine fosseproprio la [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento specifico al capo L, la ricorrente evidenzia come la condanna sisia fondata esclusivamente sulla compresenza di tutti i cellulari dei quattrocompartecipi nell’orario del furto e nell’area coperta dalla cella di aggancio cheinsiste anche sull’abitazione della vittima. Oltre all’insufficienza del quadroindiziario, si sarebbe operata una presunzione in ordine alla corrispondenza tral’utenza e la [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento specifico al capo Q, la ricorrente evidenzia come la condanna sisia fondata esclusivamente sulla compresenza di tutti i cellulari dei quattrocompartecipi, nell’orario del furto, nell’area coperta dalla cella di aggancio cheinsiste anche sull’abitazione della vittima, nonché sulla circostanza che le utenze,in quel frangente, abbiano comunicato tra loro. La motivazione presenterebbe glistessi limiti e vizi logici di cui al punto che precede.In relazione al capo R, il quadro indiziario si baserebbe esclusivamente sulladescrizione della vitiligine presente sulle mani dell’autrice, nonché sulla presenzadei correi, nell’orario d’interesse, nell’area coperta dalla stessa cella di agganciorelativa all’abitazione della vittima ad una distanza, questa volta, più significativarispetto alle altre, ovvero circa 3 chilometri. Nel presente caso la motivazione,oltre a soffrire di carenza logica sulla prova indiziaria, sarebbe sostanzialmentemancante, in quanto operata per relationem su situazioni dissimili.Quanto la capo S, il quadro indiziario fondato sulla descrizione fisica dell’autrice,sull’identico modus operandi rispetto agli episodi precedenti, sulla coincidenzadella cella di aggancio nell’orario e nella zona del delitto, non sarebbe idoneo allaformazione di una prova ed inoltre la Corte di appello avrebbe motivato perrelationem su situazioni dissimili.In ordine al capo U, il quadro indiziario si fonda anche sulle intercettazionitelefoniche in corso e, dunque, sui riconoscimenti vocali e sull’intelligenza deidialoghi da parte del maresciallo [OSCURATO:PERSONA]. Anche nel presente caso, oltreall’insufficienza del quadro indiziario, si lamenta che la Corte di appello avrebbemotivato per relationem su situazioni dissimili, senza confutare gli specifici motividi appello.6.4. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Giudice del merito non avrebbeapplicato le regole che governano la prova indiziaria, né avrebbe risposto allespecifiche censure dedotte in appello. La motivazione sui singoli episodi di furtosarebbe illogica e fondata su duplice presunzione.Con riferimento specifico al capo B, la ricorrente deduce l’insufficienza delquadro indiziario fondato su un riconoscimento operato in termini di fortesomiglianza, la corrispondenza della descrizione anche con riferimento agli altri,analoghi, episodi, la presenza in un’area coperta dalla medesima cella di aggancioche serviva anche l’abitazione della vittima (in assenza di una spiegazione inmerito), i contatti telefonici intrattenuti con i correi durante il furto.Con l’atto di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato i limiti di ciascuno deglielementi indiziari utilizzati in primo grado con riferimento al capo B, ma conosservazioni valevoli per tutte le imputazioni; ma la Corte di appello non avrebbedato adeguata risposta a tali doglianze.In particolare, la ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe travisato laprova non tenendo conto che, in ordine al mancato riconoscimento effettuato dallapersona offesa davanti alla polizia giudiziaria, si fosse formato un giudicatonegativo implicito.Il giudice avrebbe altresì travisato la prova, laddove ha asserito che ladescrizione della ricorrente era corrispondente a quella fornita da tutte le altrevittime, circostanza che non troverebbe riscontro negli atti processuali.Inoltre, si sarebbe valorizzato eccessivamente il dato del collegamentodell’utenza alla stessa cella di aggancio che serviva anche l’abitazione delle vittime,localizzare con precisione l’utenza; inoltre, vi sarebbe stata una certaapprossimazione circa la corrispondenza degli orari d’interesse.Il ragionamento probatorio, fondato su elementi indiziari per sé fragili, nonavrebbe la tenuta logica necessaria alla formazione della prova e sarebbe dunquefondato su presunzioni.Con riferimento specifico al capo D, in assenza di un riconoscimento da partedelle persone offese, valgono i medesimi limiti relativi agli elementi indiziari giàevidenziati in relazione al capo B.In relazione al capo E, la Corte d’appello avrebbe ripercorso lo schemamotivazionale precedente, affetto dai medesimi vizi.Con riferimento al capo F, la Corte d’appello si sarebbe limitata a rinviare allamotivazione già esplicitata per il capo B, omettendo di rispondere alle specifichedoglianze difensive.Per il capo H, la debolezza indiziaria risulterebbe aggravata dalla circostanzache erano state acquisite le dichiarazioni della persona offesa rese in fased’indagine, in quanto divenute irripetibili; in assenza di riscontri, tali dichiarazionisarebbero inutilizzabili. La motivazione sarebbe incentrata sulla coincidenza dellacella d’aggancio delle utenze in relazione alla quale la Corte di appello non avrebbedato adeguata risposta alle confutazioni difensive relative alla scarsa significativitàdel dato nonché al difetto di una certa identificazione del soggetto che aveva inuso l’apparecchio.Con riferimento al capo L, la prova si sarebbe incentrata su un riconoscimentooperato con una percentuale dell’80%, laddove tale elemento soffre dei limiti difotografico nel corso delle indagini.In relazione al capo M, a fronte di un riconoscimento solo parziale, sarebberostati chiamati in soccorso i medesimi indizi la cui valenza è stata confutata inrelazione ai capi che precedono.Non vi sarebbe stato alcun riconoscimento e il quadro indiziario non sarebbeidoneo a formare una prova anche in relazione ai capi Q, S e U.Anche la motivazione sul capo R soffrirebbe dei medesimi limiti, in assenza diun riconoscimento.7. Il quinto gruppo di motivi attiene al trattamento sanzionatorio, in relazioneal quale si deducono vizi della motivazione e di violazione di legge.In particolare, il giudice, discostandosi dal minimo edittale, avrebbe fornito unamotivazione solo apparente, di stile, senza confrontarsi con le circostanze del casoconcreto.Quanto alla mancata applicazione di attenuanti generiche (o al bilanciamentoin subvalenza, secondo alcuni ricorrenti), il giudice avrebbe omesso di valutareelementi di favore quali la corretta condotta processuale, la parzialecollaborazione, il decorso del tempo rispetto ai fatti, le condizioni personali efamiliari di ciascun concorrente e le diverse gradazioni insite nel diverso ruolo diciascuno; avrebbe dunque motivato in modo puramente assertivo, avvalendosi diformule astratte e prive di ancoraggio al caso concreto.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, altresì, un difetto di adeguata motivazione inordine al riconoscimento della recidiva, che sarebbe stata applicata sulla base dicriteri astratti, privi di effettivo confronto con la situazione specifica.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che sarebbe stata posta in continuazione anchela pena sul capo P dell’imputazione, nonostante su questo capo sia stata assolta.8. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. Il difensore diSebastian [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie di udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e devono essere rigettati, per leragioni di seguito indicate.2. Va premesso che, sebbene i ricorsi siano molto articolati, i principali motividedotti sono comuni. Si è dunque proceduto a riunirli e suddividerli per tipologia,salvo a trattare, per ciascuno, questioni specifiche poste da singoli ricorrenti.3. Quanto al motivo relativo all’uso probatorio che si è fatto dei dati emergentidai tabulati telefonici è manifestamente infondato, in quanto non si confronta conla sentenza della Corte di appello, che aveva già esaminato la questione e vi avevadato ampia e ragionevole risposta, fondata su principi di diritto e giurisprudenzialiconsolidati e non confutati in sede di ricorso.3.1. La Corte territoriale infatti (alle pagg.28 e segg. della sentenza) evidenziache i dati emersi dai tabulati telefonici delle SIM che sono risultate in possessodegli indagati, sono stati utilizzati quali elementi indizianti, nell’ambito di un piùampio e strutturato quadro indiziario.In particolare, ha rilevato che la regola di valutazione dell’efficacia probatoriadei tabulati telefonici imposta dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, è ampiamente soddisfatta,in quanto «l’affermazione di colpevolezza degli imputati è stata argomentata nonricorrendo ai soli dati esteriori del traffico telefonico, ma a numerosi altri elementidi riscontro esterni, dotati di autonoma forza probatoria e che da soli avrebberopotuto condurre all’affermazione di responsabilità». A tale affermazione diprincipio la Corte d’appello ha fatto seguire una trattazione sintetica e complessivadei molteplici elementi indiziari (per la cui indicazione specifica si rinvia alla parte,successiva, che tratta della gravità indiziaria), il cui esame complessivo, già dasolo, fornisce la chiave di lettura del dato emerso dai tabulati, ovvero che gliimputati, nell’orario corrispondente a ciascuno dei furti per i quali sono staticondannati, si trovavano molto lontano dalle rispettive abitazioni, insieme tra loroed esattamente nell’area interessata dal furto, che solo in quella fascia orariaavevano attivato le utenze e per interloquire solo tra loro, utenze che, per tutto ilresto del tempo, restavano spente.Tale articolata e logica motivazione, si muove nell’alveo dei principi di dirittoche la giurisprudenza di legittimità ha fissato nella specifica materia, all’indomanidell’entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha riformato il sistemadi acquisizione dei tabulati telefonici e, all’ art. 1, comma 1-bis, ha dettato unadisciplina transitoria per quelli che fossero stati acquisiti in precedenza.In particolare il legislatore, nel 2021, come evidenziato nella rubricaintroduttiva del decreto legge, ha ritenuto la «straordinaria necessità ed urgenzadi garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematicoper fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezionedella Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causaC-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimentipenali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attivitàsiano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale».Per tale motivo, ha introdotto una nuova disciplina per l’acquisizione dei datirelativi al traffico telefonico e telematico, secondo la quale, quando ricorronoragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivaregrave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’acquisizione