CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00225/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla recidiva reiterata contestata e ritenuta nei confronti dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha reso, sul punto specifico, una motivazione del tutto congrua (cfr., in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza, là dove la Corte territoriale ha dato conto degli elementi decisivi posti a fondamento dell'applicazione della suddetta aggravante, quali l'elevato numero e la specificità dei precedenti con i quali il reato de quo si pone in continuità e, in tal modo, espressione della ingravescenza della pericolosità criminale del ricorrente), facendo così corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valutando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 202