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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 02978/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 6613/2022 sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. 8532/2021 del 24/02/2022 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, 2 [OSCURATO:PERSONA] dall'altra; -ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione accolga la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio e, per effetto, dichiari competente il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6613/2022 R.G. proposto da : contro 2 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 8532/2021 depositata il24/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 24 febbraio 2022, ai sensi degli artt. 45, 47, co. 4, e 48 c.p.c., solleva regolamento di competenza nell'ambito del procedimento istaurato dinnanzi al Tribunale di Macerata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della società 2 [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 641/2020 con cui era stato ingiunto il pagamento di € 79.973,33 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza della fideiussione rilasciata dal medesimo a garanzia delle proprie obbligazioni e di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. assunte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto.

In particolare, l'attore deduceva, quale motivo di opposizione, la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2, comma II, lett. a) della L. n. 287/1990 e per l'effetto, domandava la revoca del decreto ingiunto opposto.

Con ordinanza riservata, il Tribunale di Macerata, in ragione del motivo di nullità della fideiussione come dedotto dall'opponente, dichiarava, ex art. 38 c.p.c., la sua incompetenza, ritenendo funzionalmente competente il Tribunale delle Imprese di Bologna e assegnando alle parti termine per la riassunzione della causa dinnanzi al medesimo; il Tribunale di Bologna ritiene che, trattandosi di una controversia in cui è stata dedotta la violazione della normativa antitrust (L.N. 287/90), ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 3/2017, modificativo dell'art. 4 del D. Lgs. n. 168/2003 e che, in base agli ordinari criteri di competenza territoriale, sarebbe di competenza degli uffici giudiziari ricompresi nel Distretto di Ancona è inderogabilmente competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Roma;

2. il Procuratore Generale ha depositato conclusion i scritte in cui chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa.

Considerato che:

3. Nelle cause in cui sia dedotta la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione, per contrarietà al diritto antitrust, la competenza è riservata, per materia, alla competenza funzionale inderogabile delle Sezioni specializzate in materia di Impresa (cfr. Cass. sez. sesta, ord. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass., sez. sesta, ord. 6 luglio 2022, n. 21429); Come si evince dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, integralmente riportato nell’atto di riassunzione che è in atti, in relazione alla questione della nullità per violazione della normativa antitrust non vi è una mera eccezione riconvenzionale, ma vi è una domanda.

Infatti, nella causa petendi si fa riferimento ad una “declaratoria di nullità della fideiussione” e ciò trova conferma anche nel petitumin cui si chiede la statuizione della invalidità della fideiussione.

Ebbene, nelle cause ove viene dedotta la violazione della normativa antitrust e che rientrerebbero astrattamente nella competenza degli uffici giudiziari ricompresi nei distrettidi Ancona, come in tale caso, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 168/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 3/2017, il giudice competente è la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma.

Pertanto, a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 3/2017 alla originaria norma, è competente, come ritenuto anche dal giudice rimettente, il Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di Impresa.

4. In conclusione, la Corte accoglie il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Bologna e dichiara competente la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma. 5.Trattandosi nella specie di regolamento di competenza sollevato d'ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese (Cass., ord., 1 aprile, n. 7596;Cass., ord., 25 gennaio 2022, n. 2429).

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Bologna e dichiara competente la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 6613/2022 sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. 8532/2021 del 24/02/2022 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, 2 [OSCURATO:PERSONA] dall'altra; -ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione accolga la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio e, per effetto, dichiari competente il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6613/2022 R.G. proposto da : contro 2 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 8532/2021 depositata il24/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 24 febbraio 2022, ai sensi degli artt. 45, 47, co. 4, e 48 c.p.c., solleva regolamento di competenza nell'ambito del procedimento istaurato dinnanzi al Tribunale di Macerata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della società 2 [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 641/2020 con cui era stato ingiunto il pagamento di € 79.973,33 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza della fideiussione rilasciata dal medesimo a garanzia delle proprie obbligazioni e di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. assunte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto. In particolare, l'attore deduceva, quale motivo di opposizione, la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2, comma II, lett. a) della L. n. 287/1990 e per l'effetto, domandava la revoca del decreto ingiunto opposto. Con ordinanza riservata, il Tribunale di Macerata, in ragione del motivo di nullità della fideiussione come dedotto dall'opponente, dichiarava, ex art. 38 c.p.c., la sua incompetenza, ritenendo funzionalmente competente il Tribunale delle Imprese di Bologna e assegnando alle parti termine per la riassunzione della causa dinnanzi al medesimo; il Tribunale di Bologna ritiene che, trattandosi di una controversia in cui è stata dedotta la violazione della normativa antitrust (L.N. 287/90), ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 3/2017, modificativo dell'art. 4 del D. Lgs. n. 168/2003 e che, in base agli ordinari criteri di competenza territoriale, sarebbe di competenza degli uffici giudiziari ricompresi nel Distretto di Ancona è inderogabilmente competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Roma; 2. il Procuratore Generale ha depositato conclusion i scritte in cui chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa. Considerato che: 3. Nelle cause in cui sia dedotta la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione, per contrarietà al diritto antitrust, la competenza è riservata, per materia, alla competenza funzionale inderogabile delle Sezioni specializzate in materia di Impresa (cfr. Cass. sez. sesta, ord. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass., sez. sesta, ord. 6 luglio 2022, n. 21429); Come si evince dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, integralmente riportato nell’atto di riassunzione che è in atti, in relazione alla questione della nullità per violazione della normativa antitrust non vi è una mera eccezione riconvenzionale, ma vi è una domanda. Infatti, nella causa petendi si fa riferimento ad una “declaratoria di nullità della fideiussione” e ciò trova conferma anche nel petitumin cui si chiede la statuizione della invalidità della fideiussione. Ebbene, nelle cause ove viene dedotta la violazione della normativa antitrust e che rientrerebbero astrattamente nella competenza degli uffici giudiziari ricompresi nei distrettidi Ancona, come in tale caso, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 168/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 3/2017, il giudice competente è la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma. Pertanto, a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 3/2017 alla originaria norma, è competente, come ritenuto anche dal giudice rimettente, il Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di Impresa. 4. In conclusione, la Corte accoglie il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Bologna e dichiara competente la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma. 5.Trattandosi nella specie di regolamento di competenza sollevato d'ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese (Cass., ord., 1 aprile, n. 7596;Cass., ord., 25 gennaio 2022, n. 2429). P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Bologna e dichiara competente la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 02978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris