CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 24005/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza diRoma in data 12.12.2025, ha rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzionedella pena ex art. 147 n. 2 cod. pen. o di detenzione domiciliare ex art. 47 tercomma 1 ter O.P., formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA],per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BrunoNaso, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma1 lett. b) ed e) in relazione all’art. 47- ter comma 1 - ter O.P. dolendosidell’erronea valutazione delle condizioni di salute da parte del Tribunale diSorveglianza.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CritinaMarzagalli, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. In data 26 gennaio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso atto di rinuncia alricorso sottoscritto dal ricorrente per sopravvenuta carenza di interesseCONSIDERATO IN DIRITTO1. A seguito della rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a rinunciare alla propostaimpugnazione deducendo genericamente il venir meno dell’interesse a coltivarla.Non può essere dunque richiamata la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comportache quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle speseprocessuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per leammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisionenon configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv. 288594).Va dunque disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]