CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 28893/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERLOCUTORIA sul ricorso 28499/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti- contro 3 Gob di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n.102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 4: che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio arbitrale, regolarmente costituitosi su iniziativa della s.n.c. "3Gob" giusta clausola compromissoria di cui all'art.16 del contratto di locazione tra la suddetta s.n.c. "3Gob" di [OSCURATO:PERSONA] & C., già locataria di un immobile commerciale sito in Pozza di Passa nonché affittuaria, con distinto contratto, dell'azienda (bar pasticceria) nello stesso esercitata, e i locatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la prima anche affittante, respingeva le domande di risoluzione di diritto del contratto di locazione e di quello di affitto proposte dai convenuti e condannava questi ultimi al pagamento in favore della s.n.c. "3Gob" di entrambe le indennità richieste (dell'indennità di avviamento di cui all'art.34, primo comma, legge 392/78, nonché di quella prevista dal secondo comma della medesima norma, atteso il diniego di rinnovo alla prima scadenza e la destinazione dello stesso immobile, entro l'anno dal rilascio, alla medesima attività commerciale), pari alla somma complessiva di euro 62.153,28. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale accoglieva, altresì, parte delle domande svolte dai convenuti per il pagamento dei consumi di acqua calda sanitaria e gasolio e condannava la s.n.c. "3Gob" al pagamento in loro favore della complessiva somma di euro 16.976,00. 2. Con sentenza n. 157/2015 pubblicata il 12-5--2015 la Corte d'appello di Trento ha rigettato sia l'impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia l'impugnazione incidentale proposta dalla s.n.c. "3Gob" avverso il lodo arbitrale reso inter partes il 10-9-2013. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della s.n.c. "3Gob", che resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. La notificazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio all'avvocato della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è andata a buon fine per decesso del suddetto avvocato e neppure è andata a buon fine la notificazione alla controricorrente personalmente del successivo avviso, trasmesso dalla Cancelleria all'[OSCURATO:PERSONA]. 6. Si rende, pertanto, necessario il rinvio a nuovo ruolo della causa. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 aprile 2021. CORTE SUPREMA DI C