dei daticon decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltrequarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in viaordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida condecreto motivato (art.1, comma 3-bis, Decreto-Legge convertito con modificazionidalla L. 23 novembre 2021, n. 178, in G.U. 29/11/2021, n. 284).Poiché si poneva un problema di disciplina transitoria per i dati già acquisiticon il precedente sistema, ma per i quali i processi fossero ancora in corso, venivaaggiunto il comma 1-bis, in ragione del quale «i dati relativi al traffico telefonico,al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimentipenali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto, possono essereutilizzati a carico dell'imputato, solo unitamente ad altri elementi di prova edesclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena[…] della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni […]».La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito la portata della riforma,affermando che, per l’acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico etelematico, la disciplina transitoria contempla una regola legale di valutazionedella prova che, derogando espressamente al principio del tempus regit actum, haefficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti inprocedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato decreto, sicché questiultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altrielementi di prova (Sez. 3 n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419 – 01).Orbene gli «altri elementi di prova» che, ai sensi della norma transitoria,devono corroborare i cd. dati esteriori delle conversazioni, ai fini del giudizio dicolpevolezza, non sono tipizzati e possono essere di qualsiasi tipo e natura, inquanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possonoricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette,legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialitàlogica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma(Sez. 4 n. 50102 del 05/12/2023, Rv. 285469 – 01).Nel caso che ci occupa la Corte d’appello (e, prima ancora, il giudice del primogrado), ha fatto buon governo delle norme di diritto che disciplinano la materia, inconformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, motivando leproprie valutazioni con ragionamento articolato e logico, che non può trovarecensura nella presente sede di legittimità.3.2. Neppure merita accoglimento la deduzione secondo la quale il giudiceavrebbe operato un travisamento del dato probatorio, atteso che avrebbe pretesodi geolocalizzare gli imputati laddove, invece, il dato relativo alla cella d’agganciosi limita a collocare l’utente del cellulare in un’area anche molto vasta.La deduzione non si confronta con la sentenza, nella quale viene presa inconsiderazione la distanza chilometrica della cella d’aggancio rispetto all’abitazionein cui è avvenuto il furto, solo per dare atto della presenza degli imputati in unadeterminata macroarea, quale mero elemento indiziario da leggere unitamenteagli altri. Nella sentenza non si è mai preteso di geolocalizzare gli imputati ma,anzi, viene dato per noto e pacifico il dato tecnico in ragione del quale le antenne(stazioni radio base) dell'operatore telefonico, dividono il territorio in areegeografiche chiamate celle, che possono avere ampiezza anche notevole (di alcunichilometri). Il telefono si collega automaticamente all'antenna con il segnale piùforte, cambiando cella mentre si sposta, per garantire la continuità della chiamatao della connessione dati. Si è però rilevato come gli imputati si siano spostati, tuttiassieme, dai due paesi vicini di comune residenza, per recarsi in una zona moltolontana (sita anche ad oltre cento chilometri) e, tutti insieme, si siano ritrovatientro un’area di pochi chilometri, in cui insisteva anche l’abitazione della vittima,solitamente restavano spente) e tutto ciò esattamente nel giorno e nell’orario diciascuno dei furti che gli sono stati attribuiti.Sul punto il giudice ha dimostrato di conoscere le regole tecniche sottese allostrumento probatorio e non ha operato, dunque, alcun travisamento. Ha inveceoperato una valutazione di puro merito, raffrontando il dato con il resto deglielementi istruttori e traendone delle conclusioni che ha argomentato in modologico e coerente.4. I motivi di ricorso relativi al riconoscimento vocale operato dal marescialloRusso nel corso delle intercettazioni e all’uso probatorio fatto dal giudice di taledato, sono inammissibili, in quanto privi di un ancoraggio logico e, comunque, giàesaustivamente motivati in sede di appello e meramente reiterati nella presentesede.La circostanza che non sia stato possibile trascrivere le intercettazioni perchénon si sono trovati interpreti in grado di tradurre il sottodialetto dell’idioma Romaniutilizzato dagli interlocutori, non interferisce in alcun modo con il dato oggettivoche l’ufficiale di p.g., dopo aver ascoltato a lungo le conversazioni e dopo averproceduto all’arresto degli indagati, abbia riconosciuto i relativi timbri vocali perricondurli agli interlocutori. La sentenza ha utilizzato le intercettazioni non nel lorocontenuto dichiarativo, ma solo per documentare il dato storico che gli indagati,quei momenti, proprio in concomitanza con i furti. Inoltre, è circostanzaincontestata che, talvolta, gli stessi abbiano utilizzato parole in lingua italiana oespressioni che potessero essere colte nel significato più generale, e di talicircostanze il maresciallo si è limitato a dare atto.Sul punto la Corte di appello (a pag.33) ha adeguatamente motivato,evidenziando come il riconoscimento vocale sia stato utilizzato quale dato fattualee storico e sia stato apprezzato secondo il libero convincimento del giudice, conciò facendo buon governo del principio elaborato da questa Corte secondo il qualeil riconoscimento informale della voce dell'imputato, operato da un teste indibattimento […], costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nelgiudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice (Sez. 6 n. 27911 del 23/09/2020, Rv. 279623 – 01).Sul punto la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la sua utenza non eradirettamente intercettata e neppure riconducibile a lei con certezza, per cui visarebbe un vizio logico della motivazione. Anche tale declinazione del motivo diricorso è manifestamente infondata, atteso che è emerso come la [OSCURATO:PERSONA] abbiaconversato sulle utenze dei correi (anche nei momenti in cui queste ultime eranointercettate), nel corso dei furti che le sono stati attribuiti. Che l’utenza fosse insuo uso, è attestato dal fatto che la stessa veniva trovata in suo possesso e uso il21 agosto 2018, quando tutti e quattro gli indagati, con il solito schema, si eranospostati a molta distanza da casa (a Cervia, zona in cui si erano verificati alcunidei precedenti furti) e avevano attivato le utenze clandestine.4.3. Quanto alla doglianza sollevata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la qualela mancata trascrizione delle conversazioni costituirebbe un travisamento dellaprova, è assolutamente generica, in quanto non indica quali sono i contenuti cheavrebbero potuto incidere, modificandolo, sul convincimento del giudice.5. Il motivo relativo al difetto degli elementi costitutivi della fattispecie di cuiall’art. 416 cod.pen o, comunque, al difetto di motivazione sul punto, è infondatoe deve essere rigettato. Parimenti, va escluso che sulla valutazione indiziariacomplessiva operata dalla Corte di appello, possa incidere la circostanza che vi siastata assoluzione in relazione ai capi F e V dell’imputazione.La Corte di appello (pagg.34-39 della sentenza) evidenzia un complessoistruttorio, articolato tra prove orali, riscontri oggettivi e una serie di elementiindiziari, tutti convergenti tra loro, attraverso i quali è stato possibile accertareche i quattro imputati avevano messo in atto un’organizzazione sistematicamentevolta ad operare furti in appartamenti di persone anziane, all’interno dei quali siintroducevano simulando la qualifica di operatori del comune, addetti al controllosulla raccolta differenziata. In particolare, si spostavano, tutti assieme, dalle lororesidenze (site nei comuni di Martinsicuro e Mosciano) e si recavano in diversezone del centro Italia (Ancona, Ortona, Cervi, Recanati, Giulianova, Campobassoed altre), utilizzando sovente un’autovettura appositamente intestata a terzapersona. Sui luoghi attivavano sempre il medesmo schema operativo: uno di loro,solitamente la [OSCURATO:PERSONA], vestita con camice bianco, cappellino e un’agenda inmano, carpiva la buona fede di un anziano, penetrava in casa e consentival’accesso ai complici. I contatti e, quindi, l’organizzazione del furto, poggiava suserrati contatti telefonici tra chi era riuscito ad entrare e chi restava appostatoall’esterno, attraverso l’uso di quattro SIM clandestine, che risultavano intestate anominativi cinesi ed erano state acquistate, tutte assieme, presso il medesimoesercizio commerciale. Tali utenze erano dedicate esclusivamente al compimentodei furti, atteso che venivano attivate solo in quelle occasioni ed utilizzate solo trai correi.Lo schema si ripeteva, pressoché identico, per un elevatissimo numero diepisodi, avvenuti tra il maggio e l’agosto del 2018, fino al momento dell’arresto.Al momento del controllo e dell’arresto (avvenuti il 18 agosto del 2018), l’autoin dotazione al gruppo, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] intestata ad una terza persona, eraequipaggiata di una serie di attrezzi atti allo scasso (oltre che degli apparecchitelefonici, delle SIM, di molta refurtiva e di danaro contante).Sulla base di tali elementi fattuali, il giudice del merito ha ritenuto che il gruppoagisse per la commissione di una serie indeterminata di furti in abitazione (datol’elevatissimo numero di reati, commesso in un ristretto arco temporale e lacircostanza che si siano fermati solo perché arrestati), che fosse dotato distrumenti atti a garantirne una stabile operatività (le SIM intestate a soggettifittizi, l’autovettura intestata a soggetto terzo e gli arnesi da scasso oltre a camici,cappellino e agenda utilizzati per il camuffamento), che avesse una suddivisionedi ruoli sostanzialmente stabile (solitamente, dapprima si presentava la [OSCURATO:PERSONA],quindi subentrava il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva il compito, oltre che di supportare laGuarnieri, di tenere i contatti telefonici con le altre complici che, ottenuto il vialibera, entravano per compiere il furto). Anche la ripetizione sempre del medesimoschema (la circostanza che abbiano agito sempre fuori provincia, il caratterepressoché immutato del gruppo, la scelta della stessa tipologia di vittima e dellostesso raggiro, le identiche modalità operative e ruoli) sono stati ritenuti indici diun programma criminoso collaudato e aperto.Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto che il gruppo fosse dotato dielementi strutturali e di stabilità, oltre che di un programma criminoso aperto, talida configurare la fattispecie delittuosa contestata.Nell’operare tale valutazione, di puro merito, la Corte ha fatto buon governo deiprincipi di diritto elaborati da questa Corte nella specifica materia.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,nel concorso di persone nel reato continuato, l'accordo criminoso è occasionale elimitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati, ispirati da un medesimodisegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozionedell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincoloassociativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi chepossono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, oveindicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacitàprogettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi.(Sez. 2 n. 22906 del 08/03/2023, Rv. 284724 – 01).Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente ilgiudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, edell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con ilconcorso di persone, da una serie di indicatori di fatto, quali la presenza di unaanche rudimentale struttura organizzativa, la predisposizione di mezzi e lasuddivisione in ruoli; ulteriore indice significativo, può essere tratto dal susseguirsiininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reatifine ad opera di soggetti stabilmente collegati (tra le altre: Sez. 2, n. 53000 del04/10/2016, Rv. 268540 - 01).Può ritenersi, dunque, che le condotte di partecipazione e promozione delleassociazioni criminose, possano essere provate anche attraverso i reati fine,sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, lerelazioni tra i concorrenti e gli strumenti apprestati per la loro costituzione, sianoindicativi della sussistenza di una organizzazione stabile ed autonoma, dotata diuna capacità progettuale che persiste anche oltre la consumazione dei singoli reati-scopo, i quali, per sé, non esauriscono il disegno criminale, ma sono altrettantiindici di un disegno più ampio e longevo.Di tali principi di diritto ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, conmotivazione articolata e logica, esente da vizi ed insindacabile nella presente sede.6. Il gruppo di motivi attinenti ai delitti di furto, sotto il profilo della sussistenzadi sufficienti indizi individualizzanti, è stato sollevato da tutti i ricorrenti, i qualilamentano, con riferimento alle singole imputazioni, una carenza di elementi attia dimostrare le singole responsabilità.La Corte di appello ha dedicato alla gravità indiziaria sui delitti di furto una partegenerale, nella quale riporta ciascun singolo indizio e lo pone in relazione con glialtri, tracciando uno schema argomentativo generale (pagg. 1 e 2 nonché 28 ess.).In seguito, per ciascuno degli imputati e per ciascuna imputazione, valutaquanti e quali siano gli indizi presenti e ne stima la tenuta sotto il profilo logico(pagg.37 e ss.), operando una capillare verifica sulla tenuta di ciascuno dei quadriindiziari, con riferimento ad ogni singola imputazione e a ciascuno degli imputati.Anche a fronte di condanne già intervenute in primo grado, per le imputazioni incui residuassero profili d’incertezza, la Corte di appello ha assolto con la formuladel «non aver commesso il fatto», dando atto in motivazione di come le assoluzionisiano state sorrette da elementi dubitativi.Quanto alla parte generale, la Corte territoriale ha rilevato come le indaginisiano nate a seguito di uno dei furti in contestazione; a seguito della denuncia,emergeva che nell’orario del furto e nella zona coperta da una data cellad’aggancio, si erano attivate tre utenze, tutte intestate a cittadini cinesi e tutteacquistate presso uno stesso rivenditore di Grottammare. Operando un focus sudette utenze, si accertava che le stesse restavano sempre spente e si attivavanosolo in occasione dei furti; in quelle occasioni dialogavano solo tra loro e sitrovavano, sempre, in un’area compatibile con quella del furto di volta in voltaperpetrato.Il 18 agosto venivano attivate intercettazioni telefoniche che, anche se nontrascritte nel dibattimento (perché gli imputati parlavano un dialetto ROM, per ilquale non si trovava un interprete disponibile), attestavano che, in occasione deifurti, gli indagati parlavano freneticamente tra loro, per poi tacere non appenal’operazione si fosse conclusa. Che le voci parlanti corrispondessero a quelle degliavendo compreso i dialoghi (salvo qualche parola o qualche senso generale), davaavrebbe proceduto al loro arresto).In alcune delle occasioni furtive, veniva filmata sui luoghi un’autovettura FiatPunto, intestata ad un soggetto terzo, ma sulla quale era stato identificato taleDenis [OSCURATO:PERSONA] (figlio della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) e la quale, in data 8 giugno 2018,aveva percorso la strada che portava all’abitazione della [OSCURATO:PERSONA].In data 21 agosto, data del furto di cui al capo V, l’auto veniva fermata e abordo si trovavano tutti e quattro gli imputati, ciascuno con un apparecchiocellulare o una SIM tra quelli interessati dalle precedenti attività di acquisizione ditabulati o di intercettazione (gli interessati, più dettagliatamente individuati nellasentenza di merito, in quel momento, si disfacevano o tentavano di disfarsi delleSIM, che sarebbero comunque state identificate attraverso il codice IMEIdell’apparecchio cellulare); veniva così dato un nome e un volto ai soggetti che,fino a quel momento, avevano agito da ignoti, e si verificava, in concreto, chi fosseeffettivamente in possesso di ciascuna delle SIM o dei telefoni interessatidall’indagine. A bordo dell’auto, un nutrito numero di arnesi da scasso, monili inoro e importanti somme in contanti, oltre che un’agenda compatibile con quellache le vittime dei raggiri avevano descritto.In relazione alla posizione di ciascun imputato la Corte ha poi esaminato, perciascuna imputazione, la specifica gravità indiziaria.Per ciascuno dei furti per i quali ha condannato, la Corte ha ritenuto necessaria(e, per alcuni, sufficiente) la sussistenza del seguente quadro indiziario.Preliminarmente ha verificato se il furto si fosse svolto con modalità operativeanaloghe agli altri (una sedicente operatrice del comune, con camice bianco,cappellino e agenda, da sola o con un uomo, chiedeva ad un anziano di entrareper verificare la raccolta differenziata; in seguito, entravano i complici edepredavano l’abitazione)Ha valutato se la descrizione operata dalle vittime corrispondesse o fossecompatibile con le fattezze degli indagati (almeno per quelli, tra gli imputati, checon le vittime avevano avuto rapporti diretti). Sotto tale profilo non meritaapprezzamento la doglianza sollevata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la qualeil giudice si sarebbe accontentato del dato che le vittime avevano parlato di leicome di una donna che presentava un fenomeno di vitiligine sulle mani, atteso chela Corte ha utilizzato tale dato come mero indizio, insieme a molti altri.Ha verificato se le SIM o gli apparecchi cellulari di ciascuno degli imputati sitrovasse, nell’orario del furto, nell’area d’interesse ovvero in una macroareacomprendente l’abitazione della vittima in quanto facente capo alla medesimastazione radio base (c.d. cella di aggancio), tenuto conto che i furti avvenivanomolto fuori zona rispetto all’abitazione degli imputati.Ha dato conto del se, tra tali utenze, siano intervenute reciproche chiamateesattamente nel momento in cui aveva luogo il furto e solo in quel momento.Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, i dati relativi all’identificazionedegli interlocutori non fondano su presunzioni, ma emergono dalla risultanzaistruttoria che, il 21 agosto 2018, quando si era verificata l’identica situazione dellaloro compresenza in una data zona (Cervia), gli inquirenti erano intervenuti eavevano trovato le SIM o gli apparecchi esattamente nel possesso dei soggetti cuisono state attribuite le relative utenze e ai quali sono risultati corrispondenti itimbri vocali nel corso delle intercettazioni.Di ciascuno di tali elementi indiziari ha valutato il peso ponderale singolo especifico, ma poi lo ha posto in relazione con tutto il complesso indiziario,valutando che, nel complesso, il fatto che tutti (o quasi) gli stessi appartenenti algruppo si trovassero, insieme e a molta distanza da casa loro, in un’areacompatibile con quella del furto, che conversassero solo tra loro, solo in quelmomento e attraverso utenze attivate tutte assieme a carico di soggetti fittizi,che le modalità operative fossero quelle tipiche del modus operandi del gruppo,potesse portare ad una sola ricostruzione possibile, ovvero che gli stessi fosserosul posto per realizzare, insieme, il singolo furto in valutazione.La Corte ha anche valutato l’ipotesi (alternativa) che gli stessi si potesserotrovare quel giorno e a quell’ora, nell’area del furto, per mera coincidenza o peraltri motivi, ma le parti non hanno allegato alcun elemento che abbia consentitodi avallare una ricostruzione alternativa ipotetica.degli episodi furtivi sono stati valorizzati ulteriori elementi (immagini divideocamere, identificazione dell’auto ed altro) dei quali si è, di volta in volta, datoconto.Il percorso argomentativo effettuato dal giudice risulta corretto e aderente alleregole che governano il sistema della prova logica.Quella indiziaria è una prova a tutti gli effetti, si pone, cioè, sullo stesso pianorispetto alle prove dirette, purché possegga determinate caratteristiche di rigorelogico, che sono state nel tempo elaborate da questa Corte e che sono oggi fissatein principi consolidati. In particolare, la prova logica si compone di una pluralità diindizi, ovvero fatti noti da cui evincere fatti ignoti, la cui valutazione si articola intre momenti.Gli indizi vanno dapprima esaminati singolarmente per valutare, di ciascuno, lagravità, ovvero il peso specifico, la tenuta logica e la pregnanza.Quindi vanno valutati complessivamente nell’interazione reciproca, permisurarne la concordanza e l’eventuale vicendevole integrazione.Una volta che il complesso indiziario abbia condotto ad una e unicaricostruzione, occorre ancora sottoporre tale conclusione ad una sorta di provacontraria, quella della ragionevolezza di una ricostruzione alternativa ipotetica.Il principio per cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice dimerito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi,né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, già affermato dallasentenza delle Sezioni Unite n. 6682 del 1992, è stato sempre ripreso dalla Corte.In tema di valutazione della prova indiziaria, quando dall'indizio, che è un fattocerto dal quale sia possibile inferire la prova di un fatto incerto, sia desumibile piùdi una conseguenza, il giudice deve applicare la regola metodologica ricavabiledall'art. 192 cod. proc. pen.; egli deve operare un apprezzamento unitariodegli indizi, previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, al fine di vagliarnela valenza qualitativa individuale; una volta determinata la valenza significativa diciascun indizio, deve passare all'esame globale unitario dei varielementi indizianti, attraverso il quale la fisiologica ambiguità di ciascuno di talielementi può risolversi, così che ciascun indizio si sommi e si integri con gli altri ela risultante di tale amalgama determini una chiarificazione univoca che consentedi ritenere raggiunta la prova logica del fatto non noto (ex multis, Sez.1,n. 8863 del 18/11/2020,dep. 2021, Rv. 280605 – 02).Una volta che abbia completato il ragionamento attorno alla prova logica, ilcompito del giudice non è ancora terminato. Occorre infatti ch’egli sottoponga ilgiudizio alla prova contraria della ricostruzione alternativa ipotetica.La decisione adottata sulla base di indizi deve contenere una valutazioneunitaria e globale degli stessi che sia tale da condurre ad un accertamento delfatto; tale accertamento può intendersi oltre ogni ragionevole dubbio, soltantoquando al contempo escluda ogni ricostruzione alternativa, non nel senso chequeste debba essere impossibile in rerum natura, ma nel senso che risulti privadel benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuoridell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. V, n.14861del 22/10/2020, n.m.).Tale è il percorso logico che la Corte ha attuato per ciascun imputato e perciascuna, singola, imputazione con motivazione esaustiva ed esente da vizi.Di fatto, nei ricorsi si opera una rivisitazione, in termini critici, della valutazionedel materiale probatorio, sollecitando questa Corte alla rivalutazione delmedesimo, operazione inammissibile nel giudizio di legittimità.6.1. Quanto al profilo di illogicità sollevato con riferimento al fatto che, peralcuni capi, pur essendo presenti gli stessi elementi indiziari, vi sia stataassoluzione per taluno degli imputati, non merita apprezzamento. Si tratta diipotesi in cui gli anziani testimoni hanno fornito descrizioni non compatibili con ilsingolo imputato o hanno ricordato male l’orario del furto. In questi casi il giudiceha assolto «per non aver commesso il fatto», dando atto nella motivazione cheresiduavano elementi di dubbio e che, per una scelta di massima garanzia, si èpreferito assolvere, non potendosi peraltro escludere che in quella specificaoccasione il testimone, sempre un anziano, abbia ricordato male o che,occasionalmente, per quel singolo furto, uno dei correi sia stato sostituito daqualcun altro.6.2. Quanto alla doglianza specifica della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la qualela sua posizione sarebbe differente rispetto a quella degli altri imputati, in quantola sua utenza non sarebbe mai stata sottoposta ad intercettazione né vi sarebbeprova certa della riconducibilità alla medesima, si tratta di mera asserzionecontenuta nel ricorso, priva di indicazioni ad atti del fascicolo che possano darviriscontro e smentita dal tenore della sentenza che dà atto che, al momento delcontrollo avvenuto il 18 agosto, la [OSCURATO:PERSONA] veniva trovata in possessodell’apparecchio cellulare che aveva partecipato alle conversazioni in occasione deifurti imputati alla medesima e il cui tabulato la collocava nell’area d’interesse.6.3. La doglianza relativa alla tecnica di motivazione per relationem utilizzatadal giudice nella valutazione dei vari episodi furtivi è infondata. Tale tecnicaredazionale, infatti, è in sé legittima, mentre è generica la doglianza sollevata dairicorrenti, atteso che non si confronta con la parte di motivazione cui il giudice hafatto di volta in volta rinvio asserendo, solo genericamente, che la stessa sarebbenon aderente all’ipotesi per la quale è stata richiamata.6.4. Quanto alla doglianza sollevata con riferimento al capo H, per la prova delquale erano state acquisite le dichiarazioni della persona offesa per irripetibilitàsopravvenuta della deposizione, non merita accoglimento. Correttamente, la Corteterritoriale ha applicato i principi di diritto relativi alla specifica situazioneprocessuale, in ragione dei quali la dichiarazione testimoniale che sia stataacquisita senza oralità ed in assenza di contraddittorio, deve essere suffragata daelementi esterni atti a validarne l’attendibilità. In particolare, ha evidenziato(pag.52) come le utenze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano attivate proprioin costanza di quel furto, contattandosi reciprocamente e agganciandosi ad unacella distante solo 375 metri dall’abitazione della vittima; quest’ultima avevafornito una descrizione della [OSCURATO:PERSONA] perfettamente coincidente con quella fornitadalle vittime degli altri furti e un modus operandi identico. Sempre in relazione alcapo H non merita apprezzamento la doglianza secondo la quale sarebbeirragionevole che siano state condannate tre donne, laddove la vittima ha riferitodi avere interloquito con una donna ed un uomo atteso che, sia nell’imputazioneche nella sentenza, si dà atto della presenza dell’uomo, sul quale, peraltro, nonsono stati raccolti elementi atti alla compiuta identificazione.Analoghe considerazioni valgono con riferimento al motivo di ricorso connessoal capo U, laddove la persona offesa avrebbe parlato di due «ragazzi», atteso cheè di tutta evidenza come il termine possa essere utilizzato anche per indicare unacoppia di giovani composta da un uomo e una donna.6.5. In relazione allo specifico motivo di ricorso relativo al «giudicato implicito»che, in negativo, si sarebbe formato per via della «affermazione accertativacontenuta nella sentenza di primo grado secondo cui il riconoscimento inizialmenteoperato innanzi alla p.g. e non confermato in dibattimento, deve ritenersi provanegativa», occorre premettere che i ricorrenti non indicano il punto della sentenzadi primo grado in cui tale principio sarebbe affermato, con ciò difettando dispecificità la doglianza.Ma soprattutto la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, dandocasi, lo avessero fatto in fase d’indagine); in tali ipotesi, il giudice ha valorizzatola circostanza che le vittime avessero avuto un contatto ravvicinato solo con lafigurante che indossava il cappellino e che la descrizione fornita fosse comunquecompatibile, nonostante si trattasse di testimoni molto anziani (selezionati propriosulla base di tale criterio), chiamati a deporre al processo ad anni di distanza daifatti. In quei casi il complesso istruttorio è stato ritenuto comunque tale dasuperare il ragionevole dubbio ingenerato dal mancato riconoscimento.6.6. Quanto all’asserito travisamento del dato indiziario relativo alla presenzanell’area degli imputati (di cui si è già trattato nella parte dedicata allo strumentoprobatorio tratto dai tabulati telefonici), in ragione del fatto che le utenzetelefoniche agganciavano una cella della zona, non trova riscontro nella sentenza.La Corte ha motivato correttamente circa il fatto che la cella d’aggancio forniscesolo un’indicazione di massima, atteso che può coprire un’area anche molto vastae, nell’operare tale valutazione, ha adottato criteri di massima cautela e in favorrei.7. Quanto, infine, al gruppo di motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, iricorsi sono manifestamente infondati, in quanto non si confrontano con lasentenza che ha dato adeguata e logica motivazione su ogni punto.7.1. Quanto al discostamento dal minimo edittale la Corte ha dato correttaapplicazione ai criteri di diritto tracciati dall’art.133 cod.pen. evidenziando unaspeciale gravità del fatto evinta dalla tipologia delle vittime, dal fatto che sianostati sottratti i risparmi necessari al vivere quotidiano o le cose che avevano pergli anziani un valore anche affettivo, dal fatto che il danno cagionato sia statograve anche sotto il profilo morale, per degli anziani che hanno visto altriapprofittare della loro ingenuità, dal grave allarme sociale ingenerato nellecomunità ove i fatti si sono verificati; sotto il profilo della capacità a delinquere sisono valorizzate la spregiudicatezza e la determinazione insite nelle condotte,i delitti in modo seriale.7.2. Quanto alla mancata applicazione di attenuanti generiche, la Corte ha datocorretta applicazione al principio di diritto in ragione del quale, per ilriconoscimento del beneficio, è necessario che sussistano positivi elementispecificamente apprezzabili a tal fine. Nel caso di specie la Corte ha evidenziato lapresenza di numerosi e gravi precedenti in capo a tre degli imputati ed il ruolo diprotagonista primaria della [OSCURATO:PERSONA], l’unica incensurata; di converso non harilevato la presenza di indici positivi di meritevolezza non ritenendo tali,evidentemente, il mero decorso del tempo o le altre circostanze che la difesa haaddotto in modo assolutamente generico (la corretta condotta processuale, laparziale collaborazione, le condizioni personali e familiari di ciascun concorrente).7.3. Quanto al riconoscimento della recidiva, il motivo di ricorso èmanifestamente infondato. Per tutti e tre gli imputati per i quali ha riconosciuto larecidiva, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice ha adeguatamentemotivato rilevando come, a fronte dei reiterati precedenti penali, la serialità el’elevatissimo numero dei furti contestati in un pur breve lasso temporale, risultinoindicativi di una perdurante inclinazione al delitto, incidente nella commissione delreato in valutazione.7.4. Quanto alla doglianza della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla penaasseritamente aggiunta in continuazione sul capo P dell’imputazione, vaconsiderata inammissibile, atteso che nessuna pena risulta aggiunta per taledelitto nel conteggio finale. Infatti, il delitto di cui al capo P non è mai statocontestato a tale ricorrente e di ciò dà correttamente atto la sentenza di primogrado (a pag.40) nella trattazione specificamente dedicata. Sussiste un meroerrore materiale nella parte in cui si motiva il trattamento sanzionatorio e siaumenta la pena per «15 reati» ma, nell’elenco, si inserisce, per mero errore dibattitura, anche il sedicesimo capo P (pa.60 della sentenza di primo grado);seppure erroneamente menzionato, su tale capo, non contestato, il giudice delprimo grado non aggiunge alcuna pena. Dunque correttamente la Corte di appello,confermando la sentenza di primo grado, non motiva sul capo P con riferimentoalla posizione della [OSCURATO:PERSONA].8. Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati e iricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22055/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris