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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:796
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 – Commissione/Lussemburgo (Causa C‑218/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2002/87/CE — Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario — Mancata trasposizione entro il termine previsto» Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, pag. 1) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006 – Commissione/Lussemburgo (Causa C‑218/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2002/87/CE — Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario — Mancata trasposizione entro il termine previsto» Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, pag. 1) [OSCURATO:PERSONA] avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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