CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27237/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/08/2022 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peni. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. A mente di tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne segue che non è più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). 2. Rilevato, altresì, che non sono, in questa prospettiva, rilevanti neanche le censure relative alla restituzione dell'autovettura Peugeot 508 targata [OSCURATO:TARGA] e alla scheda SIM perché, come riconosciuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione di confisca in merito a tale veicolo e, sia pure nella sola motivazione, integrativa del dispositivo anche tenuto conto della stesura contestuale, dispone espressamente la restituzione all'avente diritto anche della scheda SIM. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma