CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’AvvocatoGabriele Forcella, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., inpersona del legale rappresentante p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso la ordinanza del Tribunale di Roma n. 1936/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23332/2025Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 20335/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]